Regime dei minimi: il requisito della nuova attività
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È possibile accedere al regime fiscale agevolato a condizione che l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (articolo 27, comma 2, Dl 98/2011).
Come chiarito nella circolare n. 8/2001 in relazione al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge n. 388/2000) e ribadito nella circolare n. 17/2012 in riferimento ai “nuovi minimi”, l’indagine diretta ad accertare la novità dell’attività va effettuata caso per caso.
In generale, si ha mera prosecuzione della stessa attività in precedenza esercitata quando quella intrapresa presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale, ma viene svolta in sostanziale continuità, ad esempio nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti e utilizzando gli stessi beni dell'attività precedente.
L’esistenza del requisito va sempre verificata in presenza di attività di lavoro dipendente svolte in base a un contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre non precludono l’applicazione del regime forme di lavoro precario, come ad esempio i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o quelli di lavoro a tempo determinato che si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale. Tale condizione di marginalità si ritiene sussistente tutte le volte che l’attività di lavoro dipendente a tempo determinato o l’attività di collaborazione coordinata e continuativa sia stata svolta per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio antecedente l’inizio dell’attività.
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