Notice

Contratti di solidarietà

Legislazione - Normative

Contratti di solidarietà: approvato il decreto sullo sgravio contributivo

(Decreto del Ministero del Lavoro n. 17981 del 14.09.2015)

Con il DL n. 34 del 20.03.2014 (convertito con legge n. 78 del 16.05.2014) sono state introdotte alcune novità in materia di contratti di solidarietà per le aziende rientranti nella normativa CIGS. La legge di conversione del DL n. 34/2014 è intervenuta sul beneficio contributivo previsto dall’articolo 6, comma 4, del DL n. 510/1996, prevedendo l’aumento della percentuale di riduzione dei contributi per le aziende interessate dall’incentivo e contemporaneamente la semplificazione delle ipotesi di concessione: mentre in precedenza veniva prevista una diversificazione delle ipotesi agevolate, ora tutti i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dei contratti difensivi agevolati beneficeranno del medesimo trattamento.

 

Per effetto delle disposizioni contenute nel predetto intervento legislativo, si deve ritenere che l’incentivo abbia assunto carattere strutturale nel nostro ordinamento, seppure nel limite delle risorse stanziate. Mentre con il decreto n. 83312 del 11.09.2014, il Ministero ha definito l’importo e le modalità operative di richiesta dell’agevolazione per gli anni 2014 e 2015, con il nuovo decreto n. 17981 del 14.09.2015 sono state definiti i criteri di applicazione dell’agevolazione per l’anno 2016, che si possono considerare in sostanziale continuità rispetto a quelli applicabili per l’anno in corso (e quello scorso). Vengono modificati, però, alcuni particolari applicativi della procedura di concessione tra cui: i) il termine per l’adozione del provvedimento di concessione/diniego dello sgravio, che passa da 60 a 120 giorni dal ricevimento della domanda; ii) la competenza per la trattazione delle domande, ora affidata anche all’INPGI; iii) la possibilità di rimuovere in autotutela il provvedimento di concessione, anche solo parzialmente.

PREMESSA

Con il DL n. 34 del 20.03.2014 il legislatore ha introdotto alcune novità alla disciplina dei contratti di solidarietà, con particolare riguardo alle riduzioni contributive accordate nell’ipotesi di riduzione oraria consistente. Secondo le nuove disposizioni, il beneficio ammonta al 35% dei contributi a carico del datore di lavoro nel caso di stipula di un contratto che preveda una riduzione oraria di almeno il 20%, senza alcuna eccezione.

Con il decreto n. 17981 del 14.09.2015, il Ministero del Lavoro ha stabilito le regole di applicazione dell’agevolazione per le fattispecie che si andranno a perfezionare ad esaurimento delle risorse stanziate per il 2014 ed il 2015: le domande già presentate alla data di pubblicazione del decreto e della circolare (di prossima pubblicazione) verranno istruite e decise sino al raggiungimento del limite di spesa. Quelle che, invece, verranno scartate perderanno efficacia e dovranno essere presentate nuovamente nel limite delle risorse stanziate per il 2016.

Di seguito illustriamo, la disciplina dell’istituto, ricordando che per la presentazione delle domande sarà necessario attendere la circolare esplicativa del Ministero del Lavoro.

La Normativa

L’articolo 5 del DL n. 34/2014, convertito con legge n. 78/2014 stabilisce che:

- “ All'articolo 6 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertivo con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996 n. 608, dopo il comma 4 è inserito il seguente: “ 4-bis. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stabiliti criteri per la concessione del beneficio delle riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all’art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come rideterminato all’art. 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall’anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui”.

Decreto attuativo

Il Ministero del Lavoro, in attuazione a tale disposizione, ha emanato il decreto 07.07.2014, con cui vengono stabilite le modalità di presentazione della domanda, nonché le modalità di deposito all’archivio nazionale dei contratti.

Riduzione contributiva – le modifiche

Con riferimento all’agevolazione contributiva, invece, il comma successivo stabilisce una modifica al comma 4 dell’articolo 6 DL n. 510/96. Per effetto delle modifiche apportate, ora tale disposizione dispone che: “I datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, ad accezione di quelli di cui all’art. 5, commi 5, 7 e 8, del decreto – legge 20 maggio 1993, n, 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell’ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 35 per cento”.

Deposito dei contratti di solidarietà

Viene, infine, stabilito dall’ultimo comma dell’articolo 5 che:

al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio costante delle risorse impiegate, i contratti di solidarietà sottoscritti ai sensi della normativa vigente sono depositati presso l’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui al’art. 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936”. Secondo il decreto attuativo 07.07.2014 tale adempimento sarà effettuato dalla parte pubblica, pertanto i privati non verranno onerati di ulteriori adempimenti amministrativi.

I contratti di solidarietà

Prima di illustrare i dettagli applicativi dell’agevolazione, ricordiamo che il contratto di solidarietà è disciplinato dalla legge n. 863/1984 e dalla legge n. 236/93, a sua volta modificata dall’articolo 6 del D.L. n. 404/96. Esistono sostanzialmente due tipologie di contratti di solidarietà:

TIPO A: Applicabile alle aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS.

TIPO B: Applicabile alle aziende minori, artigiane ed in quelle dove, in genere, non trova applicazione la CIGS.

Entrambe le tipologie di contratto, siano esse appartenenti alla tipologia A o B, possono essere difensivi o espansivi; quello difensivo evita il licenziamento (art. 1 legge 863/84, quello espansivo è prodromico a nuove assunzioni a tempo indeterminato (art 2 legge 863/84).

Contratti di solidarietà difensivi

Per quanto di nostro interesse, dobbiamo ricordare che i contratti di solidarietà difensivi sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale. Il contratto di solidarietà altro non è che un “ammortizzatore sociale” che si aggiunge agli strumenti ordinari che vengono incontro al lavoratore qualora sussistano ipotesi di crisi aziendale, quali la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. L’utilità dei contratti di solidarietà difensivi, sostanzialmente, risiede nella possibilità di far ricadere sul gruppo dei lavoratori (e non sui singoli) le conseguenze della eccedenza di manodopera.

Il rimedio alternativo al licenziamento di tale eccedenza di manodopera, sostanzialmente, consta nella riduzione dell’orario di lavoro del gruppo di dipendenti, che in parte viene compensato, a livello economico, tramite integrazioni a carico dell’INPS.

La durata minima del contratto di solidarietà non può essere inferiore a dodici mesi, mentre la durata massima non può essere superiore a ventiquattro mesi. Al raggiungimento dei 24 mesi, le imprese possono chiedere al Ministero del lavoro una proroga di ulteriori 24 mesi, aumentati a 36 mesi per i territori del Mezzogiorno.

Esaurita la proroga, un nuovo contratto di solidarietà può essere stipulato solo se sono decorsi dodici mesi dal contratto precedente.

Incentivi

La legge di conversione del DL n. 34/2014 (n. 78/2014) ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni agevolative del contratto di solidarietà difensivo in ambito CIGS, disponendo la semplificazione ed in potenziamento dell’agevolazione, consistente in una riduzione contributiva. La legge di conversione, come sopra anticipato, è intervenuta direttamente sulla disposizione contenuta nell’articolo 6, comma 4 DL n. 510/1996, semplificando e potenziando, nella maggior parte dei casi, l’agevolazione consistente in una riduzione contributiva nell’ipotesi di stipula di un contratto di solidarietà difensivo in ambito CIGS. In particolare, viene aumentata la percentuale di riduzione contributiva per le aziende interessate dall’incentivo dal 25% al 35%, a condizione che la riduzione dell’orario di lavoro sia almeno pari al 20%.

Per effetto di tale modifica vengono eliminate tutte le disposizioni che stabilivano, in modo più particolareggiato, le condizioni di spettanza e la misura dell’incentivo. Infatti:

-         veniva prevista la riduzione contributiva del 25% per le riduzioni di orario di almeno il 20%;

-          veniva prevista la riduzione contributiva del 35% per le riduzioni di orario di almeno il 30%;

-          veniva prevista una riduzione del 30% o del 40% per le zone svantaggiate, a seconda che la riduzione dell’orario di lavoro fosse di almeno il 20% o del 30%.

 

Forma attuale dell’agevolazione

Per effetto delle modiche del DL lavoro, quindi, si ha una riduzione dei contributi dovuti per le ore lavorate da ciascun lavoratore interessato al contratto di solidarietà:

- nella misura del 35% a condizione che la riduzione dell’orario di lavoro sia superiore al 20%, e per tutta la durata del contratto e comunque con un limite massimo di 24 mesi.

AGEVOLAZIONI

Vecchie Disposizioni

Beneficiari

Riduzione Orario

Riduzione Contributi

Datori di lavoro operanti in zone svantaggiate (Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia)

Almeno 20%

Superiore al 30%

30%

40%

Datori di lavoro di altre zone

Almeno 20%

Superiore al 30%

25%

35%

Nuove Disposizioni

Beneficiari

Riduzione Orario

Riduzione Contributi

Tutti i datori di lavoro ammessi

Almeno 20%

 

35%

 

Durata del periodo agevolato

Secondo quanto stabilito dal decreto attuativo 07.07.2014, l’agevolazione può essere applicata per un periodo massimo di 24 mesi, e comunque non superiore al contratto di solidarietà. L’agevolazione si applica per i periodi non antecedenti al 21.03.2014.

Il decreto attuativo

Come detto, con il decreto n. 17981 del 14.09.2015 sono state impartite le disposizioni applicabili per l’esercizio finanziario 2016 sulla falsariga di quanto previsto per il precedente biennio 2014-2015 dal decreto n.83312/2014. Si deve innanzitutto specificare, quindi, che le domande attualmente in trattazione verranno istruite secondo quanto previsto dalla previgente disciplina: solo se queste verranno scartate dovranno essere presentate in applicazione di quanto previsto dal programma finanziario 2016.

Pubblicazione DM in data 14.09.2015

Le domande presentate precedentemente al DM ed alla circolare esplicativa vanno trattate nel rispetto della disciplina di cui al DM n.83312/2014.

Se scartate, perdono efficacia definitivamente

Con la pubblicazione della circolare, si applicano le nuove modalità di presentazione della domanda

 

 

Misura

Con il nuovo decreto viene confermata, innanzitutto, la misura del beneficio fissata al 35% per le riduzioni di orario almeno pari al 20%. Anche la durata resta la medesima: la forma agevolativa ha durata massima pari a 24 mesi, oppure pari alla minore durata del contratto di solidarietà.

Presentazione della domanda e competenza

Con riferimento alla presentazione della domanda, viene specificato quanto segue:

- il termine ordinario per la presentazione della domanda è fissato in 30 giorni dalla stipula del contratto di solidarietà;

- per i contratti in corso alla data di pubblicazione della circolare del Ministero del Lavoro (la quale definirà le modalità telematiche di invio), il termine è fissato a 30 giorni dalla pubblicazione della stessa;

- viene assegnata la competenza per la trattazione delle domande all’INPS ed all’INPGI (quest’ultimo non contemplato negli anni precedenti).

Prolungamento del termine di adozione del provvedimento

Mentre gli obblighi comunicativi in sede di trattazione della domanda non variano (l’INPS e ora l’INPGI saranno tenuti a comunicare gli oneri dello sgravio sulla base delle retribuzioni degli anni precedenti opportunamente rivalutate entro 30 giorni dal ricevimento della domanda), viene stabilito che il termine per l’adozione del provvedimento di concessione o diniego dello sgravio contributivo passa da 60 a 120 giorni dalla ricezione della domanda.

Verifiche

In materia di controlli viene specificato che l’effettiva adozione degli strumenti intesi a realizzare il miglioramento della produttività costituirà oggetto di verifica entro il primo anno dall’inizio della riduzione concordata. Nel caso in cui siano rilevate incongruenze, l’interessato dovrà fornire adeguata giustificazione entro 30 giorni: in mancanza di valide giustificazioni potrà essere revocato totalmente o parzialmente il provvedimento di concessione delle agevolazioni.