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INFORMATIVA FISCALE

Fisco e Previdenza - Fisco

Detrazione lavori di riqualificazione energetica: Legge di stabilità 2015

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2015 all'art. 14, D.L. n. 63/2013, la detrazione IRPEF/IRES relativa ai lavori di riqualificazione energetica è riconosciuta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6 giugno 2013 - 31 dicembre 2015.

La detrazione spetta nella misura del 65% anche per le spese, purché "documentate e rimaste a carico del contribuente", sostenute per:

  • interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio sostenute nel periodo 6 giugno 2013 - 31 dicembre 2015;
  • acquisto e posa in opera di schermature solari ex Allegato M, D.Lgs. n. 311/2006 sostenute nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015, nel limite di euro 60.000;
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015, nel limite di euro 30.000.

Detrazione acquisto mobili/elettrodomestici: proroga per il 2015

Tra le novità contenute nella Legge di Stabilità 2015, si segnala che è stata prorogata dal 31 dicembre 2014 al 31dicembre 2015 la detrazione IRPEF spettante per le spese sostenute per l'acquisto di:

  • mobili e
  • grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni)

finalizzati all'arredo dell'immobile nel quale sono stati effettuati interventi di recupero edilizio per i quali spetta la detrazione del 50%.

In particolare, l'agevolazione è attribuita in misura del 50% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 ed è calcolata su un importo non superiore a euro 10.000.

 

 

Trattare come malattia l'assenza del lavoratore che non presenta il certificato impedisce il licenziamento

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha dichiarato nullo il licenziamento operato da un'azienda nei confronti di un dipendente che, assente per malattia, non ha presentato un regolare certificato medico. L'azienda, infatti, ha implicitamente riconosciuto come malattia il periodo di assenza, prima richiedendo formalmente il certificato medico al lavoratore, mediante l'invio di una raccomandata allo stesso e, in seguito, indicando l'assenza nel prospetto paga come "aspettativa per malattia al 50%".

Dalla Sentenza n. 1025 del 21 gennaio 2015, emerge che, con tale operato, l'azienda ha di fatto "sbagliato strategia": di fronte al comportamento del lavoratore poteva scattare la sanzione espulsiva, ma solo dopo aver esperito i passaggi previsti dall'articolo 7 della Legge n. 300/1970 (procedimento disciplinare), mentre è escluso il licenziamento immediato del lavoratore e, in merito, a nulla vale la previsione del regolamento interno all'azienda che considera dimissionario chi, per più di dieci giorni, non si presenta al lavoro senza giustificazione. La Suprema corte chiarisce che non è possibile introdurre un "terzo genere" di recesso oltre al licenziamento e alle dimissioni volontarie: la contrattazione collettiva non può, infatti, prevedere un comportamento del lavoratore significativo della volontà di recedere dal rapporto senza ammettere prova contraria. Al datore non resta che reintegrare il lavoratore.

 

Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto: domande entro il 31 gennaio 2015

L'INPS, con la Circolare n. 8 del 21 gennaio 2015, ricorda che il 31 gennaio 2015 è l'ultimo giorno utile per presentare la domanda di riconoscimento dei benefici previsti per gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, esposti all'amianto durante l'attività lavorativa.

La domanda

  • deve essere presentata, con la relativa documentazione, alla competente struttura territoriale dell'INPS,
  • è disponibile sul sito www.inps.it nella sezione moduli assicurato/pensionato - codice AP98 -"Istanza per l'accesso ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto".

 

 

Licenziamento valido in base alla gravità dell'addebito: non rileva il metodo della contestazione

In tema di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito che ai fini della validità del provvedimento espulsivo non rileva il metodo utilizzato dal datore di lavoro nell'esercizio del suo potere disciplinare per la contestazione, purché siano rispettate le finalità di certezza della manifestazione della volontà di licenziare e di ricezione della stessa da parte del destinatario.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 1026 del 21 gennaio 2015, ha precisato che non ha rilevanza il giudizio del datore sulla gravità dei fatti contestati al lavoratore, dal momento che compete al giudice di merito l'apprezzamento della legittimità e congruità della sanzione irrogata, il quale, se adeguatamente motivato, si sottrae al riesame in sede di legittimità.

 

Dirigenti industria: bonus, fringe e previdenza integrativa non utili a TFR

Con la Sentenza n. 1032 del 21 gennaio 2015, la Corte di Cassazione interviene in merito all'accantonamento a TFR su alcune voci della retribuzione in costanza di un rapporto di lavoro subordinato di un lavoratore, al quale viene applicato il CCNL dei dirigenti dell'industria.

In particolare, la Corte ha confermato l'esclusione dalla retribuzione utile a TFR, in quanto esplicitamente stabilita dalla contrattazione collettiva applicata al lavoratore, delle seguenti voci:

  • premio erogato a raggiungimento di determinati obiettivi produttivi;
  • contribuzione versata a previdenza complementare;
  • valore del fringe benefit auto.

 

 

Nuova convenzione INPS/INAIL per la gestione degli eventi di dubbia competenza

INPS e INAIL hanno stipulato, in data 14 dicembre 2014, una nuova convenzione per l'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza. La convenzione fa seguito a quella sottoscritta dai due Istituti nel 2008.

L'INPS, con il Messaggio n. 474 del 21 gennaio 2015, anticipando i contenuti di una circolare congiunta INPS/INAIL di prossima pubblicazione sulle novità della predetta convenzione, evidenzia che l'anticipazione delle somme spettanti al lavoratore avverrà con modalità diverse a seconda dell'Ente erogatore che ha ricevuto per primo la denuncia/certificato del proprio assicurato, fino all'assunzione del caso da parte dell'Istituto competente. In particolare, nell'ipotesi in cui si tratti dell'INAIL, la prestazione economica deve essere anticipata nella misura del 50% dell'indennità per inabilità temporanea assoluta, se si tratta, invece, dell'INPS, l'erogazione della prestazione economica risulta pari all'indennità di malattia calcolata nella misura prevista dalla normativa vigente.

 


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