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Attività sportiva dilettantistica: la fiscalità delle associazioni

Fisco e Previdenza - Fisco

Per fruire della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi, devono possedere i prescritti requisiti e trasmettere alle Entrate il modello Eas entro 60 giorni dalla data di costituzione.
Le associazioni sportive dilettantistiche rientrano in quella particolare categoria di enti non commerciali costituita dalle associazioni, alle quali il legislatore tributario riserva ulteriori e significative agevolazioni fiscali, che vanno pertanto ad aggiungersi a quelle previste per gli enti non commerciali in genere. Gli enti associativi, quindi, rappresentano, ai fini fiscali, una particolare specie del più ampio genere degli enti non commerciali.

 

Ai fini Ires, alla luce delle disposizioni dettate dall’articolo 148 del Tuir, gli enti associativi godono di un regime di non imponibilità più ampio rispetto alla generalità degli enti non commerciali.
Per quanto concerne l’Iva, la normativa di favore è dettata dall’articolo 4, comma 4, Dpr 633/1972.
Per l’Irap, invece, non è prevista alcuna deroga alla disciplina stabilita in generale per gli enti non commerciali.

L’articolo 148, al comma 1, detta una disposizione di ampio respiro, applicabile a tutti gli enti (non commerciali) di tipo associativo (quindi, anche alle associazioni sportive dilettantistiche), in base alla quale non è considerata commerciale, e di conseguenza non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini Ires, l’attività svolta:
  • nei confronti degli associati o partecipanti
  • in conformità alle finalità istituzionali dell’ente
  • senza pagamento di corrispettivi specifici.
Inoltre, per gli stessi enti, è previsto che non concorrono a formare il reddito imponibile le somme versate dagli associati o partecipanti, a titolo di quote o contributi associativi.
In linea di principio, quindi, l’attività esterna degli enti associativi, cioè quella rivolta ai terzi non associati o partecipanti, resta commerciale ed è esclusa dall’applicazione delle disposizioni agevolative.

Inoltre, a favore di determinate categorie di enti di tipo associativo, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche, il comma 3 dell’articolo 148 prevede che non si considerano commerciali:
  • le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti
  • le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni, purché le stesse siano cedute prevalentemente agli associati.
Il comma 4 dell’articolo 148, con disposizione applicabile anche alle associazioni sportive dilettantistiche, identifica una serie di attività che sono considerate in ogni caso commerciali, quindi imponibili sia ai fini Ires sia ai fini Iva, anche se effettuate nei confronti dei propri associati.
L’elenco di tali attività è piuttosto ampio e comprende sia attività che normalmente esulano dall’ambito operativo delle associazioni (cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, attività di trasporto e di deposito, prestazioni di servizi portuali e aeroportuali, gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale, telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari) sia attività che invece ben possono rientrare nell’ambito di operatività delle associazioni (somministrazioni di pasti, gestione di spacci aziendali e di mense, organizzazioni di viaggi e di soggiorni turistici, prestazioni alberghiere e di alloggio, pubblicità commerciale).

Ai fini Iva, l’articolo 4, comma 4, del Dpr 633/1972, prevede che, per una serie di enti associativi (tra cui le associazioni sportive dilettantistiche), sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali, a soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici.

Il comma 8 dell’articolo 148 del Tuir, infine, stabilisce che, per poter usufruire delle ipotesi di decommercializzazione suindicate, gli enti di tipo associativo interessati, e quindi anche le associazioni sportive dilettantistiche, devono obbligatoriamente inserire nei propri statuti o atti costitutivi (da redigere nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata) le seguenti clausole:
  • divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
  • obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentita l’Agenzia per il terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge
  • disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo, per gli associati o partecipanti maggiori d’età, il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione
  • obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario
  • eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo per ogni associato, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti
  • intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa.
Il modello Eas
L’articolo 30, comma 1, del Dl 185/2008, ha previsto che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del Tuir e all’articolo 4 del Dpr 633/1972, non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano all’Agenzia delle Entrate, mediante l’utilizzo del modello Eas, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. Il modello va presentato, con modalità telematiche, entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell’ente.

La trasmissione del modello Eas si configura, quindi, alla stregua di un onere gravante, in via generale, su tutti gli enti non commerciali di tipo associativo, che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dall’articolo 148 del Tuir dall’articolo 4 del Dpr 633/1972.
Al suddetto onere, pertanto, sono tenute anche le associazioni sportive dilettantistiche. Tuttavia, quelle iscritte nel registro del Coni, che non svolgono attività commerciale, sono esonerate dall’onere di trasmettere il modello Eas. Viceversa, sono tenute all’adempimento le Asd che, oltre all’attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni, effettuano cessioni di beni (ad esempio, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi (come prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi. In tal caso, trattandosi di enti iscritti in pubblici registri, le associazioni possono presentare il modello Eas con modalità semplificate.

La mancata presentazione del modello comporta l’impossibilità per gli enti associativi di usufruire delle agevolazioni di cui agli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr 633/1972. Tuttavia, in base a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012, è possibile comunque rimediare, non perdendo la possibilità di accedere al regime agevolato, trasmettendo il modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versando, contestualmente, la sanzione di 258 euro (“remissione in bonis”).