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Vittime usura: adempimenti sospesi da quando? Dalla denuncia/querela

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Individuato il preciso momento in cui deve partire l’interruzione dei termini di pagamento per un tipo di reato che, nella maggior parte dei casi, si svolge nel tempo usuraio.

Con la sentenza n. 32/08/2013 del 10 maggio 2013, la Ctr di Genova si è pronunciata sull’annosa questione della data di decorrenza del termine di un anno (articolo 20, comma 2 della legge 44/1999) entro il quale tutti gli adempimenti fiscali in scadenza vengono prorogati per la durata di 300 giorni.
In particolare, la disposizione in argomento si limita a fare riferimento a una non meglio individuata “data dell’evento lesivo”, dal quale far decorrere l’anno senza specificare il criterio per individuare tale data.

A tal proposito, va segnalato che, in relazione a un tipo di reato come l’usura il cui svolgimento avviene nel tempo, la difficoltà di individuare la data certa si manifesta quasi puntualmente.

Nel caso in esame, la Ctp di Savona aveva individuato, senza motivazione alcuna, la data da cui far decorrere l’anno nel decreto prefettizio del 23 agosto 2010, con il quale il contribuente era stato dichiarato vittima di usura e beneficiario della sospensione dei termini di pagamento.

Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate aveva presentato ricorso in appello eccependo, sul punto, quanto già affermato anche da altre Ctp (cfr Ctp Avellino n. 186/08/2012) per cui: “Il delitto di usura è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l’agente, approfittando della necessità del soggetto passivo, si fa dare o promettere interessi o gli altri vantaggi usurari; ed è al momento della conclusione di tale specifico patto che deve farsi riferimento per la determinazione del tempus commissi delicti per l’accertamento della sussistenza del reato e per la decorrenza di tutti i termini, sia quelli prescrizionali previsti dalla norma penale, sia quelli di sospensione in materia tributaria previsti dall’art. 20 della legge n. 44/1999 e per i quali è causa. E’ ben vero che il delitto di usura può strutturarsi in delitto con effetti permanenti, ma trattasi pur sempre di delitto istantaneo e non permanente, per cui il momento di consumazione del reato e, quindi, del verificarsi dell’evento lesivo, è sempre coincidente con quello della pattuizione di interessi o vantaggi usurari. Ciò è tanto più vero ove si pensi che la pluralità di dazioni o consegne, se non riferita ad una pluralità di successive diverse pattuizioni, non costituisce pluralità di condotte criminose unificate col vincolo della continuazione, ma costituisce pur sempre un’unica condotta criminosa che si è esaurita nel momento del perfezionamento del patto”.

In aggiunta, l’Agenzia delle Entrate aveva altresì argomentato l’illegittimità della sentenza della Ctp, sottolineando che, anche il Commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nella nota n.1966 del 26 gennaio 2006, aveva precisato che “secondo la linea applicativa più volte maturata in seno al Comitato di Solidarietà, il momento dal quale occorre far decorrere il periodo di un anno previsto dall’art. 20 della legge n. 44/1999 è da individuare in quello della denuncia o in quello del primo atto processuale con cui la vittima ha avuto conoscenza certa dell’esistenza di indagini oppure di un procedimento per estorsione”.

Sulla base di quanto premesso, a parere dell’Amministrazione, risultava dunque evidente che, per la corretta applicazione dell’articolo 20, legge 44/1999, e per il necessario controllo giurisdizionale circa l’effettiva applicabilità di tale beneficio straordinario, occorreva che il giudice effettuasse un’indagine (e, in tal senso, il soggetto che pretende l’applicazione del beneficio deve fornire le relative prove documentali) circa la data dell’evento lesivo da cui far decorrere l’anno di sospensione.

Pertanto, la sentenza della Ctp risultava essere illegittima, in quanto: l’evento lesivo, come sopra delineato, può essere individuato o nel periodo di commissione del delitto di usura (almeno in base al tenore della denuncia penale) o, in senso più favorevole alla vittima, nella data in cui la stessa vittima dell’usura presenta la denuncia penale.

La Ctr di Genova, con la sentenza n. 32/08/2013, ha accolto la tesi dell’Agenzia individuando la data dell’evento lesivo con quella di presentazione della denuncia/querela e ciò sulla base delle seguenti ragioni: “Anche le somme dovute per l’accertamento con adesione ricadono con tutta evidenza fra gli adempimenti fiscali sospendibili.
Ma devono essere rispettate tutte le condizioni volute dalla legge e, per la regolarità dell’applicazione, bisogna identificare con esattezza il momento da cui far decorrere il termine di un anno per la sospensione degli adempimenti ricadenti in tale periodo temporale: occorre cioè accertare la data dell’evento lesivo. Tale data coincide, nel nostro caso, con quella della denuncia querela presentata alla Procura della Repubblica in data 18/01/2010 come accertato dall’Agenzia delle Entrate…. La data del 23/08/2010, esposta nella sentenza della C.T.P. e negli atti di parte identifica solamente il momento dell’emissione del parere favorevole del Prefetto in merito all’elargizione del contributo, parere che si basa sempre sulle risultanze giudiziarie.
La stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 457 del 23/12/2005 nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 7 della l. n. 44/1999 ha statuito un emendamento al testo che ha restituito alla funzione del Prefetto un carattere propriamente consultivo, non vincolante, coerente con la natura giurisdizionale e non amministrativa del provvedimento richiesto, mentre il potere decisorio riguardo alla sussistenza dei presupposti per la sospensione richiesta torna ad essere attribuito al giudice”.

In conclusione, con la sentenza in esame, la Ctr di Genova ha dunque posto un fondamentale pronunciamento nell’applicazione dell’articolo 20, individuando specificamente la data di decorrenza del termine di un anno previsto dalla legge nella data della denuncia/querela.


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