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Isole minori senza Imu agricola

Fisco e Previdenza - Fisco

L’iter parlamentare apporta modifiche al provvedimento originale. Inserita, dal prossimo anno, una detrazione d’imposta per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

Fino al 31 marzo sarà possibile pagare l’Imu 2014 sui terreni agricoli senza applicazione di sanzioni e interessi. Chi ha versato l’imposta per terreni che in base ai nuovi criteri risultano esenti, ha diritto al rimborso da parte del Comune.
Questo e altro nella legge n. 34/2015, di conversione del “decreto Imu” n. 4/2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri.

 

Agevolazioni e sconti Imu

L’esenzione dall’Imu è applicata (già dal 2014) ai terreni agricoli, anche se non coltivati, che si trovano sul territorio dei comuni classificati come totalmente montani nell’elenco pubblicato sul sito internet dell’Istat (codice “TM” nella colonna “comune montano”). Allo stesso modo sono esenti i terreni agricoli ubicati nelle isole minori.
Hanno diritto all’esenzione anche i terreni che nell’elenco dell’Istat sono classificati come parzialmente montani (codice “P”), ma solo nel caso in cui siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola o concessi in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti o Iap.
A partire dal 2015, invece, viene introdotta una detrazione di 200 euro per i terreni ubicati nei comuni riportati all’allegato 0A, se posseduti e condotti da coltivatori diretti o Iap iscritti nella previdenza agricola o concessi in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti o Iap.

 

Attenzione, però: se nell’allegato 0A, alla colonna “regime di esenzione circolare 9/1993”, è presente il codice “PD” (parzialmente delimitato), la detrazione spetta solo per le zone del territorio individuate nella suddetta circolare.

Unicamente per l’anno 2014 sono dispensati dal pagamento dell’Imu anche i terreni che erano esenti dall’imposta secondo i criteri fissati dal decreto Mef del 28 novembre scorso.

Infine, considerata la confusione che potrebbe aver creato il susseguirsi di norme in materia, non saranno applicati interessi e sanzioni per i versamento dovuti per il 2014 effettuati entro il prossimo 31 marzo. Chi invece ha versato il tributo per terreni che risultavano imponibili in base ai “vecchi” criteri ma che non lo sono più in virtù delle disposizioni contenute nella legge 34/2015, ha diritto al rimborso da parte del Comune.

Sospensione per Lampedusa

Durante l’iter parlamentare del decreto, è stato aggiunto l’articolo 1-bis che, in considerazione del permanere dello stato di crisi nell’isola di Lampedusa, proroga fino al 15 dicembre 2015 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari.

La proroga della delega

Altra importante novità, che ha anche determinato la modifica del titolo del provvedimento, è quella relativa alla scadenza indicata all’articolo 1 della legge 23/2014. Si tratta dei tempi validi per l’emissione dei decreti legislativi attuativi della riforma del sistema fiscale.


Il termine per l’adozione dei provvedimenti da parte del Governo cadeva il 27 marzo; la scadenza è ora allungata di tre mesi.


I decreti legislativi, una volta presentati, andranno al vaglio delle Commissioni parlamentari che devono, entro trenta giorni, esprimere un parere. Qualora la scadenza per la presentazione dei pareri dovesse ricadere negli ultimi trenta giorni di validità della delega o successivamente, i termini saranno prorogati di ulteriori novanta giorni.


Irap settore agricolo

Abrogate, infine, alcune agevolazioni Irap previste per i produttori agricoli. Si tratta, in particolare:

  • delle deduzioni per i lavoratori a tempo determinato con un contratto di durata di almeno tre anni e almeno 150 giornate lavorate all’anno (articolo 5, commi 13 e 14, Dl 91/2014)
  • dell’integrale deducibilità dell’imposta relativa al costo del lavoro non solo per i dipendenti a tempo indeterminato, ma anche per ciascun lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo d’imposta, purché avesse lavorato almeno 150 giornate e con contratto almeno triennale (articolo 11, comma 4-octies, ultimo periodo, del Dlgs 446/1997).

 

 


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