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Associazioni Sportive Dilettantistiche

Legislazione - Decreti

Iscritti, associati o partecipanti

 

L’articolo 148 del Tuir, al suo terzo comma, prevede, per gli enti su base associativa, tra i quali le associazioni sportive dilettantistiche, l'irrilevanza dei corrispettivi specifici versati dagli "iscritti, associati o partecipanti". Il dubbio che pone la lettura della norma è se questi termini possano avere o comunque abbiano significati diversi.

La prassi amministrativa, in numerosi documenti, chiarisce che, in realtà, anche il termine partecipante deve fare riferimento a soggetto che abbia comunque conseguito un legame di appartenenza con l'ente verso il quale viene erogato il corrispettivo (si vedano la C.M. n. 124/1998 -“E’ appena il caso di precisare che l’attività esterna degli enti associativi, quella cioè resa da tali enti nei confronti dei terzi, continua a restare, di regola, fuori dalla sfera di applicazione dell’art. 111 del Tuir” (ora art. 148 n.d.r.) -,

 

la C.M. n. 12/2009 in materia di modello EAS - “Si precisa che l’attività esterna degli enti associativi cioè quella resa nei confronti di terzi, non rientra di regola nella sfera di applicazione delle norme agevolative sopra riportate” – e la R.M. n. 38/E/2010 -“Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei frequentatori e/o praticanti che non rivestono la qualifica di soci, si ritiene che la disposizione agevolativa in argomento si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (Coni, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva)” -). Pertanto, l'applicazione della norma agevolativa necessita l'acquisto della qualità di associato che può avvenire, come è per i contraenti originari o fondatori, per effetto della costituzione dell'associazione ma può, altresì, essere successivo ad essa; ed è proprio questa possibilità di adesioni successive, o dal punto di vista dell'associazione, di successiva ammissione di altri associati, che colloca il contratto di associazione nella vasta categoria dei “contratti aperti” la cui caratteristica risiede, appunto, nella circostanza che ai contraenti originari possono, dopo la perfezione del contratto, aggiungersene nuovi senza che ciò implichi lo scioglimento del precedente rapporto contrattuale e la conclusione, tra i contraenti originari ed i nuovi, di un altro contratto.

L'adesione successiva ha, giuridicamente, la medesima natura della partecipazione originaria: entrambe si perfezionano nel momento dell'incontro della dichiarazione di volontà dell'aderente e di quella dell'associazione. Ciò significa, in sostanza, che per l'assunzione della qualità di associato non è sufficiente, come spesso accade, la semplice emissione di una tessera da parte dell'associazione. Deve infatti emergere la volontà d'associarsi dell'aspirante socio e quella d'associarlo dell'associazione. Ossia è preferibile che l'aspirante socio inoltri domanda scritta d'ammissione all'associazione sulla quale si dovrà formalizzare una accettazione secondo le procedure previste dallo statuto. In questo modo potrà così dirsi realizzato quell'incontro di volontà su indicato, tale da far assumere a tutti gli effetti la qualità di socio al nuovo aderente. La disposizione, tuttavia, non vale ad imporre all’associazione l’obbligo di accogliere le domande di ammissione presentate da coloro che si dimostrino in possesso dei requisiti richiesti e non attribuisce a questi ultimi un diritto di ammissione né li legittima ad adire il giudice contro le deliberazioni che respingono la richiesta di ammissione.

La richiesta di adesione, sia iniziale che successiva, è nell’uno come nell’altro caso, una proposta contrattuale e l’accettazione di essa è per la controparte un atto di autonomia contrattuale, per sua natura incoercibile ed insindacabile dall’autorità giudiziaria. Ovviamente il rigetto e l'accoglimento della domanda d'ammissione deve essere motivato e sarebbe senza dubbio inammissibile una clausola statutaria che esentasse gli amministratori dall'obbligo della motivazione; è esclusivamente in tale contesto che va ricercata la limitata tutela dell'aspirante associato: l'ingiusta reiezione della domanda di ammissione presentata da di chi sia in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto, giudizialmente ineccepibile come ogni qualsiasi proposta contrattuale non accettata dalla controparte, potrà tuttavia presentare, all'interno dell'associazione, i caratteri di un provvedimento illegittimo ed esporre gli amministratori alle sanzioni che la legge prevede per il caso di violazione dei loro doveri. E ancora, l'atto costitutivo e lo statuto potrebbero anche stabilire che sulla reiezione della domanda di ammissione si pronunci l'assemblea o un apposito organo costituito all'interno dell'associazione (collegio dei Probiviri); ma anche i provvedimenti di quella o di questo sono, di fronte all'interessato, atti di autonomia contrattuale, insuscettibili di riesame giudiziario. In ultima analisi non resta altro, per il terzo "rifiutato", che appellarsi al disposto dell'articolo 1337 c.c..

 

 

 

 

NARRATIVA

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Quel giorno vidi la Terra soffrire. Dalle fenditure fuoriusciva un liquido maleodorante, scarti dell'uomo industrializzato.Il Mare era scomparso, nascosto all'occhio umano aveva lasciato sui fondali plastica, scarti di fabbrica, masse ...

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Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Regime fiscale attività professionali turistiche

Regime fiscale attività professionali turistiche

 

Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

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Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della riforma del 2001 che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell’agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

 

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CONI: cococo non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

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INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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