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Agevolazioni assunzioni

Legislazione - Normative

In questo articolo forniamo il quadro degli sgravi contributivi e di altri incentivi economici o fiscali attualmente in vigore per le assunzioni effettuate nel 2016, . L'analisi continuerà in un prossimo contributo dedicato in particolare alle agevolazioni per giovani e donne. Vediamo innanzitutto la lista completa degli incentivi economici e contributivi   utilizzabili dalle imprese a questo momento, con il relativo  riferimento normativo:

 

  1. Novità 2016: esonero contributivo  (L. n. 208 del 28.12. 2015)
  2. Agevolazione lavoratori over 50 disoccupati da piu' di 12 mesi ( legge n.92-2012)
  3. Agevolazione assunzione lavoratori in Cig (legge n.223-91)
  4. agevolazione assunzione lavoratori in mobilita' (Legge n.223-91)
  5. Agevolazione  assunzioni lavoratori in  Naspi  (L. 99-2013 e d.lgs. n.150-2015)
  6. Agevolazione assunzione  in “apprendistato” di lavoratori  nelle liste di mobilita' ( L. 92-2012)
  7. Agevolazione assunzione a termine per sostituzione maternita' (D.lgs 151 2001)
  8. Agevolazione assunzione a seguito di contratti di solidarietà espansiva (Jobs Act)
  9. Assunzione ricercatori o lavoratori altamente qualificati ( Legge 134-2012 e Legge n.449-2007)
  10. Agevolazione “rientro dei cervelli “ ( Legge n. 238-2010)
  11. Agevolazione bonus ricerca (Legge n. 190-2014)
  12. Agevolazione assunzione apprendisti ( legge n.190-2014)
  13. Agevolazione lavoratori svantaggiati (legge.n. 381-1991)
  14. Agevolazione per assunzione di detenuti e internati (legge n.193-2000)
  15. Agevolazione assunzione disabili (legge n.68-1999)
  16. Assunzione agevolata giovani genitori (legge n.247-2007)
  17. Agevolazione “programma Garanzia Giovani” (L. 308/2010 ; Dlgs. )
  18. Agevolazione “assunzione donne  in aree svantaggiate” ( legge n.92-2012)

Tra questi iniziamo con l'occuparci innanzitutto degli sgravi contributivi dai n.  1 a 10, previsti per situazioni particolari del lavoratore e dell'azienda  ma non specifiche per giovani,  donne o altre categorie "svantaggiate".

1.Novità 2016: esonero contributivo assunzioni a t.i. - (L. n. 208 del 28.12.2015)

L’esonero contributivo per le nuove assunzioni 2016 a tempo indeterminato è regolato dall’articolo 1, comma 178, della legge di Stabilità 2016. L’agevolazione riguarda i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, ed è prevista:

  • nella misura del 40% da calcolarsi sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, con esclusione di quelli dovuti all'INAIL, con un massimale annuo di 3.250,
  • per una durata di ventiquattro mesi.

 

2. AGEVOLAZIONE LAVORATORI OVER 50 (LEGGE N.92-2012)

Riguarda i lavoratori di età pari o superiore ai 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi e può essere usufruita da tutti i datori di lavoro privati (con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, contratto di lavoro a tempo indeterminato, trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato). I benefici contributivi sono i seguenti:

  • per le assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi;
  • per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi.

In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.

AGEVOLAZIONI LAVORATORI IN CIG, MOBILITA', POST NASPI

3. AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI LAVORATORI IN CIG (Legge n.223-91):

I soggetti interessati sono tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori a tempo pieno e indeterminato. Interessa tutti i  lavoratori che abbiano fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi. L'incentivo prevede:

  1. Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) per 12 mesi.
  2. Beneficio economico mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a:
  • 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni;
  • 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni;
  • 33 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.

 

4. AGEVOLAZIONE ASSUNZIONE LAVORATORI IN MOBILITA' (Legge n.223-91)

Questa agevolazione interessa tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione.

  1. Il beneficio contributivo   consiste in una riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro che diventa pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10%) per la durata di 18 mesi.
  2. Il beneficio economico, se l’assunzione è a tempo pieno, prevede un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità spettante e non goduta dal lavoratore per un periodo pari a:
  • 12 mesi per lavoratori fino a 50 anni;
  • 24 mesi per i lavoratori con più di 50 anni;
  • 36 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno.

Per le assunzioni a tempo determinato di lavoratori in mobilita anche part-time, iI beneficio contributivo è  il seguente: quota di contribuzione a carico del datore sulla retribuzione imponibile è pari al 10% per un massimo di 12 mesi.  Se nel corso del rapporto lo stesso è trasformato a tempo indeterminato, sia part-time che full-time, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi

5. AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI LAVORATORI IN NASPI ( L. 99-2013d.lgs. n.150-2015)

Riguarda i lavoratori percettori dell'indennità NASPI e tutti i datori di lavoro privati che li assumono con contratto a tempo pieno e indeterminato. I benefici economici consistono in un incentivo pari al 20% dell’indennità mensile residua NASPI che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

6. AGEVOLAZIONE ASSUNZIONE IN APPRENDISTATO  DI LAVORATORI IN MOBILITA' (L. 92-2012)

Riguarda tutti i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità senza limiti di età e interessa tutti i datori di lavoro privati comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione tramite  contratto di apprendistato finalizzato alla qualificazione o riqualificazione professionale.

Il beneficio  prevede una contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 10% per un periodo di 18 mesi, con l'inquadramento del lavoratore  fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante e  un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità (ove spettante) che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per un periodo pari a:

  • 12 mesi per lavoratori fino a 50 anni;
  • 24 mesi per lavoratori con più di 50 anni;
  • 36 mesi per lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno.

 

7. AGEVOLAZIONE ASSUNZIONE A TERMINE PER SOSTITUZIONE MATERNITA'

I soggetti interessati sono le aziende con meno  di 20 dipendenti che assumono con contratto a tempo determinato  in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità/paternità, in congedo parentale e in congedo per malattia del figlio, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo.(T.U, tutela maternità e paternità  -D.lgs 151/2011)

I benefici previsti sono:

  • Sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi INAIL, per un massimo di 12 mesi.
  • Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dall’Agenzia per il Lavoro le somme corrispondenti allo sgravio che quest'ultima ha ottenuto.

 

8. AGEVOLAZIONE ASSUNZIONE A SEGUITO DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVA

Il Decreto Legislativo  n.148 del 14/09/2015, attuativo del Jobs Act, a far data dal 24 settembre 2015, ha introdotto interessanti disposizioni applicabili alle aziende che ricorrono all'Istituto della solidarietà espansiva .

Va ricordato che il contratto di solidarietà espansiva  è un accordo solidale tra i lavoratori, l'azienda e  le rappresentanze sindacali, che ha per oggetto la riduzione, motivata,  dell’orario di lavoro al fine di favorire nuove assunzioni. Su questa base ai datori di lavoro è concesso, per ogni  lavoratore assunto e per ogni   mensilità di retribuzione, un  contributo con le seguenti modalità:

  • per i primi dodici mesi pari al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile;
  • per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10% e al 5%.

In particolare, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei contratti collettivi di solidarietà, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti (fatta salva la contribuzione a carico del lavoratore).

Nota: non beneficiano delle predette agevolazioni i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, hanno proceduto a riduzioni di personale e sospensioni in regime di cassa integrazione straordinaria. Inoltre le assunzioni operate non devono determinare una disparità percentuale tra la manodopera femminile e quella maschile.

Il contributo non è alternativo all'esonero contributivo triennale di cui alla Legge di Stabilità 2015 e, in via presuntiva, alla Legge di stabilità 2016.

 

NUOVE ASSUNZIONI PER ATTIVITA' DI RICERCA

9.  ASSUNZIONE RICERCATORI O LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI (Legge 134-2012 e Legge n.449-2007)

Riguarda tutte le imprese indipendentemente dalla natura giuridica, dimensione e settore economico che assumono   personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera (se riconosciuto equipollente) ovvero personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico.

Il beneficio economico consiste in un credito d'imposta pari al 35% sino a un massimo di euro 200.000 annui del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato

10. AGEVOLAZIONE BONUS RICERCA (Legge n. 190-2014)

Si tratta di un'agevolazione fiscale prevista per le imprese che assumono nuovi lavoratori per potenziare l’attività di ricerca anche avviando nuovi progetti o che investono in tali settori (le spese ammissibili devono essere sostenute nel quinquennio 2015-2019).

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 25% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.   Nel caso in cui l'impresa sia in attività da meno di 3 periodi d'imposta si prende in considerazione il periodo di attività effettiva e in luogo del contributo pari al 25 %, si introduce il 50%  per gli investimenti in ricerca e sviluppo relativi a: - assunzione di personale altamente qualificato;-  costi della ricerca "extra muros ovvero svolti in collaborazione " con Università  o con  start-up innovative.

 

 

 

 

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Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

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Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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