Notice

LE “ALTRE” NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2015

Fisco e Previdenza - Fisco

Proseguendo l’analisi delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2015, di seguito si propone una sintesi delle “altre” novità, tra le quali:

la proroga al 2015 della possibilità per le imprese / lavoratori autonomi di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti maturati nei confronti della P.A.;

l’introduzione della c.d. “Patent box” a favore delle società /enti residenti in Stati con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo;

la previsione di sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro che hanno assunto lavoratori in mobilità / a tempo indeterminato;

il ripristino della non imponibilità IVA delle cessioni di beni destinati fuori dall’UE per finalità umanitarie;

la soppressione degli incentivi per l’acquisto di veicoli ecologici;

il rifinanziamento dell’agevolazione “Sabatini-bis”;

l’incremento dall’11% al 17% dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Fondo TFR.

 

Di seguito, proseguendo con l’esame della Finanziaria 2015, sono esaminate le “altre novità” nella stessa contenute.

 

CREDITO D’IMPOSTA ART BONUS– comma 11

Con la modifica dell’art. 1, comma 1, DL n. 83/2014, apportata in sede di approvazione, il credito d’imposta c.d. “Art bonus” è stato esteso al sostegno delle fondazioni lirico – sinfoniche e dei teatri di tradizione.

 

INCENTIVI RIENTRO IN ITALIA RICERCATORI RESIDENTI ALL’ESTERO – comma 14

In sede di approvazione sono state modificate le disposizioni in materia di incentivi a favore dei ricercatori che rientrano in Italia ex art. 44, commi 1 e 3, DL n. 78/2010 con un allungamento dei periodi d’imposta nei quali è applicabile la relativa agevolazione.

In particolare non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente / autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti / ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o Università per almeno 2 anni continuativi e che dal 31.5.2010 ed entro i 7 anni (in luogo dei precedenti 5) successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo la residenza fiscale.

Con riguardo all’estensione del periodo di fruizione dell’agevolazione la stessa è ora applicabile nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei 3 (in luogo dei precedenti 2) periodi d'imposta successivi purché ivi permanga la residenza fiscale.

 

DURC CEDENTE CREDITI P.A. CERTIFICATI – comma 18

Con l’introduzione in sede di approvazione del nuovo comma 7-quinquies all’art. 37, DL n.

66/2014, la regolarità contributiva del cedente dei crediti, certificati tramite la piattaforma elettronica, nei confronti della P.A. è definitivamente attestata dal DURC, in corso di validità, allegato all’atto di cessione o comunque acquisito dalla P.A. ceduta.

PROROGA COMPENSAZIONE CARTELLE ESATTORIALI – comma 19

È prorogata anche per il 2015 la possibilità, prevista dall’art. 12, comma 7-bis, DL n. 145/2013, per le imprese / lavoratori autonomi di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A., a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.

Con un apposito Decreto, da emanare entro il 31.3.2015 (90 giorni dall’entrata in vigore della

Legge in esame), saranno individuati i soggetti interessati nonché le modalità di compensazione.

 

PATENT-BOX – commi da 37 a 45

A favore delle società / enti, compresi i trust, residenti in Stati con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo, è introdotto un regime opzionale (c.d. “Patent-box”) in base al quale concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 50% del relativo ammontare, i redditi derivanti da:

  • • utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti;
  • • processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Per il 2015 la percentuale di esclusione dalla formazione del reddito è fissata nella misura del 30%, per il 2016 del 40%.

 

Inoltre:

  • • qualora i suddetti beni siano utilizzati direttamente, la predetta esclusione dal reddito opera a condizione che il relativo contributo economico alla produzione sia determinato in base ad un apposito accordo ex DL n. 269/2003. Ciò richiede, pertanto, la preventiva attivazione di una procedura di ruling avente ad oggetto i componenti positivi di reddito impliciti ed i criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi;
  • • in caso di cessione dei suddetti beni non si determina l’emersione di plusvalenze imponibili, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo, nella manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali.

Ai fini in esame è necessario che i soggetti svolgano attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti stipulati con Università o Enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei predetti beni.

Il regime in esame ha una durata di 5 esercizi, è irrevocabile e rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione IRAP.

Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito DM che individuerà anche le tipologie di marchi escluse dal regime opzionale.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI AREE SVANTAGGIATE – comma 46

In sede di approvazione è stato introdotto all’art. 1, Legge n. 296/2006, il nuovo comma 279-bis,

in base al quale il credito d’imposta riconosciuto alle imprese che:

  • • effettuano nuovi investimenti destinati alle strutture produttive situate in aree svantaggiate;
  • • hanno ottenuto il nullaosta dall'Agenzia delle Entrate;

è applicabile anche agli investimenti effettuati nel periodo 1.1.2007 – 31.12.2013 anche se le operesono relative a progetti di investimento iniziati anteriormente all’1.1.2007.

Tale disposizione non è applicabile in presenza di investimenti che costituiscono “mero completamento” di investimenti già agevolati ex Legge n. 388/2000.

 

SGRAVI CONTRIBUTI ASSUNZIONI LAVORATORI IN MOBILITÀ – comma 114

In sede di approvazione è stato previsto a favore dei datori di lavoro che hanno assunto, fino al

31.12.2012, lavoratori:

  • • iscritti nelle liste di mobilità;
  • • licenziati da imprese anche con meno di 15 dipendenti; l’applicazione degli sgravi contributivi ex Legge n. 223/91 entro il limite massimo di risorse di €

35.550.000.

L’agevolazione consiste nel versamento dell'aliquota contributiva pari al 10% per un periodo di 18 mesi per i lavoratori a tempo indeterminato ovvero 12 mesi per quelli a tempo determinato.

 

SGRAVI CONTRIBUTI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – commi da 118 a 121

Al fine di promuovere una stabile occupazione, ai datori di lavoro privati sono riconosciuti sgravi contributivi per un periodo massimo di 36 mesi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Lo sgravio in esame:

  • • opera per i contratti stipulati dall’1.1 al 31.12.2015;
  • • consiste nell’esonero dei contributi previdenziali (esclusi i contributi INAIL) a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di € 8.060 annui;
  • • non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative.

 

L’agevolazione non spetta:

  • • relativamente ai lavoratori:

− “che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro”;

− per i quali lo sgravio sia già stato usufruito relativamente a precedenti assunzioni a tempo indeterminato;

  • • con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti l’1.1.2015 hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato.

A seguito dell’introduzione del beneficio in esame sono soppressi, relativamente alle assunzioni decorrenti dal 2015, i benefici previsti dall’art. 8, comma 9, Legge n. 407/90, in base al quale “in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro

mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale …”:

  • • i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36

mesi;

  • • è disposto l’esonero dai contributi previdenziali ed assistenziali, per un periodo di 36 mesi, per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane.

 

ESTENSIONE AL SETTORE AGRICOLO

In sede di approvazione l’agevolazione in esame è stata estesa anche ai datori di lavoro del settore agricolo con riguardo alle assunzioni:

  • • relative ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato;
  • • decorrenti dall’1.1.2015; con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31.12.2015.

Sono esclusi i contratti relativi a lavoratori a tempo indeterminato nel 2014 nonché quelli relativi a lavoratori a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento al 2014.

BONUS FAMIGLIE NUMEROSE – comma 130

In sede di approvazione, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, per il 2015, è previsto il riconoscimento di buoni per l’acquisto di beni / servizi a favore dei nuclei familiari:

  • • con almeno 4 figli;
  • • che presentano un valore ISEE pari o inferiore a € 8.500.

Con apposito DPCM sono stabiliti l’ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare, unitamente alle disposizioni attuative delle misure in esame.

 

EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS – commi 137 e 138

Con la modifica dell’art. 15, comma 1.1, TUIR, la detrazione IRPEF del 26% riconosciuta per le erogazioni liberali alle ONLUS va calcolata su un importo annuo massimo di € 30.000 (in precedenza € 2.065).

Analogamente è stato aumentato ad € 30.000 (in precedenza € 2.065,83) l’ammontare delle erogazioni in esame deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. h), TUIR.

Le suddette disposizioni sono applicabili a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (generalmente, 2015).

 

CESSIONI BENI PER FINALITÀ UMANITARIE – commi 139 e 140

In sede di approvazione, a seguito delle modifiche apportate all’art. 26, comma 5, Legge n.

125/2014, è stata riconosciuta la non imponibilità IVA delle cessioni di beni (comprese le relative prestazioni accessorie) rese nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, a condizione che gli stessi siano destinati fuori dall’UE in attuazione di finalità umanitarie.

L’efficacia di tale previsione è demandata ad uno specifico DM ferma restando l’applicazione, nelle more dell’emanazione, delle disposizioni di cui al DM n. 379/88.

 

DETRAZIONE EROGAZIONI AI PARTITI – comma 141

In sede di approvazione, a seguito della modifica all’art. 11, comma 4-bis, DL n. 149/2013, è stato previsto che i versamenti, anche in forma di donazione, da parte di candidati ed eletti alle cariche pubbliche a favore di partiti o movimenti politici sono detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1-bis,

TUIR (in vigore fino al 2013) ovvero del citato art. 11 (in vigore dal 2014).

5‰ DELL’IRPEF – comma 154

Sono confermate, anche per l’esercizio 2015 e successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative all’anno precedente, le disposizioni ex art. 2, commi da 4-novies a 4-undicies, DL n.

40/2010, relative al riparto della quota del 5‰ dell’IRPEF.

In sede di approvazione, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione della quota del 5‰, è previsto che, entro l’1.3.2015 (60 giorni dall’entrata in vigore della Legge in esame), saranno definite le modalità di redazione del rendiconto dal quale risultino “in modo chiaro e preciso”, oltre la destinazione delle somme erogate, anche le modalità di recupero delle stesse in caso di violazione degli obblighi di rendicontazione, nonché le modalità di pubblicazione sul sito

Internet dell’Amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo e dei rendiconti trasmessi.

CREDITO D’IMPOSTA EDITORIA – comma 185

È prorogato al 31.12.2015 il termine entro il quale gli operatori del settore editoriale devono effettuare l’adeguamento tecnologico ai fini della tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre.

Di conseguenza è riconosciuto anche per il 2015 il credito d’imposta ex art. 4, comma 1, DL n. 63/2012.

 

CLAUSOLA SALVAGUARDIA SPENDING REVIEW – comma 207

È prorogato dal 15.1.2015 al 15.1.2016 il termine stabilito dall’art. 1, comma 430, Finanziaria 2014 entro il quale possono essere disposte, mediante un apposito DPCM, variazioni delle aliquote d’imposta nonché riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti, salva l’approvazione, entro l’1.1.2016 (in precedenza 1.1.2015), di specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

 

SOPPRESSIONE INCENTIVI ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI – comma 222

A seguito delle modifiche apportate all’art. 17-undecies, DL n. 83/2012 per il 2015 è soppresso il contributo riconosciuto ai soggetti che acquistano (anche tramite leasing) un veicolo nuovo a basse emissioni ovvero consegnano, per la rottamazione, un veicolo (purchè della stessa categoria del veicolo acquistato e immatricolato da almeno 10 anni prima della data d’acquisto del nuovo veicolo) di cui sono proprietari / utilizzatori da almeno 12 mesi.

 

RIDUZIONE CREDITI D’IMPOSTA – comma 242

Con un apposito DPCM saranno riviste le percentuali di fruizione dei crediti d’imposta di cui

all’Elenco 2 allegato alla Finanziaria 2015 (ad esempio, rimborso accisa carburante taxi ex DL n.

989/64, acquisto di software farmacie ex art. 61, comma 13, Legge n. 289/2002).

 

RIFINANZIAMENTO SABATINI BIS– comma 243

In sede di approvazione è stato disposto il rifinanziamento del contributo previsto dall’art. 2, DL n.

69/2013, consistente nell’erogazione di un contributo in conto esercizio (c.d. “Sabatini-bis”), a parziale copertura degli interessi sul finanziamento contratto per l’acquisto di beni strumentali, finalizzato a favorire la ripresa economica mediante l’ammodernamento ed il rafforzamento degli apparati produttivi delle imprese. Per il 2015 il rifinanziamento è pari a € 12 milioni.

MORATORIA PAGAMENTO MUTUI / FINANZIAMENTI – comma 246

Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento, in sede di approvazione, è stata disposta una moratoria sui mutui e finanziamenti a favore di famiglie e PMI con la possibilità di sospendere la quota capitale delle rate per il periodo 2015 – 2017.

Le modalità attuative della predetta disposizione sono demandate ad uno specifico accordo tra il

MEF, il MISE, l’ABI e le Associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori, da raggiungere entro il 31.3.2015 (90 giorni dall’entrata in vigore della Legge in esame).

 

 

DEDUCIBILITÀ IMI – comma 508

In sede di approvazione la deducibilità dell’IMU (20%) relativa agli immobili strumentali ex art. 14, D.Lgs. n. 23/2011 è stata estesa anche all’Imposta municipale immobiliare (IMI) della Provincia autonoma di Bolzano istituita con la LP n. 3/2014.

FONDI PENSIONE – commi da 621 a 625

INCREMENTO ALIQUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA

A decorrere dal 2015 è previsto:

  • l’aumento dell’imposta sostitutiva applicabile ai Fondi pensione ex art. 17, comma 1, D.Lgs.

n. 252/2005 che passa al 20%.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 6-ter, DL n. 66/2014, per il 2014 l’aliquota

in esame è pari all’11,5%;

  • • che la base imponibile della predetta imposta sostitutiva, applicata al risultato di gestione è determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra “l’aliquota prevista dalle disposizioni vigenti [12,50%] e l’aliquota stabilita dal … articolo 17, comma 1 [20%]”.

RIVALUTAZIONE FONDO TFR

È incrementata dall’11% al 17% l’imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione del Fondo TFR.

La nuova aliquota è applicabile alle rivalutazioni decorrenti dall’1.1.2015.

RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI – comma 642

È prorogato dal 31.12.2014 al 30.6.2015 il termine entro il quale i Comuni, ai fini della riscossione dei tributi locali, possono avvalersi dei soggetti di cui all’art. 7, comma 2, lett. gg-ter), DL n.70/2011 (Equitalia, spa dalla stessa partecipate, ecc.).

TASSAZIONE POLIZZE VITA E DECESSO DELL’ASSICURATO – commi 658 e 659

Per effetto della sostituzione del comma 5 dell’art. 34, DPR n. 601/73, è prevista l’esenzione da IRPEF dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico.

Detta disposizione è applicabile ai proventi percepiti dall’1.1.2015.

 

BOLLO VEICOLI STORICI – comma 666

A decorrere dal 2015 con riguardo ai autoveicoli / motoveicoli “storici” costruiti da oltre 20 anni (e da non più di 30 anni), è soppressa l’esenzione dal bollo ex art. 63, commi 2 e 3, Legge n.342/2000.

Rimane confermata l’esenzione dal bollo, prevista dal comma 1 del citato art. 63, a decorrere dal trentesimo anno di costruzione dell’autoveicolo / motoveicolo e l’assoggettamento dello stesso, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, alla tassa di circolazione forfettaria annua pari a € 25,82 per gli autoveicoli e a € 10,33 per i motoveicoli.

 

IMPRESE ESTERE CONTROLLATE (CFC) – commi 680 e 681

In sede di approvazione è stato modificato, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 2014 (2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), l’art. 167, TUIR, contenente la disciplina delle imprese controllate aventi sede / residenza in Stati black list” (c.d. “CFC”).

In particolare, è stata disposta l’integrazione del comma 4 del citato art. 167, in base al quale si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati / territori “in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti”.

Ora, viene precisato che è considerato “sensibilmente inferiore“ un livello di tassazione inferiore al 50% rispetto a quello applicato in Italia. In ogni caso sono considerati privilegiati i regimi fiscali speciali (individuati da un prossimo Provvedimento) che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati che applicano un regime generale di tassazione non inferiore al 50% di quello italiano.

Va evidenziato che la Finanziaria 2008 ha disposto l’abrogazione del citato comma 4 la cui efficacia è comunque subordinata all’emanazione del Decreto di individuazione degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. “white list”). Fino a tale momento rimangono applicabili le disposizioni in vigore al 31.12.2007.

 

PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL CONTRASTO EVASIONE FISCALE – comma 702

In sede di approvazione è stata aumentata al 55% la quota, riconosciuta ai Comuni delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del Comune che abbia contribuito all'accertamento stesso ai sensi dell’art. 2, comma 10, lett. b), D.Lgs. n. 23/2012. Tale disposizione è applicabile per il triennio 2015 – 2017.

 

REGOLARIZZAZIONE VOLONTARIA IMPOSTE ASSOCIAZIONI SPORTIVE – comma 710

Le associazioni sportive (e relative sezioni):

  • • non aventi scopo di lucro;
  • • affiliate alle federazioni sportive nazionali / enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti;
  • • che svolgono attività sportive dilettantistiche;

decadute, entro il 31.10.2014, dalla rateazione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché degli avvisi di accertamento (anche con adesione), nonché mediazioni e conciliazioni giudiziali ai fini

IRES, IRAP, IVA, possono richiedere, entro il 30.6.2015 (6 mesi dall’entrata in vigore della Legge in esame), un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste “dalle specifiche leggi vigenti”.