Modello Eas: la remissione in bonis
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Gli enti non commerciali associativi (con o senza personalità giuridica), per beneficiare della non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e Iva dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, oltre a possedere i requisiti richiesti dalla normativa tributaria, sono tenuti a presentare all’Agenzia delle Entrate il modello Eas (articolo 30 del Dl 185/2008). Per gli enti di nuova costituzione il modello va presentato entro 60 giorni. L’omessa comunicazione comporta la perdita delle agevolazioni fiscali (articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr 633/72) e può essere regolarizzata tramite la cosiddetta remissione in bonis (articolo 1, comma 2, Dl n. 16/2012). Ai fini della regolarizzazione è necessario che la violazione non sia stata constatata ovvero non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche (o altre attività amministrative di accertamento di cui il soggetto abbia avuto formale conoscenza) e che, alla data originaria di scadenza del termine previsto per inviare la comunicazione, siano soddisfatti i requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento (risoluzione n. 110/E del 2012). La regolarizzazione, che richiede l’effettuazione della comunicazione, il versamento contestuale della sanzione di 258 euro con modello F24 (codice tributo 8114), deve essere effettuata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile ovvero, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine originariamente previsto (circolare n. 38/E del 2012). Per un’associazione costituitasi nel 2012, pertanto, il termine ultimo per la remissione in bonis è spirato.
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