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Autotutela parziale e termini di prescrizione

Fisco e Previdenza - Fisco

L’Amministrazione finanziaria può annullare totalmente o parzialmente un avviso di accertamento, qualora lo stesso appaia illegittimo o infondato (articolo 2-quater del Dl 564/1994).
Tale potere può essere esercitato anche in assenza di istanza di parte. Nell’ipotesi in cui l’atto impositivo risulti essere carente di uno degli elementi essenziali (articolo 42, Dpr 600/1973), l’ufficio ha facoltà di annullarlo totalmente ed emetterne uno nuovo, compatibilmente con i termini ordinari di decadenza (articolo 43, Dpr 600/1973). Se invece i vizi non incidono sulla validità dell’atto, ma si risolvono - ad esempio - in un errore di calcolo, l’ufficio può procedere a rettificare la pretesa impositiva attraverso un’autotutela parziale (articolo 4 del Dm 37/1997).
In quest’ultima ipotesi, non si configura un nuovo atto, sostitutivo del precedente annullato, bensì una rettifica dell’originaria pretesa impositiva (circolare 1E/2013).
Conseguentemente, i termini per la presentazione del ricorso decorrono dalla data di notifica dell’atto originario (articolo 21, Dlgs 546/1992)..


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