Notice

Finanziamenti di soci all’impresa

Fisco e Previdenza - Fisco

Nessun obbligo sotto i 3.600 euro

Introdotto un importo minimo perché l’adempimento sia dovuto. Esclusi dalla trasmissione anche i dati relativi a qualsiasi apporto già noto all’Amministrazione.
Stabilite, nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto, le regole per comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa.
 
Il punto di partenza è la manovra dell’agosto 2011, diretta a rafforzare le misure per il recupero della base imponibile non dichiarata (articolo 2, comma 36-sexiesdecies, del Dl 138/2011), che prevede, tra l’altro, come strumento per la ricostruzione sintetica del reddito delle persone fisiche, anche il monitoraggio di questo tipo di movimentazioni finanziarie.
In allegato al provvedimento odierno, anche il modello da utilizzare per la comunicazione.

Chi è chiamato all’adempimento

Sono interessati dall’adempimento coloro che esercitano l’attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva.
La comunicazione è obbligatoria soltanto per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate a decorrere dall’anno 2012 e di ammontare complessivo, per ogni tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro. Tale limite annuo, introdotto per semplificare l’adempimento, è riferito, distintamente, a ciascuna tipologia di apporto (finanziamento o capitalizzazione).
L’adempimento non è invece richiesto per gli apporti già conosciuti dall’Amministrazione finanziaria, come nel caso, ad esempio, dei finanziamenti effettuati tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata.


Cosa, come e quando

Nella comunicazione, oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici (per i non residenti, anche lo Stato estero) di chi ha effettuato la dazione, andrà indicato l’ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.
Unica la modalità di presentazione: la via telematica, attraverso i canali Entratel e Fisconline, messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
L’invio andrà effettuato, anche tramite intermediari autorizzati, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui sono state ricevute le somme.
Fa eccezione la scadenza relativa al 2012, che il provvedimento fissa al 12 dicembre 2013.