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Regime fiscale attività professionali turistiche

Fisco e Previdenza - Fisco

Regime fiscale attività professionali turistiche

 

Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

L'applicazione del regime forfettario per le guide turistiche

Tutte le attività già in essere di queste tipologie possono anche optare per l’applicazione del c.d. “regime forfetario unico” in forza del quale le guide, gli interpreti e gli accompagnatori turistici che hanno ricavi annui fino a 30.000 Euro pagano un forfait pari al 15% del 67% di questi ricavi meno i contributi previdenziali versati al posto di IRPEF (comprese le addizionali comunale e regionale), IVA ed IRAP (ai sensi dei commi da 54 ad 89 dell’art. 1° della Legge n° 190 del 2014, la Legge di stabilità per il 2015 così come modificati dai commi 111, 112 e 113 dell’art. 1° della Legge n° 208 del 2015, la Legge di stabilità per il 2016).

Il reddito su cui si calcolano i contributi previdenziali (se non vi è un importo minimo annuo di contributi da versare) è sempre il 67% dei ricavi annui. Da questo 67% si deducono i contributi previdenziali e sul risultato ottenuto si applica l’imposta unica forfetaria del 15%.

La riforma del regime forfetario unico da parte dei commi citati della Legge 208/2015 ha comportato il definitivo assorbimento da parte di questo del previgente “regime dei minimi”, in quanto le nuove attività di guida e di accompagnatore turistico pagano come imposta sostitutiva unica di IRPEF e addizionali, IVA ed IRAP il 5% del 67% dei ricavi annui da cui sono stati prima dedotti i contributi previdenziali (calcolati sempre sul 67% dei ricavi). L’aliquota del 5% vale solo per i primi cinque esercizi, poi si passa a quella normale del 15%.

Oltre a queste agevolazioni fiscali (a cui si aggiunge una fortissima semplificazione degli oneri formali previsti dalla legislazione tributaria ai fini IRPEF, IVA ed IRAP), i soggetti esercenti attività di impresa (cioè gli imprenditori individuali ma non i lavoratori autonomi) che utilizzano il regime forfetario unico possono avvalersi, su richiesta, dell’agevolazione contributiva prevista dai commi 76 e 77 dell’art. 1° della Legge 190/2014 modificato dalla lettera d) del comma 111 dell’art. 1° della Legge 208/2015 che prevede la riduzione del 35% della contribuzione dovuta ai fini previdenziali. Questo sconto si applica sia se i contributi si calcolano su una aliquota proporzionale (per esempio, il 23,19% della gestione commercianti dell’INPS per l’anno 2016) o, se previsto, sul minimo contributivo (per esempio, quello previsto per la gestione commercianti che è di 3.606 Euro per coloro che hanno un reddito annuo fino a 15.548 Euro[1])

Per quanto riguarda poi il regime contributivo (previdenziale) delle attività di guida, di interprete e di accompagnatore turistico questi soggetti hanno la possibilità di scegliere fra l’iscrizione alla gestione separata INPS e quella alla gestione commercianti INPS. Segnaliamo che questa non è soltanto una diffusa opinione, in quanto la Corte di Cassazione, con la Sentenza n° 14069 del 2006 (ma anche con altre) e l’INPS, con la sua Circolare n° 12 del 2008 hanno affermato che l’iscrizione nella gestione separata è riservata alle guide o accompagnatori o interpreti turistici che svolgono un’attività di lavoro autonomo occasionale (quindi senza partita IVA) e superano il limite di 5.000 Euro di reddito annuo derivante da queste attività previsto dal 2° comma dell’art. 44 della Legge n° 326 del 2003, oppure a quelli esercitano tali attività in modo professionale (cioè da lavoratore autonomo con Partita IVA), mentre l’iscrizione alla gestione commercianti è riservata alle guide, ecc. che esercitano l’attività in modo imprenditoriale (cioè con partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi del n° 5 dell’art. 2195 del Codice Civile e per il fatto che le professioni turistiche non hanno un ordine professionale che gestisce un albo od un elenco, l’iscrizione al quale è condizione per esercitare l’attività professionale ed impedisce quella al Registro delle Imprese) in forza dell’art. 29 della Legge n° 160 del 1975.[2]

Ciò significa che, fermo restando quanto previsto per l’attività autonoma occasionale dal 2° comma dell’art. 44 della Legge n° 326 del 2003, la guida (o accompagnatore, o interprete) turistica professionale ha la scelta fra l’aprire soltanto la Partita IVA e, di conseguenza, versare i contributi alla gestione separata dell’INPS, oppure, oltre all’apertura della partita IVA, iscriversi anche al Registro delle Imprese e, pertanto, pagare i contributi alla gestione commercianti sempre dell’INPS. Sta a lei valutare la convenienza dei due regimi contributivi.

Da tutto ciò si ricava che, per poter usufruire dell’agevolazione contributiva prevista dal comma 77 dell’art. 1° della Legge 190/2014, coloro che hanno già o che avviano ex novo una attività di guida, di interprete o di accompagnatore turistico non solo devono optare per il regime forfetario unico ma devono anche iscriversi nel Registro delle Imprese diventando così un imprenditore individuale (un “esercente attività d’impresa”, come richiesto dal comma 76 dell’art. 1° della Legge 190/2014).

Questo è un problema perché, per la gestione commercianti è previsto un minimo contributivo piuttosto alto (nel 2016 è pari a 3.606 Euro per coloro che hanno un reddito annuo fino a 15.548 Euro[3]), per cui la convenienza ad iscriversi al Registro delle Imprese e a passare alla gestione commercianti dell’INPS scatta solo quando il reddito annuo della guida turistica è superiore a 13.009 Euro (ed i ricavi annui sono maggiori di 19.416 Euro).[4] Ciò significa che, fino a tale livello di reddito e di ricavi annui la guida turistica ha la convenienza a pagare i contributi alla gestione separata INPS. Ciò è un vero peccato perché, in tal modo, invece di agevolare contributivamente le nuove e le piccole attività si destina lo sconto del 35% dei contributi a chi ne ha un pò meno bisogno (dato che non è ricco neanche lui), cioè alle guide turistiche imprenditori individuali che hanno ricavi annui superiori a 19.416 Euro. L’indicazione pratica per chi voglia avviare una nuova attività di guida o di accompagnatore turistico adottando il vantaggioso regime fiscale forfetario unico è di farlo iscrivendosi alla gestione separata dell’INPS, più conveniente fino alle soglie di fatturato e di reddito sopra indicate ed, una volta superate queste, iscriversi al Registro delle Imprese per diventare imprenditorie individuale e poter transitare nella gestione commercianti dell’INPS godendo dell’agevolazione contributiva descritta.[5]

 

[1] Il minimo contributivo è dato da 15.548 Euro (che è il reddito minimo annuo per vedersi riconosciuto un anno di contributi previdenziali versati) x 0,2319 (l’aliquota contributiva della gestione commercianti INPS) = 3.606 Euro. Lo sconto contributivo del 35% fa scendere il minimo contributivo a 2.344 Euro. Se si supera il reddito minimo annuo l’aliquota contributiva della gestione commercianti per il 2016 ridotta del 35% è pari al 15,1% (pari al 65% di 23,19%).

Dato che questa agevolazione contributiva si applica solo agli esercenti attività di impresa, cioè agli imprenditori individuali, essa non può essere applicata all’aliquota contributiva della gestione separata dell’INPS (pari, nel 2016, al 27,72%) perché ad essa possono aderire solo i lavoratori autonomi che non sono imprenditori individuali, cioè, da un punto di vista formale, che hanno la sola Partita IVA ma non sono iscritti al Registro delle Imprese.

[2] L’art. 29 della Legge 130/1975 che prevede l’iscrizione alla gestione commercianti cita espressamente le guide e gli interpreti turistici (nonché i maestri di sci e le guide alpine), ma non gli accompagnatori. Riteniamo però che anche questi ultimi abbiano tale possibilità in quanto l’art. 29 citato obbliga all’iscrizione tutti “i soggetti che esercitano attività commerciali e turistiche”.

[3] Ciò significa che se si ha un reddito annuo inferiore a quello minimo di 15.548 Euro annui (per esempio, di 10.000 o di 7.000 Euro) si dovrà pagare (nel 2016) sempre il minimo contributivo annuo di 3.606 Euro. Questo minimo contributivo può diventare, se si usufruisce dello sconto del 35% della contribuzione previdenziale per gli imprenditori individuali che aderiscono al regime fiscale forfetario unico, di 2.344 Euro annui. In questo caso, però, l’INPS non riconoscerà al soggetto un anno di contributi versati, ma solo otto mesi (il 65% di un anno), come stabilito dal comma 29 dell’art. 2 della Legge n° 335 del 1995.

[4] Infatti, 13.009 Euro x 0,2772 (aliquota gestione separata 2016) = 3.606 Euro (minimo contributivo gestione commercianti). A sua volta 13.009 è il 67% di 19.416 Euro.

[5] Segnaliamo che l’art. 24 del Decreto-Legge n° 201 del 2011 (convertito in Legge n° 214 del 2011) prevede che l’aliquota contributiva della gestione separata INPS aumenti, entro il 2018, al 33,72%. Nel 2015 e nel 2016 l’aliquota è stata però mantenuta al 27,72%. Il 1° Gennaio 2017 l’aliquota della gestione separata INPS dovrebbe salire al 28,72%, se non di più. L’aliquota contributiva della gestione commercianti, invece, salirà al 23,64% nel 2017 e raggiungerà nel 2018 l’aliquota definitiva del 24%.

 

 

 

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Fisco e Previdenza

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730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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