Notice

Novità Fiscali e Previdenziali

Fisco e Previdenza - Fisco

Definiti gli adempimenti per l'adesione al regime MOSS: Provvedimento


 

Con Provvedimento 23 aprile 2015, l'Agenzia delle Entrate haapprovato gli schemi di dati da trasmettere per via telematica ai fini dell'applicazione del regime speciale in materia di IVA (c.d. "MOSS") ai sensi degli artt. 74-quinquies, 74-sexies e 74-septies, D.P.R. n. 633/1972, come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 (si veda SeacInfo 22.04.2015).

In particolare, l'Agenzia ha definito gli adempimenti che le imprese che aderiscono al regime MOSS per i servizi elettronicidi telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a consumatori privati dell'UE devono adottare, ossia:

  • richiesta di identificazione in Italia (soggetti stabiliti fuori dall'UE);
  • esercizio dell'opzione per i soggetti nazionali;
  • variazione dati e cessazione dal regime;
  • dichiarazione IVA trimestrale.

La competenza allo svolgimento delle attività di liquidazione e controllo connesse al regime "MOSS" è attribuita al Centro operativo di Venezia.

 


 

Acquisti immobiliari: Risoluzione


Con Risoluzione 23 aprile 2015n. 41, l'Agenzia delle Entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicabilità del regime fiscale agevolato (di cui all'art. 33, comma 3, Legge n. 388/2000) agli immobili ricompresi in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati.

In particolare, il documento di prassi, allineandosi al recente orientamento della Corte di Cassazione, ha precisato che l'agevolazione in oggetto è applicabile:

  • agli atti di acquisto di immobili siti in zone soggette a piani di lottizzazione ad iniziativa privata, essendo questi ultimi qualificabili come strumenti urbanistici di pianificazione di dettaglio equiparabili, ai fini dell'edificabilità, ai piani particolareggiati;
  • anche nel caso in cui al momento della registrazione dell'atto di trasferimento non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, sempreché sia rispettato il termine quinquennale per l'utilizzazione edificatoria.

Devono quindi ritenersi superate le istruzioni fornite con le Circolari n. 9/2002 e n. 11/2002.

 

 

 

Istruzioni INPS per la liquidazione del TFR in busta paga: si parte da maggio 2015


L'INPS, con la Circolare n. 82 del 23 aprile 2015, fornisce le istruzioni per la liquidazione, da parte dei datori di lavoro, della Qu.I.R. (quota integrativa della retribuzione) in busta paga ai lavoratori che ne facciano richiesta nonché le modalità di compilazione del flusso UniEmens.

Preme evidenziare che il primo periodo di paga utile per l'accesso alla liquidazione della Qu.I.R. è quello di maggio 2015 (competenze di maggio 2015).

 

 

Illegittima apposizione del termine: si applica anche all'interinale l'indennità risarcitoria del Collegato Lavoro


La Corte di Cassazione ha chiarito che l'indennità a forfait (da 2,5 a 12 mensilità) prevista dall'articolo 32, comma 5 della Legge n. 183/2010, il "Collegato Lavoro", in caso di conversione del contratto a tempo determinato, spetta anche ai lavoratori illegittimamente inquadrati come lavoratori in somministrazione.

Nella Sentenza n. 8286 del 23 aprile 2015 i giudici della Corte Suprema spiegano che l'indennità risarcitoria in parola si applica a tutte le ipotesi di illegittima apposizione del termine ad un contratto e, nel caso particolare del rapporto di lavoro interinale, la nullità del contratto tra somministratore e utilizzatore comporta anche la nullità di quello tra lavoratore e somministratore, con il duplice effetto che, da un lato, il lavoratore è da considerarsi a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore (ai sensi dell'articolo 21, comma 4 del D.Lgs n. 276/2003) e, dall'altro, che il contratto nato come un rapporto a tempo determinato con il somministratore diventa un contratto a tempo indeterminato con l'utilizzatore.

 

 

 

Contratti di solidarietà per aumento della produttività: ulteriori chiarimenti ministeriali


Con la Circolare n. 15 del 22 aprile 2015, il Ministero del lavoro interviene nuovamente in merito alle procedure di concessione dello sgravio del 35% sulle retribuzioni percepite durante i periodi di Contratti di solidarietà per aziende CIGS, in caso di attivazione dell'ammortizzatore sociale per aumentare la produttività aziendale o ridurre le inefficienze produttive o organizzative.

In particolare con la Circolare in esame il Welfare fornisce indicazioni circa la richiesta del citato sgravio nel caso in cui le aziende, decorsi i primi 12 mesi del contratto di solidarietà, decidano di richiedere l'estensione dell'ammortizzatore sociale per ulteriori 12 mesi.