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NOTIZIARIO FISCALE

Fisco e Previdenza - Fisco

Decreto "Patent box" pubblicato sul sito del MISE: Comunicato

Con Comunicato 20 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244/2015, il MISE ha annunciato l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito internet del D.M. 30 luglio 2015, c.d. Decreto "Patent box".

La norma in oggetto contiene disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 37 a 45, Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), come successivamente modificato dal D.L. n. 3/2015, concernente il regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

 

Codici tributo per versamento delle somme a seguito di comunicazioni ex art. 36-bis: Risoluzione


Con Risoluzione 20 ottobre 2015, n. 90, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite Mod. F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, da utilizzare nel caso in cui il contribuente intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente richiesto.

I nuovi codici sono:

  • "991B - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia - Art. 1, comma 148, Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Imposta";
  • "992B - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia - Art. 1, comma 148, Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Interessi";
  • "993B - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia - Art. 1, comma 148, Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sanzioni";
  • "994B - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - Art. 2, comma 2, Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133. Imposta";
  • "995B - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - Art. 2, comma 2, Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133. Interessi";
  • "996B - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - Art. 2, comma 2, Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133. Sanzioni".

 

 

Il lavoratore non può richiedere l'applicazione di istituti dell'accordo collettivo superato da uno successivo


Azienda e sindacati siglano un nuovo accordo collettivo che sostituisce il precedente, che di per sé non aveva una scadenza prefissata, modificando alcuni istituti contrattuali. Il lavoratore non può pretendere di aderire al nuovo accordo per i soli istituti che risultano migliorativi, chiedendo contestualmente l'applicazione degli incentivi economici previsti dall'accordo precedente, in quanto non è possibile aderire ad un accordo sindacale in modo parziale: l'applicazione deve essere integrale.

Così la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 21232 del 20 ottobre 2015 ha respinto il ricorso del lavoratore, chiarendo che non ci può essere commistione tra due contratti collettivi successivi, salvo espressa volontà delle parti contraenti gli stessi: l'ultimo accordo deve intendersi sostitutivo in toto del precedente. Di conseguenza, è in errore il lavoratore che chiede l'applicazione di istituti derivanti dall'accordo precedente, in quanto questo è di fatto scaduto e quindi manca la fonte di legittimazione degli istituti interessati.

 

 

Indennità risarcitoria in caso di conversione a tempo indeterminato del contratto a termine


Secondo la Corte di Cassazione, in caso di conversione a tempo indeterminato di contratti a termine conclusi prima dell'introduzione della nuova disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato ad opera del D.Lgs n. 81/2015, trova applicazione l'indennità a forfait stabilita dal Collegato lavoro (art. 32 della Legge n. 183/2010), in quanto quella prevista dal decreto può essere meno favorevole al lavoratore: base di calcolo è l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e non quella globale di fatto.

In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 21266 del 20 ottobre 2015, ha chiarito che, in assenza di disposizioni transitorie, è da ritenersi che la norma che regola l'indennità nell'ipotesi di trasformazione del contratto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato (art. 28 del D.Lgs n. 81/2015) non è retroattiva e, quindi, è applicabile soltanto ai contratti stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (25 giugno 2015).

 

 

 

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Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Regime fiscale attività professionali turistiche

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Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

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Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della riforma del 2001 che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell’agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

 

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CONI: cococo non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

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730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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