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L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2014

Fisco e Previdenza - Fisco

L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2014

RIFERIMENTI

- Art. 10, DL n. 78/2009

- Circolari Agenzia Entrate 23.12.2009, n. 57/E; 15.1.2010, n.

1/E; 12.3.2010, n. 12/E; 3.6.2010, n. 29/E e 19.9.2014, n. 17/E

IN SINTESI

L’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale trova specifiche limitazioni in base all’ammontare dello stesso.

In particolare, per utilizzare il credito IVA 2014 per importi:

- superiori a € 5.000, è necessario presentare preventivamente il mod. IVA 2015;

- superiori a € 15.000, è altresì richiesta l’apposizione del visto di conformità al mod. IVA 2015.

Di conseguenza nel caso in cui l’ammontare del credito IVA 2014 utilizzato sia pari o inferiore a € 5.000 non sono richiesti i predetti adempimenti preventivi.

Come noto, la compensazione dei crediti tributari è definita:

Verticale: se il credito è utilizzato per compensare un debito della stessa imposta (ad esempio, IVA con IVA).

Orizzontale: se il credito è utilizzato per compensare un debito relativo ad altre imposte, contributi previdenziali, premi o altri versamenti

 

La compensazione orizzontale del credito IVA annuale / trimestrale trova una serie di limitazioni collegate all’ammontare che il contribuente intende utilizzare per il versamento di imposte / contributi / premi dovuti dallo stesso.

Si rammenta che:

  • • nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del credito che necessariamente deve essere esposto nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico.

L’utilizzo del credito IVA nel mod. F24 con l’imposta dovuta a saldo, acconto o versamento periodico, configurando “di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell’eccedenza IVA a credito”, non identifica una compensazione orizzontale in quanto può essere evidenziata nella dichiarazione IVA annuale;

  • • nella Circolare 3.6.2010, n. 29/E l’Agenzia ha evidenziato che “le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni … sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito”. Ciò si riscontra, ad esempio, nel caso del saldo IVA 2014 a debito (codice tributo 6099) compensato con il credito IVA del primo trimestre 2015 (codice tributo 6036).

In tal caso il credito si riferisce ad un periodo successivo a quello del debito da “estinguere” e pertanto, considerato che “per tale tipo di compensazioni non esiste la possibilità di esposizione in dichiarazione”, la stessa va necessariamente effettuata tramite il mod. F24.

Dal 2014, ai sensi dell’art. 9, comma 2, DL n. 35/2013 è stato aumentato ad € 700.000 il limite massimo della compensazione orizzontale (in luogo del precedente pari a €

516.546,90).

La compensazione verticale, ossia l’utilizzo del credito in sede di versamento periodico / in acconto / a saldo IVA, non è soggetta ad alcuna limitazione.

 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2014

In relazione all’ammontare del credito IVA 2014 utilizzato si possono verificare le seguenti fattispecie (le limitazioni in esame non sono riferite all’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale ma all’utilizzo dello stesso).

 

 

Utilizzo ≤ € 5.000

Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione. Devono essere comunque rispettate le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali.

 

Utilizzo > € 5.000

1

La compensazione orizzontale, nel mod. F24, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (o dell’istanza trimestrale).

2

- vanno utilizzati i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);

- il mod. F24 va inviato all’Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.

3

Per compensare importi superiori a € 15.000 annui è altresì richiesto il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

 

 

Non concorre al raggiungimento dei predetti limiti l’utilizzo in compensazione, tramite il mod. F24, del credito IVA 2014 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2014) per il pagamento del saldo annuale relativo al 2015 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2015). Tale forma di utilizzo trova infatti esposizione nel quadro VL del mod. IVA 2016.

Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA 2014 pari a € 20.000:

- fino all’ammontare di € 5.000, il contribuente può utilizzarlo in compensazione orizzontale senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale;

- raggiunto tale limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2015;

- qualora il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MOD. F24

Si rammenta che per effetto di quanto disposto dall’art. 11, comma 2, DL n. 66/2014, a decorrere dall’1.10.2014 in caso di versamento con il mod. F24 da parte di soggetti titolari di partita IVA, è previsto che (Informativa SEAC 23.9.2014, n. 236):

  • • il mod. F24 “a zero” va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);
  • • il mod. F24 “a debito” con o senza compensazione va presentato mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione (Entratel /

Fisconline / remote / home banking).

Tali “nuove” regole, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.9.2014, n. 27/E, “si aggiungono” a quelle già in vigore, pertanto oltre a dover effettuare i versamenti utilizzando le predette modalità telematiche, i soggetti titolari di partita IVA sono altresì obbligati ad avvalersi esclusivamente dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel /

Fisconline) per i modd. F24 che espongono un utilizzo in compensazione del credito IVA annuale / trimestrale di importo annuo superiore a € 5.000.

 

Utilizzo in compensazione credito IVA

Modalità utilizzabile

Fino a € 5.000

Entratel / Fisconline remote / home banking (In caso di mod. F24 “a zero” va utilizzato esclusivamente Entratel / Fisconline)

Superiore a € 5.000

Entratel / Fisconline

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Prevedendo di utilizzare in compensazione il credito IVA è possibile presentare la dichiarazione in forma autonoma (in “via anticipata”), a decorrere dall’1.2 di ciascun anno. Ciò è consentito anche qualora l’importo del credito risultante dalla dichiarazione IVA sia inferiore o pari a € 5.000.

Come sopra accennato, l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2014 per importi superiori a € 5.000 è possibile a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2015.

La dichiarazione annuale presentata senza il visto di conformità, che limita l’utilizzo del credito in compensazione ad € 15.000, può comunque essere sostituita da una dichiarazione correttiva nei termini / integrativa, completa del visto al fine di poter compensare un importo superiore.

Anche con riferimento a tale “nuova” dichiarazione la compensazione è possibile a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della stessa.

 

Se la dichiarazione IVA è presentata all’interno del mod. UNICO è necessario attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a € 5.000 annui.

ESONERO COMUNICAZIONE DATI IVA

La presentazione del mod. IVA 2015 in forma autonoma entro febbraio consente al contribuente di beneficiare dell’esonero dall’invio della Comunicazione dati IVA relativa al 2014.

Considerato che il 28.2.2015 cade di sabato e pertanto il termine di presentazione della Comunicazione dati IVA è differito al 2.3.2015, l’esonero dalla stessa va riconosciuto anche nel caso in cui la dichiarazione IVA sia presentata il 2.3.2015.

Va peraltro evidenziato che, poiché la presentazione della dichiarazione annuale incide sulla data a decorrere dalla quale il contribuente può compensare il credito IVA nel mod. F24 per importi superiori a € 5.000 annui, la presentazione del mod. IVA 2015 in data 2.3.2015, ancorché consenta l’esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA, comporta che la compensazione possa essere effettuata soltanto dal 16.4.2015.

In tali casi è quindi opportuno presentare il mod. IVA 2015 entro il 28.2.2015 al fine di poter compensare il credito IVA 2014 dal 16.3.2015.

Si evidenzia che a decorrere dal 2015, l’art. 1, comma 641, Finanziaria 2015, modificando l’art. 8, comma 1, DPR n. 322/98 dispone l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro il mese di febbraio di ogni anno. Contestualmente è stato abrogato l’obbligo di presentare la Comunicazione dati IVA. Tali novità sono applicabili a decorrere dal mod. IVA 2016.

 

Esempio 1

Si ipotizzi la seguente situazione:

Credito IVA 2014 € 9.000

- di cui destinato alla compensazione orizzontale € 4.000

In tale situazione al contribuente non sono applicabili le limitazioni previste per la compensazione orizzontale del credito IVA 2014. In particolare non è richiesta la preventiva presentazione del mod. IVA 2015.

 

 

 

 

Esempio 2

Si ipotizzi la seguente situazione:

Credito IVA 2014 € 12.000

- di cui destinato alla compensazione orizzontale € 8.000

In tale situazione il contribuente è libero di compensare il credito IVA 2014 fino a € 5.000.

Per la compensazione orizzontale dell’ulteriore credito a disposizione è necessario presentare preventivamente il mod. IVA 2015.

L’utilizzo del credito IVA 2014 è così individuato:

- dall’1.1.2015 per importi fino a € 5.000;

- se il mod. IVA 2015 è presentato entro il 28.2.2015, l’utilizzo di € 3.000 (eccedenza del limite di 5.000) è possibile dal 16.3.2015;

- se il mod. IVA 2015 è presentato dall’1.3 al 31.3.2015, l’utilizzo di € 3.000 (eccedenza del limite di 5.000) è possibile dal 16.4.2015;

- e così via.

Si rammenta l’obbligo di utilizzare Entratel/Fisconline per i modd. F24 relativi agli utilizzi eccedenti € 5.000 (fino a € 5.000 l’Agenzia suggerisce comunque l’utilizzo del canale telematico).

 

 

Esempio 3

Si ipotizzi la seguente situazione:

Credito IVA 2014 € 31.000

- di cui destinato alla compensazione orizzontale € 19.000

Oltre alle considerazioni di cui all’esempio 2 va tenuto presente che il contribuente deve richiedere l’apposizione del visto di conformità per poter utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA 2014 per importi superiori a € 15.000.

L’utilizzo del credito IVA 2014 è pertanto così individuato:

- dall’1.1.2015 per importi fino a € 5.000;

- se il mod. IVA 2015 è presentato entro il 28.2.2015, l’utilizzo di € 14.000 (eccedenza del limite di 5.000) è possibile dal 16.3.2015;

- se il mod. IVA 2015 è presentato dall’1.3 al 31.3.2015, l’utilizzo di € 14.000 (eccedenza del limite di 5.000) è possibile dal 16.4.2015;

- e così via.

 

 

Esempio 4

Si ipotizzi la seguente situazione:

Credito IVA 2014 € 44.000

- di cui destinato alla compensazione verticale (IVA con IVA) € 44.000

In tale situazione avendo deciso di utilizzare il credito IVA 2014 in sede di liquidazioni

IVA periodiche, ancorché tramite la presentazione del mod. F24, non sono applicabili le limitazioni per la compensazione del credito IVA annuale.

 

UTILIZZO DEL RESIDUO CREDITO IVA 2013

Il residuo credito IVA 2013 risultante dal mod. IVA 2014 può essere utilizzato nel 2015 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2013) fino a quando non confluirà nel mod. IVA 2015.

Infatti è da tale momento che il credito IVA è riferibile al 2014. Ciò trova applicazione fino all’importo di € 15.000 per il credito IVA 2013 non “certificato”, mentre “senza limiti” per il credito IVA 2013 “certificato”.

 

Esempio 5

Si ipotizzi la seguente situazione:

Credito IVA 2013 € 69.000

- di cui utilizzato in compensazione orizzontale nel 2014 € 39.000

In tale situazione il credito IVA 2013 è stato “certificato” nel mod. IVA 2014 e pertanto è possibile utilizzarlo nel 2015 fino a quando non sarà fatto confluire nel mod. IVA 2015, ossia fino a quando non viene “rigenerato” quale credito IVA 2014.

A questo punto le limitazioni all’utilizzo del credito IVA saranno riferite all’importo risultante dal mod. IVA 2015.

L’ammontare del credito IVA 2013 ancora utilizzabile “senza limiti” nel 2015 è pari a € 30.000 (69.000 – 39.000).

 

 

Esempio 6

Si ipotizzi la seguente situazione:

Credito IVA 2013 € 20.000

- di cui utilizzato in compensazione orizzontale nel 2014 € 7.000

In tale situazione il credito IVA 2013 non è stato “certificato” nel mod. IVA 2014 e pertanto è possibile utilizzarlo “liberamente” nel 2015 soltanto fino al limite di € 15.000 e fino a quando non sarà fatto confluire nel mod. IVA 2015, ossia finché non viene “rigenerato” quale credito IVA 2014.

A questo punto le limitazioni all’utilizzo del credito IVA saranno riferite all’importo risultante dal mod. IVA 2015.

L’ammontare del credito IVA 2013 ancora utilizzabile “senza limiti” nel 2015 è pari a € 8.000 (15.000 – 7.000).

 

 

Esempio 7

Si ipotizzi la seguente situazione:

Credito IVA 2013 € 11.000

- di cui utilizzato in compensazione orizzontale nel 2014 € 4.000

In tale situazione il credito IVA 2013 non doveva essere “certificato” nel mod. IVA 2014 e pertanto è possibile utilizzarlo “liberamente” nel 2015 fino a quando non sarà fatto confluire nel mod. IVA 2015, ossia finché non viene “rigenerato” quale credito IVA 2014.

A questo punto le limitazioni all’utilizzo del credito IVA saranno riferite all’importo risultante dal mod. IVA 2015.

L’ammontare del credito IVA 2013 ancora utilizzabile “senza limiti” nel 2015 è pari a € 7.000 (11.000 – 4.000).

 

RESIDUI CREDITI TRIMESTRALI 2014

Quanto sopra esposto con riferimento alla “rigenerazione” del credito in dichiarazione annuale trova applicazione anche per i crediti IVA relativi al primo, secondo e terzo trimestre 2014 (codici tributo 6036, 6037 e 6038) risultanti dai modd. IVA TR presentati nel corso dello stesso anno, relativamente all’importo “residuo” non utilizzato nel 2014.