- ferma restando la facoltà di optare per il regime IVA ordinario, con vincolo temporale minimo di tre anni.
Il disegno di legge di Stabilità 2016 dispone l’abrogazione del regime di esonero, anch’esso applicabile ai produttori agricoli dopo che il D.L. n. 262/2006 aveva soppresso il regime di franchigia ex art. 32-bis, D.P.R. n. 633/1972, con effetto dal 1° gennaio 2007.
Il regime di esonero, disciplinato dall’art. 34, comma 6, si riferisce agli adempimenti sostanziali e formali in materia di IVA, consentendo ai produttori agricoli:
- di non versare l’imposta e di non adempiere agli obblighi documentali e contabili, compresa la presentazione della dichiarazione annuale;
- a condizione che il volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente, da un lato, non sia superiore a 7.000 euro e, dall’altro, sia costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e itticicompresi nella Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Anche applicando il regime di esonero resta tuttavia fermo, ai sensi dell’art. 34, comma 6, l’obbligo di numerare e conservare:
- le fatture di acquisto (anche intracomunitarie) e le bollette doganali di importazione;
- le fatture di vendita emesse, per conto dei produttori agricoli, dai cessionari/committenti.
A quest’ultimo riguardo, infatti, i cessionari/committenti dei produttori agricoli, per gli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio d’impresa, devono emettere autofattura, la cui imposta (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare 19 gennaio 2007, n. 1, § 16) - determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione - deve essere pagata dal cessionario/committente direttamente al produttore agricolo.
L’efficacia del regime di esonero cessa:
- dall’anno solare successivo, in caso di superamento del limite di 7.000 euro, ma non del limite di 1/3 delle cessioni di altri beni;
- dallo stesso anno, in caso di superamento del limite di 1/3 delle cessioni di altri beni, indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari realizzato.
In questa seconda ipotesi, resta ferma, fino alla conclusione dell’anno (C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E, § 6.7.2):
- l’applicazione, alle cessioni di prodotti agricoli e ittici, delle percentuali di compensazione;
- sia l’obbligo di autofatturazione da parte dei cessionari/committenti.
Nel caso in cui a fine anno risulti confermato il superamento del limite di 1/3 delle cessioni di altri beni, la C.M. n. 328/E/1997 (§ 6.7.2) impone al produttore agricolo:
- alcune specifiche annotazioni, da effettuare entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è cessata l’efficacia del regime di esonero;
- entro lo stesso termine, la liquidazione e il versamento dell’IVA dovuta per l’intero anno solare, riferito alle operazioni diverse da quelle agricole effettuate nello stesso periodo, per le quali sono state applicate le aliquote proprie dei beni e servizi ceduti.
A seguito della soppressione del regime di esonero, i produttori agricoli in esame saranno assoggettati agli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/1972; in particolare, dovranno:
- emettere la fattura per le cessioni che andranno ad effettuare
- in tale occasione, applicare l’IVA con la specifica aliquota prevista per i beni ceduti,
- dalla quale potranno detrarre l’imposta sugli acquisti, forfetizzata sulla base della relativa percentuale di compensazione
- procedere, infine, alla liquidazione periodica dell’IVA e al relativo versamento.