Notice

Il requisito di ruralità ai fini fiscali

Fisco e Previdenza - Fisco

Presupposto necessario affinché un fabbricato possa definirsi rurale, è che lo stesso possieda tutti i requisiti per il riconoscimento della ruralità agli effetti fiscali (articolo 9 del Dl 557/1993).
La richiesta di ruralità può essere presentata sia per i fabbricati rurali destinati ad abitazione, a esclusione di quelli appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa), ovvero qualificati come abitazioni di lusso, sia per quelli strumentali all’esercizio dell’attività agricola censiti nei gruppi delle categorie A, B e C.
Ai fini Irpef, il riconoscimento dei requisiti di ruralità comporta che il reddito del fabbricato è assorbito nel reddito del terreno cui il fabbricato è asservito. Quindi, in ogni caso, lo stesso non dovrà essere dichiarato autonomamente (articolo 42 del Tuir).
In ambito Imu, bisogna invece distinguere tra i fabbricati rurali a uso abitativo e strumentale: mentre i primi sono assoggettati all’imposta con le medesime regole previste per i fabbricati urbani (a seconda se siano adibiti o meno ad abitazione principale), i secondi sono soggetti a Imu con aliquota ridotta dello 0,2 per cento.


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