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Le novità dal 2016 per il regime forfetario
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La bozza della Legge di Stabilità 2016 ha in previsione importanti modifiche al regime forfetario, che dal 2016 diventerà l’unico regime fiscale agevolato per imprenditori e professionisti in possesso dei requisiti previsti, modifiche che hanno dato risposta alle numerose critiche e richieste, poiché, a causa delle stringenti condizioni, l’accesso a tale regime era consentito a ben pochi contribuenti.
La Legge di Stabilità 2015, Legge n. 190/2014, aveva infatti introdotto il nuovo regime forfetario, operativo dal 1 gennaio 2015, che andava a sostituire i precedenti regimi agevolati (regime fiscale agevolato di cui all’art. 13 della Legge 388/2000, regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27 comma 1 e 2 del D.L. n. 98/2011 e regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del D.L. n. 98/2011) con la “clausola di salvaguardia” per i contribuenti “minimi”, ovverosia quei soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalevano del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011 che potevano continuare ad avvalersene per il periodo che residuava al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
Successivamente l’art 10, comma 12-undecies, del D.L. n. 192/2014 (Decreto “Milleproroghe”) convertito dalla Legge n. 11/2015 aveva introdotto, tra le altre, un’importantissima disposizione che derogava a quanto disposto dall’art. 1, comma 85, della Legge di Stabilità 2015: l’abrogato regime dei minimi è stato infatti prorogato fino al 31/12/2015. Pertanto alla luce di tali disposizioni normative, fino alla fine di quest’anno, chi intende iniziare una nuova attività può ancora decidere se applicare:
- il regime dei minimi;
- il regime forfetario.
In tale contesto normativo la bozza di Legge di Stabilità per l’anno 2016 contiene alcune modifiche tali da rendere il regime forfetario fruibile ad una platea più ampia di contribuenti, modifiche introdotte come detto anche in risposta delle molteplici richieste provenienti in particolar modo da alcune categorie di contribuenti (quali ad esempio i professionisti), particolarmente penalizzate dai requisiti piuttosto stringenti per l’accesso al nuovo regime fiscale agevolato.
In particolare:
- viene prevista l’abrogazione della lettera d) del comma 54 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 che prevedeva, tra i requisiti per accedere al regime, la prevalenza dei redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir; la verifica della suddetta prevalenza non era comunque rilevante se il rapporto di lavoro fosse cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccedeva l'importo di 20.000 euro;
- a fronte dell’abrogazione di cui al punto precedente viene previsto l’inserimento, al comma 57 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, che disciplina le cause ostative di accesso al regime forfetario, della lettera d-bis) che preclude l’accesso al regime ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente ed assimilato di cui rispettivamente agli art. 49 e 50 del Tuireccedenti l’importo di euro 30.000; la verifica di tale soglia diventa però irrilevante nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato;
- si prevede poi l’introduzione di una modifica all’agevolazione prevista per le start up, ovvero i soggetti che iniziano una nuova attività: viene sostituita la previsione contenuta nel comma 65 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, ovverosia la possibilità per i primi tre anni di attività di applicare l’imposta sostitutiva del 15% su un reddito imponibile ridotto di un terzo, con la possibilità nell’anno di avvio della nuova attività e nei quattro anni successivi di godere di un’aliquota ridotta al 5%. Di fatto l’abrogato regime dei minimi viene fatto confluire all’interno del nuovo regime forfetario, diventando così il regime applicabile per i soggetti che iniziano una nuova attività;
- ulteriori novità sono previste anche per quanto riguarda le agevolazioni contributive: viene sostituito il comma 77 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, che prevedeva per i soggetti esercenti attività d’impresa ed iscritti alla gestione IVS artigiani/commercianti presso l’Inps la possibilità di non applicare il minimale contributivo ai fini del versamento dei contributi, i quali potevano essere versati unicamente sul reddito dichiarato: in luogo dell’esonero dal minimale viene invece prevista una riduzione del 35% dei contributi INPS complessivamente dovuti;
- infine, la proposta sicuramente di maggior rilievo sta nella modifica e conseguente sostituzione dell’allegato 4 annesso alla Legge n. 190/2014, ovverol’innalzamento del limite dei ricavi e dei compensi che consentono l’accesso al regime forfetario. Possono infatti aver accesso al regime forfetario i contribuenti, persone fisiche, esercenti un’attività d’impresa, un’arte o una professione che percepiscono ricavi o compensi (eventualmente ragguagliati ad anno) non superiori a specifici limiti diversi seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l’attività esercitata: nella bozza della Legge di Stabilità 2016 viene previsto l’aumento di 10.000 euro per tutte le attività tranne che per le categorie professionali per le quali l’aumento sarà di 15.000 euro. Quindi, ad esempio, proprio in riferimento alle attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, aventi ad oggetto servizi finanziari ed assicurativi, per le quali la soglia inizialmente prevista per l’accesso era pari ad euro 15.000, dal 2016, se la previsione sarà confermata, sarà possibile accedere/permanere nel regime forfetario per coloro che, nel rispetto degli altri requisiti, hanno conseguito o prevedono di conseguire un volume di ricavi o compensi pari a 30.000 euro.
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