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Ue: ok al nuovo regolamento per la promozione dei prodotti agricoli

Fisco e Previdenza - Fisco

Via libera del Comitato speciale Agricoltura del Consiglio dell'Unione al compromesso raggiunto con il Parlamento europeo sul nuovo regolamento per la promozione dei prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi.

In base alle nuove regole le misure di informazione e promozione possono riguardare:

1)     i prodotti alimentari elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in un nuovo allegato alla bozza di regolamento;

 

2)     le bevande spiritose a indicazione geografica protetta e, a determinate condizioni, la birra;

3)     vini a indicazione geografica protetta o a denominazione di origine, riportando l'indicazione del vitigno (nel caso di programmi semplici sul mercato interno e nei paesi terzi, il programma deve riguardare anche altri prodotti);

i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, solo in combinazione con altri prodotti.

 

Sistemi di qualità nazionale e indicazione dei marchi

I sistemi di qualità nazionale previsti dal nuovo quadro giuridico per lo sviluppo rurale, il Regolamento Ue n. 1305/2013, sono ammessi alla promozione senza restrizioni. Le azioni di informazione e di promozione non devono però essere solo 'brand-oriented', anche se, a determinate condizioni, è ora possibile indicare i marchi all'interno di un programma di promozione anche nel mercato interno.

 

Organizzazioni proponenti

Al fine di aumentare il numero dei programmi e migliorarne la qualità, la gamma dei beneficiari è stata ampliata: in aggiunta alle organizzazioni dei produttori, del commercio e interprofessionali, possono ora proporre iniziative di promozione anche altri enti del settore agroalimentare, come le ONG.

 

 

Finanziamento delle misure

Il contributo finanziario dell'Ue ai programmi di promozione sarà pari:

  • al 70% della spesa ammissibile nel caso di programmi semplici nel mercato interno;
  • all'80% della spesa ammissibile nel caso di programmi semplici nei paesi terzi;
  • all'80% della spesa ammissibile nel caso di programmi multipli sia nel mercato interno che nei paesi terzi;
  • all'85% della spesa ammissibile in caso di situazioni crisi, senza distinzione tra i programmi semplici e quelli multipli.

Il progetto di regolamento sarà approvato dal Parlamento europeo durante la plenaria di aprile e poi adottato definitivamente dal Consiglio.