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Stabilità 2016: approvato il nuovo regime forfettario
Fisco e Previdenza - Fisco |
Il regime dei minimi esce di scena nel 2016 entrando pero’ in misura ridotta nel nuovo regime forfettario.
L’art. 1 co. 111 – 113 della legge di stabilità 2016 ha apportato alcune modifiche al regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. “regime forfettario”).
Gli interventi riguardano:
- alcune condizioni per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario;
- l’agevolazione per i soggetti che iniziano l’attività;
- il regime contributivo agevolato opzionale.
Le modifiche, efficaci dal 1 gennaio 2016, sono state introdotte al fine di ampliare l’ambito applicativo del regime, per sopperire al venir meno del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, di cui al DL 98/20111.
Il riformato regime forfetario, infatti, è divenuto duplice in quanto, posti gli stessi requisiti di accesso, regole di determinazione del reddito e semplificazioni degli adempimenti, contempla due livelli impositivi:
- uno generale, con imposta sostitutiva al 15%;
- l’altro per chi inizia l’attività, al ricorrere delle medesime condizioni previste per il regime di vantaggio, con imposta sostitutiva al 5%.
REQUISITI D’ACCESSO
Rispetto alle condizioni per l’accesso e la permanenza nel regime, la legge di stabilità 2016 ha incrementato:
- le soglie di ricavi e compensi per tutte le attività;
- il limite al possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati.
A decorrere dal 1 gennaio 2016, sono incrementate le soglie di ricavi/compensi per l’accesso e la permanenza nel regime, da valutare con riferimento all’anno precedente.
Salvo per le attività professionali, per cui l’incremento è stato pari a 15.000,00 euro quindi il limite massimo passa a 30.000 euro, i limiti per tutte le altre attività sono stati aumentati di 10.000,00 euro.
Fino al 31.12.2015, le persone fisiche potevano applicare il regime forfetario se, nell’annualità precedente, i redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione fossero risultati prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del TUIR.
La verifica di tale prevalenza non era comunque necessaria se:
- il rapporto di lavoro fosse cessato;
- oppure la somma dei redditi d’impresa, di arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non avesse superato 20.000,00 euro.
La legge di stabilità 2016 ha abrogato tale requisito d’accesso, ora non possono avvalersi del regime forfetario, tra l’altro, i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000,00 euro.
REGIMI APPLICABILI DAL 2016
A decorrere dal 2016, il regime forfetario risulta l’unico regime fiscale agevolato fruibile da imprenditori individuali e professionisti, in alternativa al regime ordinario, in contabilità ordinaria o semplificata.
Ricordiamo, infatti, che:
- il regime delle nuove iniziative produttive e il regime agevolato per gli “ex minimi” erano stati abrogati a decorrere dal 2015;
- il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile è stato abrogato a decorrere dal 2016 a seguito dell’esaurimento della proroga che era stata disposta limitatamente all’anno 2015 (art. 1 co. 85 lett. b) e c) della L. 190/2014 e art. 10 co. 12-undecies del DL 192/2014, conv. L. 11/2015).
UTILIZIZZABILITA’ RESIDUA DEL REGIME DI VANTAGGIO
Rispetto al regime di vantaggio è necessario fare alcune precisazioni volte a chiarire il periodo di residua utilizzabilità.
In particolare, è necessario distinguere tra:
- soggetti che utilizzavano il regime di vantaggio nel 2014, i quali, per effetto dell’art. 1 co. 88 della L. 190/2014, possono continuare ad utilizzarlo fino a scadenza naturale (per il quinquennio minimo o fino al trentacinquesimo anno di età);
- soggetti che hanno applicato il regime di vantaggio per la nuova attività avviata nel 2015, beneficiando della proroga disposta dall’art. 10 co. 12-undecies del DL 192/2014, conv. L. 11/2015, per i quali non è preciso se potranno continuare ad applicare il regime fino a scadenza naturale;
- soggetti che iniziano una nuova attività dal 2016, i quali non potranno più scegliere detto regime.
Rispetto ai soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio nel 2015, non risulta alcuna indicazione normativa o chiarimento ufficiale. Peraltro, un argomento a favore dell’applicabilità del regime anche oltre il 2015 potrebbe trarsi dallo stesso art. 10 co. 12-undecies del DL 192/2014 nella parte in cui stanzia, fino al prossimo 2020, le risorse necessarie a coprire i minori introiti nelle casse dello Stato derivanti dalla reintroduzione del regime agevolato.
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