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Agevolazioni assunzioni
Legislazione - Normative |
In questo articolo forniamo il quadro degli sgravi contributivi e di altri incentivi economici o fiscali attualmente in vigore per le assunzioni effettuate nel 2016, . L'analisi continuerà in un prossimo contributo dedicato in particolare alle agevolazioni per giovani e donne. Vediamo innanzitutto la lista completa degli incentivi economici e contributivi utilizzabili dalle imprese a questo momento, con il relativo riferimento normativo:
- Novità 2016: esonero contributivo (L. n. 208 del 28.12. 2015)
- Agevolazione lavoratori over 50 disoccupati da piu' di 12 mesi ( legge n.92-2012)
- Agevolazione assunzione lavoratori in Cig (legge n.223-91)
- agevolazione assunzione lavoratori in mobilita' (Legge n.223-91)
- Agevolazione assunzioni lavoratori in Naspi (L. 99-2013 e d.lgs. n.150-2015)
- Agevolazione assunzione in “apprendistato” di lavoratori nelle liste di mobilita' ( L. 92-2012)
- Agevolazione assunzione a termine per sostituzione maternita' (D.lgs 151 2001)
- Agevolazione assunzione a seguito di contratti di solidarietà espansiva (Jobs Act)
- Assunzione ricercatori o lavoratori altamente qualificati ( Legge 134-2012 e Legge n.449-2007)
- Agevolazione “rientro dei cervelli “ ( Legge n. 238-2010)
- Agevolazione bonus ricerca (Legge n. 190-2014)
- Agevolazione assunzione apprendisti ( legge n.190-2014)
- Agevolazione lavoratori svantaggiati (legge.n. 381-1991)
- Agevolazione per assunzione di detenuti e internati (legge n.193-2000)
- Agevolazione assunzione disabili (legge n.68-1999)
- Assunzione agevolata giovani genitori (legge n.247-2007)
- Agevolazione “programma Garanzia Giovani” (L. 308/2010 ; Dlgs. )
- Agevolazione “assunzione donne in aree svantaggiate” ( legge n.92-2012)
Tra questi iniziamo con l'occuparci innanzitutto degli sgravi contributivi dai n. 1 a 10, previsti per situazioni particolari del lavoratore e dell'azienda ma non specifiche per giovani, donne o altre categorie "svantaggiate".
1.Novità 2016: esonero contributivo assunzioni a t.i. - (L. n. 208 del 28.12.2015)
L’esonero contributivo per le nuove assunzioni 2016 a tempo indeterminato è regolato dall’articolo 1, comma 178, della legge di Stabilità 2016. L’agevolazione riguarda i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, ed è prevista:
- nella misura del 40% da calcolarsi sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, con esclusione di quelli dovuti all'INAIL, con un massimale annuo di 3.250,
- per una durata di ventiquattro mesi.
2. AGEVOLAZIONE LAVORATORI OVER 50 (LEGGE N.92-2012)
Riguarda i lavoratori di età pari o superiore ai 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi e può essere usufruita da tutti i datori di lavoro privati (con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, contratto di lavoro a tempo indeterminato, trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato). I benefici contributivi sono i seguenti:
- per le assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi;
- per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi.
In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.
AGEVOLAZIONI LAVORATORI IN CIG, MOBILITA', POST NASPI
3. AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI LAVORATORI IN CIG (Legge n.223-91):
I soggetti interessati sono tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori a tempo pieno e indeterminato. Interessa tutti i lavoratori che abbiano fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi. L'incentivo prevede:
- Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) per 12 mesi.
- Beneficio economico mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a:
- 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni;
- 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni;
- 33 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.
4. AGEVOLAZIONE ASSUNZIONE LAVORATORI IN MOBILITA' (Legge n.223-91)
Questa agevolazione interessa tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione.
- Il beneficio contributivo consiste in una riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro che diventa pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10%) per la durata di 18 mesi.
- Il beneficio economico, se l’assunzione è a tempo pieno, prevede un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità spettante e non goduta dal lavoratore per un periodo pari a:
- 12 mesi per lavoratori fino a 50 anni;
- 24 mesi per i lavoratori con più di 50 anni;
- 36 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno.
Per le assunzioni a tempo determinato di lavoratori in mobilita anche part-time, iI beneficio contributivo è il seguente: quota di contribuzione a carico del datore sulla retribuzione imponibile è pari al 10% per un massimo di 12 mesi. Se nel corso del rapporto lo stesso è trasformato a tempo indeterminato, sia part-time che full-time, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi
5. AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI LAVORATORI IN NASPI ( L. 99-2013 e d.lgs. n.150-2015)
Riguarda i lavoratori percettori dell'indennità NASPI e tutti i datori di lavoro privati che li assumono con contratto a tempo pieno e indeterminato. I benefici economici consistono in un incentivo pari al 20% dell’indennità mensile residua NASPI che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
6. AGEVOLAZIONE ASSUNZIONE IN APPRENDISTATO DI LAVORATORI IN MOBILITA' (L. 92-2012)
Riguarda tutti i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità senza limiti di età e interessa tutti i datori di lavoro privati comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione tramite contratto di apprendistato finalizzato alla qualificazione o riqualificazione professionale.
Il beneficio prevede una contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 10% per un periodo di 18 mesi, con l'inquadramento del lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante e un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità (ove spettante) che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per un periodo pari a:
- 12 mesi per lavoratori fino a 50 anni;
- 24 mesi per lavoratori con più di 50 anni;
- 36 mesi per lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno.
7. AGEVOLAZIONE ASSUNZIONE A TERMINE PER SOSTITUZIONE MATERNITA'
I soggetti interessati sono le aziende con meno di 20 dipendenti che assumono con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità/paternità, in congedo parentale e in congedo per malattia del figlio, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo.(T.U, tutela maternità e paternità -D.lgs 151/2011)
I benefici previsti sono:
- Sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi INAIL, per un massimo di 12 mesi.
- Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dall’Agenzia per il Lavoro le somme corrispondenti allo sgravio che quest'ultima ha ottenuto.
8. AGEVOLAZIONE ASSUNZIONE A SEGUITO DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVA
Il Decreto Legislativo n.148 del 14/09/2015, attuativo del Jobs Act, a far data dal 24 settembre 2015, ha introdotto interessanti disposizioni applicabili alle aziende che ricorrono all'Istituto della solidarietà espansiva .
Va ricordato che il contratto di solidarietà espansiva è un accordo solidale tra i lavoratori, l'azienda e le rappresentanze sindacali, che ha per oggetto la riduzione, motivata, dell’orario di lavoro al fine di favorire nuove assunzioni. Su questa base ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto e per ogni mensilità di retribuzione, un contributo con le seguenti modalità:
- per i primi dodici mesi pari al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile;
- per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10% e al 5%.
In particolare, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei contratti collettivi di solidarietà, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti (fatta salva la contribuzione a carico del lavoratore).
Nota: non beneficiano delle predette agevolazioni i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, hanno proceduto a riduzioni di personale e sospensioni in regime di cassa integrazione straordinaria. Inoltre le assunzioni operate non devono determinare una disparità percentuale tra la manodopera femminile e quella maschile.
Il contributo non è alternativo all'esonero contributivo triennale di cui alla Legge di Stabilità 2015 e, in via presuntiva, alla Legge di stabilità 2016.
NUOVE ASSUNZIONI PER ATTIVITA' DI RICERCA
9. ASSUNZIONE RICERCATORI O LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI (Legge 134-2012 e Legge n.449-2007)
Riguarda tutte le imprese indipendentemente dalla natura giuridica, dimensione e settore economico che assumono personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera (se riconosciuto equipollente) ovvero personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico.
Il beneficio economico consiste in un credito d'imposta pari al 35% sino a un massimo di euro 200.000 annui del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato
10. AGEVOLAZIONE BONUS RICERCA (Legge n. 190-2014)
Si tratta di un'agevolazione fiscale prevista per le imprese che assumono nuovi lavoratori per potenziare l’attività di ricerca anche avviando nuovi progetti o che investono in tali settori (le spese ammissibili devono essere sostenute nel quinquennio 2015-2019).
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 25% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015. Nel caso in cui l'impresa sia in attività da meno di 3 periodi d'imposta si prende in considerazione il periodo di attività effettiva e in luogo del contributo pari al 25 %, si introduce il 50% per gli investimenti in ricerca e sviluppo relativi a: - assunzione di personale altamente qualificato;- costi della ricerca "extra muros ovvero svolti in collaborazione " con Università o con start-up innovative.
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