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Enti non commerciali

Riflessioni - Riflessioni

Gestire una palestra: scelta tra impresa e società sportiva

 

Un piccolo gruppo di maestri di tennis venne da me perché avevano trovato in affitto un circolo tennis privato e volevano prenderlo in gestione per poterci lavorare organizzando all’interno corsi e lezioni private di tennis. Mi chiesero cosa costituire per poter fare questa operazioni. Suggerii loro una cooperativa di produzione e lavoro visto che avrebbero operato tutti all’interno a tempo pieno e che quella sarebbe stata, per ognuno di loro, la loro attività principale. Non li rividi più e dopo qualche settimana, incontrato casualmente, uno di loro mi riferì che erano stati da un altro consulente che aveva “sconsigliato” la scelta della cooperativa e li aveva convinti ad optare per una società a responsabilità limita sportiva dilettantistica senza scopo di lucro che avevano, con loro grande soddisfazione, immediatamente costituito.

 

Mi spiegò che, tanto, tutti gli utili li avrebbero divisi come compenso sportivo.Questi non avrebbero, anche nella migliore delle loro ipotesi di gestione, superato, per ognuno di loro, di oltre il 20% i compensi previsti dai contratti collettivi di lavoro sullo sport, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 460/97 e, pertanto, non avrebbero rischiato l’accusa di lucro indiretto, e, contrariamente a quanto sarebbe accaduto nella cooperativa, detti compensi non sarebbero rientrati nella base imponibile ai fini dell’Irap (art. 90 legge 289/02).

Gli chiesi come sarebbero stati inquadrate le altre persone che lavoravano nell’impianto (custodia, pulizie, bar, ecc.). Mi disse che anche da questo punto la soluzione della sportiva era molto più conveniente di quella che avevo proposto io. Infatti il decreto legislativo 81/15, entrato in vigore il primo gennaio di quest’anno, ha previsto che il limite dei compensi che possono essere riconosciuti per le prestazioni accessorie è pari ad euro 7.000 salvo che: “nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro …”. Si poneva il problema di quale fosse l’ampiezza del concetto di imprenditore introdotto dalla norma al fine di valutare se, nell’ambito dello sport, il limite delle prestazioni accessorie si ponesse a settemila o a duemila euro annui. Anche qui,ponendo un ulteriore discrimine a sfavore di chi gestisce i centri in forma imprenditoriale, il messaggio Inps 02.02.2016 n. 8628 ha chiarito che: “è possibile individuare una serie di soggetti che, pur operando con partita Iva e/o codice fiscale numerico non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle limitazioni suddette. A titolo non esaustivo si indicano i seguenti soggetti: … Associazioni e società sportive dilettantistiche”.

Pertanto, se avessimo fatto la cooperativa ci saremmo dovuti limitare a duemila euro l’anno, risolvendo così solo parzialmente il problema, mentre il limite per i sodalizi riconosciuti ai fini sportivi dal Coni sarà comunque sempre, per le prestazioni accessorie di euro settemila.

Provai ad insistere: ma non avete paura dell’ispettorato del lavoro? I compensi sportivi, privi di aggravio previdenziale e assicurativo, sono riservati ai dilettanti, voi non lo siete?

Mi risposero: probabilmente non hai letto la circolare del febbraio 2014 del Ministero del lavoro che chiarisce che i compensi sportivi costituiscono un’area di prestazione lavorativa nell’ambito della quale ad oggi non viene previsto aggravio previdenziale e assicurativo. Inoltre, con l’interpello n. 6/2016 del 27 gennaio 2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha preso posizione sull’ambito di applicazione dell’art. 2 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 81/2015.

Pertanto, per i compensi sportivi che non ricadano in una prestazione di lavoro subordinato (e i miei amici maestri si consideravano tutti “pari grado”), non troveranno applicazione le norme di lavoro subordinato previste per le prestazioni etero organizzate quanto a tempi e luoghi di lavoro, presunzione che, invece, ci sarebbe stata se avessero costituito la cooperativa di produzione e lavoro da me suggerita. A sostegno di tale ipotesi, oltre ai documenti di prassi amministrativa già ricordati e la sentenza della Corte d’Appello di Firenze citata dal Ministero nell’interpello in esame, si possono aggiungere le decisioni della Corte d’Appello di Milano Sez. lav. n. 1172/2014 e la successiva decisione del Tribunale dello stesso foro (Trib. Milano sez. lavoro 30.11.2015 –“Nel caso in esame, infatti, la norma concerne i compensi sportivi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche che il vigente ordinamento assoggetta ad un regime agevolato derivante dalla tradizionale distinzione tra attività sportiva professionistica, nella quale è riconosciuta una prestazione di lavoro, e attività sportiva dilettantistica”) e quella analoga del Trib. di Modena, sent. 2276 del 09.12.2015.

E, hanno proseguito, senza dimenticare la riduzione delle accise sul gas metano e il risparmio Iva facendo risultare l’attività riservata ai tesserati dell’ente di promozione sportiva affiliata.

Pertanto, conclusero, grazie al consiglio del tuo collega, risparmiamo un sacco di soldi di imposte e i nostri guadagni ne godono.

Risposi che, nonostante l’evidenza dei fatti, ritenevo di non aver sbagliato nel dare loro il mio consiglio originale.

 

 

 

NARRATIVA

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