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Novità Fiscali e Previdenziali

Fisco e Previdenza - Fisco

Come ricevere i rimborsi direttamente sul c/c: Comunicato stampa Agenzia delle Entrate

Con Comunicato 24 ottobre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sta chiedendo, tramite PEC, a centomila società di comunicare il proprio codice IBAN per poter ricevere direttamente sul conto corrente i rimborsi fiscali.

In particolare, l'Amministrazione Finanziaria precisa che l'IBAN può essere comunicato solamente tramite i seguenti canali:

  • servizi online disponibili sul sito www.agenziaentrate.it;
  • gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, presentando il modello per la richiesta di accreditamento disponibile presso gli stessi uffici o sul sito www.agenziaentrate.it, al percorso: Home > Cosa devi fare > Richiedere > Rimborsi >Accredito rimborsi su conto corrente.

Il professionista che esternalizza parte della sua attività è soggetto ad IRAP: Cassazione

Con Sentenza 24 ottobre 2014, n. 22674, la Corte di Cassazione ha chiarito che è soggetto ad IRAP il professionista che, per prestazioni relative all'esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, a nulla rilevando il mancato impiego da parte del contribuente di personale dipendente.

Nel caso di specie, un professionista che svolgeva attività di consulenza fiscale e societaria aveva affidato la tenuta della contabilità dei propri clienti ad una società di servizi, erogando a quest'ultima compensi pari, complessivamente, ad oltre 80.000 euro.

 

Licenziamento per soppressione del posto illegittimo se l'azienda resta impegnata nel settore

Il licenziamento per giustificato motivo operato dall'azienda per la presunta soppressione del posto di lavoro del lavoratore è illegittimo se dagli stessi verbali del consiglio direttivo risulta che il settore industriale in cui opera il lavoratore non viene "abbandonato" dall'impresa.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22693 pubblicata il 24 ottobre 2014 ha così accolto il ricorso del lavoratore, affermando inoltre che i bilanci in rosso e l'esigenza di riorganizzazione dell'azienda non sono motivazione sufficiente per il licenziamento per soppressione del posto, se poi nei fatti l'azienda non esce dal business interessato o non smobilizza.

 

Co.co.pro: la continuità del rapporto non è sufficiente a trasformare il rapporto in lavoro subordinato.

 

In materia di Co.co.pro, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'indice di continuità del rapporto con l'azienda, da solo, non risulta sufficiente a trasformare il rapporto da autonomo a subordinato.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 22690 del 24 ottobre 2014, ha precisato che la continuità del rapporto tra azienda e collaboratore professionista, in assenza di rapporto di dipendenzanon può considerarsi come lavoro subordinato, nemmeno se il collaboratore venga messo nelle condizioni di disporre di un gruppo di lavoro per il quale propone assunzioni, promozioni ed eventuali aumenti di stipendio.