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Attività sportiva dilettantistica: la fiscalità delle associazioni

Fisco e Previdenza - Fisco

Una significativa e ricorrente fonte di finanziamento per le Asd è rappresentata dalle erogazioni liberali in denaro effettuate da sostenitori e simpatizzanti per puro spirito di liberalità

Una significativa e ricorrente fonte di finanziamento per le associazioni sportive dilettantistiche è rappresentata dalle erogazioni liberali in denaro effettuate da sostenitori e simpatizzanti (persone fisiche e/o persone giuridiche) per puro spirito di liberalità, in assenza quindi di una contropartita economica, al solo scopo di sostenere le finalità e l’attività dell’associazione.

 

Il legislatore, per effetto della previsione di agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito, a favore dei contribuenti che erogano tali somme di denaro, ha realizzato una forma di sostegno indiretto per le associazioni, con ciò confermando il favor riservato all’associazionismo sportivo nell’ambito del più vasto settore del non profit.


Le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche

L’articolo 15, comma 1, lettera i-ter), del Tuir, prevede una detrazione d’imposta per le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni sportive dilettantistiche. Il beneficio fiscale spetta nella misura del 19% ed è calcolato su un importo complessivo non superiore a 1.500 euro per ogni periodo d’imposta (pertanto, l’importo massimo detraibile ammonta a 285 euro).
Per avere diritto alla detrazione è necessario che il versamento (a prescindere dall’importo) sia eseguito tramite banca o ufficio postale (ad esempio, mediante bonifico o versamento sul conto corrente dell’associazione) ovvero con altri strumenti di pagamento tracciabili (carta di debito, carta di credito o prepagata, assegni bancari e circolari non trasferibili intestati all’associazione beneficiaria), per consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. Il diritto alla detrazione, pertanto, non sussiste se l’erogazione liberale è effettuata in contanti.
L’erogazione deve essere documentata; pertanto, il soggetto erogante deve conservare la copia del bonifico o del versamento in c/c postale, con esplicita indicazione della causale del versamento e dei dati del beneficiario. Se l’erogazione viene eseguita mediante carte di credito o di debito, l’erogante deve conservare l’estratto conto della società che gestisce la carta utilizzata. È inoltre opportuno farsi rilasciare dall’associazione beneficiaria un’apposita ricevuta che, in caso di pagamento con assegno, deve indicare anche gli estremi del titolo utilizzato. La documentazione sopra ricordata deve essere conservata ed esibita, se richiesto, all’Amministrazione finanziaria in caso di controllo.

Le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche a favore delle Asd Onlus
Qualora l’associazione sportiva dilettantistica, ricorrendone i presupposti, abbia assunto la qualifica di Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale), per le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali sono previste le seguenti agevolazioni fiscali:

  • una detrazione dall’Irpef lorda pari al 26%, per un importo non superiore a 30mila euro annui. La detrazione massima consentita, quindi, è di 7.800 euro (articolo 15, comma 1.1, Tuir). Si ricorda che, fino al 31 dicembre 2014, la detrazione del 26% andava calcolata su un importo massimo di 2.065,83 euro annui, per una detrazione massima consentita, quindi, di 537 euro. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario oppure con carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito, è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta
  • una deduzione entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70mila euro annui (articolo 14, Dl 35/2005). L’erogazione liberale è quindi deducibile fino al minore dei due limiti. Si può beneficiare della deduzione sia per le liberalità in denaro sia per quelle in natura. Per le erogazioni liberali di beni in natura, si considera il valore normale, come desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari, mercuriali o simili. Nel caso di beni il cui valore sia difficilmente individuabile utilizzando criteri oggettivi, si può ricorrere alla stima di un perito. L’agevolazione spetta a condizione che l’associazione Onlus beneficiaria tenga scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e rediga, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità previsti dalla legge, la sanzione prevista dall’articolo 1, comma 2, Dlgs 471/1997, è maggiorata del 200 per cento. Inoltre, se la deduzione risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all’associazione beneficiaria, dei caratteri solidaristici e sociali, la stessa e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate. Anche ai fini della deduzione, è richiesto che l’erogazione avvenga tramite sistemi di versamento tracciabili (bollettino postale, bonifico bancario, assegno bancario, carta di credito, eccetera). L’associazione beneficiaria deve, inoltre, rilasciare apposita ricevuta. La deduzione non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge; la stessa, quindi, non è cumulabile con la detrazione del 26% di cui al punto precedente. Il contribuente, pertanto, deve scegliere se fruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni (cfr circolare 17/2015, paragrafo 4.3).


Le erogazioni liberali effettuate da soggetti diversi dalle persone fisiche
L’articolo 78, comma 1, Tuir, prevede che i soggetti passivi Ires possono detrarre dall’imposta lorda, fino a concorrenza della stessa, un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, nei limiti e con le modalità dettati per la medesima detrazione prevista a favore delle persone fisiche dall’articolo 15, comma 1, lettera i-ter), Tuir.

Le erogazioni liberali effettuate da soggetti diversi dalle persone fisiche a favore delle Asd Onlus

Per i soggetti passivi Ires che decidono di finanziare le associazioni sportive dilettantistiche che, ricorrendone i presupposti, abbiano assunto la qualifica di Onlus, sono deducibili:

  • le erogazioni liberali in denaro per importo non superiore a 30mila euro (fino al 31 dicembre 2014, tale importo massimo ammontava a 2.065,83 euro) o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (articolo 100, comma 2, lettera h), Tuir)
  • le erogazioni liberali in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70mila euro annui (articolo 14, Dl 35/2005). Per questa ipotesi di deduzione, valgono le medesime disposizioni in tema di non cumulabilità con altre agevolazioni (comprese quella di cui al punto precedente), di condizioni di deducibilità, di contabilizzazione e di sanzioni previste per le persone fisiche e riportate nel paragrafo precedente.


Ai fini della detraibilità/deducibilità delle erogazioni liberali a favore delle Asd effettuate dai soggetti diversi dalle persone fisiche valgono le medesime regole in materia di tracciabilità dei versamenti illustrate in precedenza.

La detrazione Irpef per le spese destinate alla pratica sportiva dilettantistica dei minori
L’articolo 15, comma 1, lett. i-quinquies), Tuir, prevede una detrazione d’imposta pari al 19% relativa alle spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

Con decreto interministeriale 28 marzo 2007 sono state definite le regole operative per usufruire dell’agevolazione fiscale.L’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto, chiarisce che “per associazioni sportive devono intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, commi 17 e seguenti, legge 289/2002, le quali recano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica”.
L’articolo 2, invece, stabilisce che, ai fini della detrazione in parola, le spese devono essere certificate mediante bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dall’associazione, da cui risultino:

- denominazione dell’associazione e sede legale
- causale del pagamento
- attività sportiva esercitata
- importo corrisposto per la prestazione resa
- dati anagrafici del praticante l’attività sportiva
- codice fiscale di chi effettua il pagamento.
Tale documentazione deve essere conservata ed esibita, a richiesta, all’Amministrazione finanziaria.

La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio, i figli). L’importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210 euro. La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio, i genitori). In questo caso, sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. Anche in tale ipotesi, la spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo.
Per questa detrazione non è previsto specificamente l’obbligo di sostenere le spese mediante l’utilizzo di strumenti tracciabili. Pertanto, qualora l’importo versato sia inferiore a 1.000 euro, è possibile pagare anche in contanti. Superata detta soglia, scatta il limite generale all’uso del contante previsto dall’articolo 49, Dlgs 231/2007 (si ricorda che il disegno di legge di stabilità 2016, attualmente in discussione in Parlamento, prevede l’innalzamento da 1.000 a 3.000 euro del limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante).

 

 

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Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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