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Novità Iva bifronti in agricoltura
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Il D.D.L. di Stabilità per il 2016, che ha iniziato il suo lungo e periglioso iter approvativo, attualmente affronta non poche novità per quanto riguarda il comparto agricolo, per la maggior parte positive, se è vero che, fino a poco tempo addietro, si parlava di una mannaia legislativa che stava per colpire un settore che da sempre viene considerato come agevolato.
In particolare, l’articolo che recepisce la maggior parte delle novità è il 47, rubricato “Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo”.
Fermando l’analisi al comparto Iva, si devono segnalare due modifiche che vanno in senso opposto tra di loro; infatti, se da un lato viene, con il terzo comma, previsto un innalzamento delle percentuali compensative applicabili ad alcuni prodotti del settore lattiero-caseario, dall’altro, il primo comma, abroga, seppur con decorrenza 1° gennaio 2017, e quindi con un lasso temporale idoneo per futuri e non inusuali ripensamenti, il cd. regime di esonero Iva per i piccoli agricoltori.
Partendo da quest’ultimo aspetto, ben noto è che l’articolo 34, sesto comma, D.P.R. 633/1972 prevede un regime di favore, per quanto concerne gli aspetti documentali, per i produttori agricoli che rispettano due requisiti: uno di natura quantitativa e l’altro qualitativa, a prescindere dalla forma con cui viene esercitata l’attività.
Il requisito quantitativo consiste nell’aver conseguito nell’anno precedente (o nel presumere di conseguire nell’anno di inizio attività) un volume di affari non superiore a 7.000 euro (precedentemente il limite era di 2.582,28 euro).
Il requisito qualitativo prevede che detto volume d’affari sia composto per almeno 2/3 dalla cessione di prodotti agricoli contenuti nella Parte I, Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972 e quindi, l’imprenditore, deve di fatto cedere in via prevalente prodotti che danno diritto ad applicare il regime speciale Iva per l’agricoltura.
Il volume di affari comprende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’anno, registrate o soggette a registrazione secondo gli articoli 23 e 24, tenuto conto altresì delle variazioni in aumento o in diminuzione di cui all’articolo 26 D.P.R. 633/1972.
Non concorrono alla sua formazione le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni di beni tra le attività separate.
Il regime comporta l’esonero da tutti gli adempimenti Iva a esclusione della numerazione e conservazione delle fatture che saranno emesse in duplice copia, di cui una consegnata proprio al soggetto in esonero, da parte dei cessionari e dei committenti con le modalità e le tempistiche di cui all’articolo 21 D.P.R. 633/1972.
È di tutta evidenza come tali soggetti, che spesso si limitano a esigue operazioni, si pensi al pensionato che coltiva un piccolo vigneto e cede la propria uva riservandosene solo un piccolo quantitativo a uso personale, vedranno notevolmente aggravati i propri adempimenti.
Sarà necessario, in caso di conferma dell’abrogazione del regime di esonero Iva, coordinare legislativamente l’intervento modificando l’ultimo periodo dell’articolo 34, primo comma, D.P.R. 633/1972 dove, in deroga al normale funzionamento del regime speciale Iva, si prevede che le percentuali compensative si rendono applicabili anche alla cessione di prodotti effettuate da parte di agricoltori in regime di esonero.
L’altra novità strettamente connessa al settore è quella introdotta dal terzo comma ove è previsto che entro il 31 gennaio 2016 verrà emanato un Decreto ministeriale in cui saranno ridefinite, in misura non superiore al 10%, le percentuali compensative applicabili a taluni prodotti del settore lattiero – caseario.
L’individuazione di un tetto massimo pari al 10% deriva dal limite posto dall’articolo 299 Direttiva 2006/112/CE, ai sensi del quale le percentuali forfettarie di compensazione non possono avere l'effetto di procurare al complesso degli agricoltori forfettari rimborsi superiori agli oneri dell'Iva a monte.
Da ultimo, si segnala come, a distanza di nemmeno un anno, vien nuovamente modificato il n. 98 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, riportando di fatto l’aliquota per la cessione di pellet al 10%.
Per il 2015, infatti, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 711, L. 190/2014 (Finanziaria per il 2015), l’aliquota da applicare alla cessione del biocombustibile addensato in forma cilindrica, ricavato dalla segatura essiccata, era pari al 22%.
La riconduzione all’aliquota agevolata del resto è la logica conseguenza della ricomprensione, ai sensi del D.M. 13 febbraio 2015, tra le attività connesse agricole, della manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura di cui alle classi 02.10.0-02.20.0, comprendenti la segagione e la riduzione in tondelli, tavole, travi ed altri prodotti similari compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segagione delle piante.
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