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La “criminalità” dei colletti bianchi

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     Quando Sutherland (http://it.wikipedia.org/wiki/Edwin_Sutherland ) nel 1939 e poi nel 1940 diede straordinario rilievo internazionale al tema della criminalità dei colletti bianchi, egli metteva in rilievo l'aspetto organizzativo di questo tipo di “sistema” e lo considerava di particolare importanza, tant’ è vero che ritorna in seguito sullo stesso tema con un altro celebre intervento, che ha per titolo White-collar crime is organized crime. In generale, per Sutherland la criminalità dei colletti bianchi è più pericolosa di quella comune; in particolare, le organizzazioni criminali dei colletti bianchi sono molto più deleterie delle organizzazioni della comune malavita (che fra l'altro, come insegna il caso italiano, può essere al soldo dei colletti bianchi).

    Sutherland non a caso sottolinea un aspetto: a differenza di reati che implicano una violenza personale e che in larga maggioranza sono derivati da un impulso incontrollato o da un'esecuzione solitaria, per la criminalità dei colletti bianchi è necessaria una premeditazione e una preparazione: collaborazione e copertura sono conseguenze immediate dei loro reati, preparati ed eseguiti in larga maggioranza su base non individuale, sostenuti da un'organizzazione che non si scioglie dopo l'esecuzione di un reato ma che sussiste per commetterne dello stesso tipo.

Questa organizzazione prende in attenta considerazione la copertura e la mistificazione del reato; la sua capacità di intimidazione è onnipresente dall'inizio alla fine del compimento, in maniere subdole e devastanti che non includono solo la vittima ma anche gli organismi pubblici repressivi. Quando sono state emanate in Italia le leggi che volevano colpire veramente l'associazionismo di stampo mafioso, fu osservato che la fattispecie dell'art. 416 bis era individuata in maniera così vasta da poter includere anche molti altri comportamenti organizzativi che non erano mai stati inclusi nella definizione di “stampo mafioso”.

E' un'osservazione che coglie nel segno: anche se non sempre la criminalità dei colletti bianchi corrisponde alle caratteristiche e alle modalità legate alla sua definizione non v’è  dubbio che si tratti di  “mafia”.
Esaminando poi i  confini tra le due tipologie criminali, balza all’occhio la loro quasi completa sovrapponibilità.

E' nota in tutto il mondo la tendenza crescente alla costruzione di reti informali, che nascono sulla base di affinità pre-giuridiche di clan, di casta, di sangue, di parentela, eccetera. Queste reti sono strutturalmente inclini a non favorire la propria visibilità: i fallimenti del mercato e delle istituzioni aprono la strada al loro sviluppo, e hanno una decisiva rilevanza causale. I farraginosi meandri di alcuni organi istituzionali offrono poi a queste reti la possibilità di operare spesso al margine della legalità o addirittura controllare  la legalità stessa stravolgendo la realtà fino a giungere alla convinzione conclamata di fare rispettare in tal modo le regole superiori della convivenza.

Nel caso della giustizia amministrativa, per esempio, esistono reti informali che si costituiscono non allo scopo dichiarato di truffare lo Stato ed i singoli, ma formulando verbalmente il massimo rispetto verso gli stessi. Le motivazioni e le giustificazioni individuali degli appartenenti ad uno specifico sodalizio possono essere interiormente assai differenti: nella stessa organizzazione informale, alcuni pensano veramente di fare parte di un'associazione filantropica, altri invece pensano di cogliere la possibilità di compiere crimini senza pagare il dazio. Nel mondo caotico e controverso della giustizia amministrativa non c'è nessun farabutto che si manifesti per ciò che è.

Questi marpioni in verità, come ampiamente dimostrato in vari casi, si vestono  soltanto della complicità che li circonda e dell'impunità che li protegge.

Ad esempio, in alcune province del nord, esiste una importantissima produzione di vongole:  benché il Consiglio di Stato, abbia dichiarato l’illegittimità del regolamento pesca di una provincia, gli articoli oggetto della sentenza, sono stati riproposti e riapprovati, forse proprio per avvantaggiare i soliti noti, a danno di coloro i quali desiderano avvicinarsi al settore per la prima volta, e di altri che non sono “affiliati” al clan della “casta”.

Perché alcune Regioni non controllano le province?

Perché si permette di mettere in discussione il diritto al lavoro?

Perché si lascia utilizzare strumenti lesivi dell’ecosistema lagunare, come è il caso delle vibranti ?

Perché si privilegiano alcune imprese  nel rilascio di concessioni per la molluschicoltura a danno di altre?

Non sono io a dover rispondere a queste domande, ma voi, e solo insieme possiamo demolire questo “sistema”, facendolo seccare lì dove ha trovato terreno fertile per crescere e moltiplicarsi.
                                                                      Erminio Di Nora