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Per i forfetari attenzione alla mera continuazione: le ipotesi
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Salvo le ipotesi di sussistenza delle condizioni di preclusione, il regime forfetario, anche alla luce delle modifiche di cui alla L. n. 208/2015 – Legge di Stabilità 2016 – non si nega a nessuno. Questa affermazione deve essere coordinata con le due possibili aliquote di imposta sostitutiva previste per il regime in commento, quali:
- l’aliquota del 15%;
- l’aliquota ridotta del 5%, per i c.d. forfetari start up.
Con riferimento a tali ultimi contribuenti, come già messo in evidenza in un precedente intervento, l’accesso all’aliquota ridotta è subordinata alla sussistenza di alcune condizioni di cui al comma 65 dell’articolo 1 L. n. 190/2014 come modificato dalla L. n. 208/2015, quali:
- i contribuenti non devono aver esercitato nei tre anni precedenti altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- la circostanza che la nuova attività non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- i contribuenti che proseguono un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto a condizione che i ricavi o compensi derivanti, realizzati nel periodo d’imposta precedente, siano di ammontare non superiore alla soglia da rispettare per applicare il regime forfettario.
La situazione alla quale prestare estrema attenzione è rappresentata sicuramente dall’ipotesi di cui al punto 2 che precede, ossia la circostanza che la nuova attività non sia una mera continuazione di attività svolta in precedenza sotto altra veste.
Al fine di individuare la sussistenza o meno di tale condizione e, quindi, stabilire la possibilità di accesso o meno al regime forfetario start up pare utile richiamare e poter applicare i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la C.M. n. 17/E/2012 e la C.M. n. 8/E/2001.
In particolare, con i citati documenti di prassi viene stabilito che il carattere di "mera prosecuzione" di altra attività precedentemente svolta si desume dalle seguenti circostanze:
- l'attività nuova e quella svolta in precedenza presentano il medesimo contenuto economico;
- le attività si fondano sulla stessa organizzazione dei mezzi necessari al loro svolgimento.
Di conseguenza, qualora sussista identità di contenuti e di mezzi alla base dell'esercizio, rispettivamente, della precedente e della nuova attività, risulta precluso l'accesso al regime in commento, ossia all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%. Rimane comunque applicabile, al sussistere delle specifiche condizioni di accesso,l’aliquota del 15% prevista sempre per il regime forfetario.
Inoltre, rappresenta mera prosecuzione dell'attività esercitata in precedenza "quell'attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell'attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti".
La già citata C.M. 17/E/2012 afferma che non integrano la "mera prosecuzione":
- forme di lavoro precario come, ad esempio, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o quelli di lavoro a tempo determinato che si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale. Per esigenze di certezza e di semplificazione è stato ritenuto che tale condizione di marginalità sussista tutte le volte che l’attività di lavoro dipendente a tempo determinato o l’attività di collaborazione coordinata e continuativa sia stata svolta per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio antecedente l’inizio dell’attività;
- la circostanza di aver svolto, nell'anno precedente, prestazioni occasionali purchéle stesse siano produttive di redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67 D.P.R. n. 917/86.
Non osta all'applicazione del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile da parte di un'impresa familiare la circostanza che un collaboratore alla stessa abbia svolto,nel triennio precedente, un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, oppure che l'attività svolta dall'impresa familiare sia la continuazione di quella precedentemente svolta dal collaboratore familiare
L’Agenzia, con il provvedimento 22.12.2011 n. 185820 ha stabilito che il requisito secondo cui l'attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta non opera se il contribuente dimostra di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. Nella C.M. 17/E/2012 l’Agenzia ha, ad esempio, ritenuto che un ingegnere idraulico lavoratore dipendente che abbia perso il lavoro o sia stato collocato in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà possa senz’altro avvalersi del regime agevolato, anche se esercita la stessa attività di ingegnere idraulico sotto forma di lavoro autonomo.
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