Notice

E' in vigore dal 1° gennaio il nuovo regime forfetario unico

Fisco e Previdenza - Fisco

Il nuovo regime forfetario manda in soffitta il "forfettino", il regime degli "ex minimi" ed il regime dei "nuovi minimi", anche se quest'ultimo potrà essere ancora sfruttato fino al compimento del primo quinquennio di attività.

 

Dal 1° gennaio 2015 è entrato ufficialmente in vigore il nuovo regime forfetario per imprese e lavoratori autonomi più piccoli (art. 1, commi 54-89, Legge di Stabilità 2015, legge n. 190/2014). Il nuovo regime forfetario comporta la determinazione del reddito a forfait, moltiplicando i ricavi o i compensi prodotti nell'anno per uno specifico coefficiente (diverso a seconda dell'attività svolta), e con applicazione di un'imposta sostitutiva (dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionale e comunale e dell'Irap) con aliquota del 15%, da versare negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l'Irpef (in caso di imprese familiari, l'imposta è dovuta dall'imprenditore sul reddito al lordo delle quote assegnate ai collaboratori familiari). Contestualmente all'introduzione del nuovo regime, è stata sancita l'abolizione di quegli altri che, fino allo scorso anno, potevano essere adottati: il regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ("forfettino" - articolo 13 della legge 388/2000); il regime contabile agevolato per gli "ex minimi" (articolo 27, comma 3, Dl 98/2011); il regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ("nuovi minimi" - articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011). Quest'ultimo, tuttavia, potrà essere ancora sfruttato fino al compimento del primo quinquennio di attività o, se successivi, fino ai 35 anni di età.