Notice

La giurisprudenza di merito riconosce l'applicazione retroattiva del nuovo redditometro

Fisco e Previdenza - Fisco

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha innovato radicalmente il cosiddetto redditometro di cui all'art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevedendo che il nuovo sistema di accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche:
i) debba basarsi sul concetto di "spesa sostenuta";
ii) possa essere "altresì fondato sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva" in relazione ad una serie di fatti indice (correlati alle spese) individuati con apposito decreto ministeriale, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell'ambito territoriale di appartenenza.
Una delle questioni di maggiore interesse a seguito dell'introduzione del nuovo redditometro, è quella relativa alla possibilità dell'applicazione retroattiva del nuovo strumento accertativo. Sul tema, la risposta dell’Agenzia delle Entrate (C.M. 15 febbraio 2013, n. 1/E) è stata tranciante: i risultati del nuovo redditometro, qualora più favorevoli al contribuente, non sono utilizzabili retroattivamente per la difesa da accertamenti “vecchio stile”. Di diverso avviso, invece, la dottrina e la giurisprudenza di legittimità: la Ctp di Rimini con la sentenza n. 41/2/13, ritiene che, in ragione di una maggiore affidabilità espressa dagli strumenti automatici innovati, essi possano essere ben utilizzati anche per il passato a vantaggio del contribuente.