- Notice
Attività sportiva dilettantistica: la fiscalità delle associazioni
Fisco e Previdenza - Fisco |
L’adesione al regime è del tutto volontaria, avviene su opzione. Per poter legittimamente esercitare la scelta, è richiesta la contestuale sussistenza di due requisiti, uno soggettivo e uno oggettivo.
Sotto il profilo soggettivo, possono aderire al regime le associazioni sportive dilettantistiche che:
- non hanno scopo di lucro
- sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva
- svolgono attività sportiva dilettantistica (riconosciuta dal Coni), compresa l’eventuale attività didattica.
- occorre prendere in considerazione esclusivamente i proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali (ricavi e sopravvenienze attive, rispettivamente ex articoli 85 e 88 del Tuir)
- i proventi commerciali devono essere individuati in base al criterio di cassa, ma vanno considerati i ricavi fatturati anche se non ancora riscossi
- si computano anche le somme percepite in virtù di contratti di sponsorizzazione, in quanto proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali (cfr risoluzione 57/E del 2010).
- le plusvalenze patrimoniali di cui all’articolo 86 del Tuir
- i premi percepiti per la preparazione, la formazione tecnica e l’addestramento degli atleti (tali somme non concorrono alla formazione del reddito e devono essere reinvestite per il perseguimento di fini sportivi).
Le associazioni di nuova costituzione, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono rapportare il limite dei 250mila euro al periodo intercorrente fra la data di costituzione e il termine dell’esercizio, computandolo a giorni (cfr risoluzione 63/E del 2006).
Modalità di esercizio dell’opzione
L’opzione per il regime agevolato si esercita mediante:
- apposita comunicazione all’ufficio Siae territorialmente competente in base al domicilio fiscale dell’associazione, prima dell’inizio dell’anno solare nel quale si intende fruire del regime
- comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate mediante la prima dichiarazione annuale Iva (compilazione quadro VO) da presentare successivamente alla scelta operata. In caso di esonero dalla dichiarazione Iva, il quadro VO va comunque presentato, allegandolo al modello Unico.
Determinazione del reddito imponibile Ires
Le associazioni sportive dilettantistiche che adottano il regime agevolato determinano il reddito imponibile ai fini Ires applicando all’ammontare dei proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività pari al 3%, aggiungendo le eventuali plusvalenze patrimoniali.
Il reddito imponibile così determinato è sottoposto a tassazione secondo l’ordinaria aliquota Ires.
Non concorrono a determinare il reddito imponibile Ires i proventi conseguiti nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli derivanti da raccolte pubbliche di fondi, se percepiti per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore a 51.645,69 euro.
Per attività commerciali connesse agli scopi istituzionali si intendono le attività strutturalmente funzionali alle manifestazioni sportive e rese in concomitanza con le medesime, quali, ad esempio, vendita di materiali sportivi e di gadget pubblicitari, sponsorizzazioni correlate all’evento specifico, cene sociali, lotterie.
Determinazione della base imponibile Iva
L’opzione per il regime agevolato ex legge 398/1991 comporta per le associazioni sportive dilettantistiche delle agevolazioni anche ai fini Iva.
Innanzitutto, si ricorda che i proventi derivanti dall’attività istituzionale non sono imponibili.
Nell’ambito delle operazioni rilevanti ai fini Iva bisogna distinguere tra:
- le operazioni non direttamente connesse agli scopi istituzionali (ad esempio, cessione di beni durante le manifestazioni sportive), in relazione alle quali si applica il regime ordinario (Iva dovuta = Iva incassata sulle operazioni attive meno Iva pagata sulle operazioni passive)
- le operazioni direttamente connesse agli scopi istituzionali (ad esempio, vendita di biglietti per le manifestazioni sportive), cui si applicano, per effetto dell’adesione al regime agevolato, le disposizioni previste in materia di attività di intrattenimento dall’articolo 74, comma 6, Dpr 633/1972. Tale ultima disposizione prevede che l’Iva da versare sia determinata sottraendo all’Iva incassata sulle operazioni attive una detrazione forfetaria pari a:
- 1/2 dell’Iva sulle operazioni imponibili effettuate (incluse le attività di sponsorizzazione)
- 1/3 dell’Iva su cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.
In base a questo particolare regime, la base imponibile è determinata nella misura del 50% dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti.
Le associazioni sportive dilettantistiche versano l’Iva dovuta con cadenza trimestrale, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, utilizzando il modello F24 (senza la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi).
Semplificazioni contabili e dichiarative
L’opzione per il regime agevolato della legge 398/1991 comporta altresì la possibilità di beneficiare di importanti e significative semplificazioni contabili. In tal caso, infatti, le associazioni sportive dilettantistiche sono esonerate:
- dalla tenuta delle scritture contabili
- dall’emissione delle fatture e degli scontrini e/o ricevute fiscali
- dalla presentazione della dichiarazione Iva.
- conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e le fatture eventualmente emesse
- conservare copia della documentazione relativa a incassi e pagamenti
- annotare, anche con unica registrazione entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, su un apposito prospetto riepilogativo, opportunamente integrato e conforme al modello approvato con Dm 11 febbraio 1997 (come chiarito dalla circolare 9/E del 2013, la mancata tenuta del prospetto riepilogativo non comporta di per sé il venir meno dei benefici previsti dal regime agevolato purché, però, in sede di accertamento, l’associazione sia in grado di fornire i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell’Iva. Pertanto, qualora l’associazione non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 398/1991, la stessa decadrà dal regime di favore. In ogni caso, però, la mancata tenuta del predetto prospetto riepilogativo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia di violazioni degli obblighi relativi alla contabilità, da 1.032 a 7.746 euro)
- nel prospetto riepilogativo di cui al punto precedente devono essere altresì annotati i proventi che non concorrono a formare reddito imponibile fino a 51.645,69 euro, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie
- redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario
- fatturare le prestazioni di sponsorizzazione, le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica e le prestazioni pubblicitarie
- procedere alla liquidazione e al versamento dell’Iva entro il termine di liquidazione trimestrale
- redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito rendiconto (entrate e spese) per le raccolte pubbliche di fondi, al quale va allegata una relazione illustrativa
- presentare il modello Unico Enc e, nei casi in cui siano dovuti, il modello 770 e quello Irap
- tenere il libro soci e il libro delle assemblee.
< Prec. | Succ. > |
---|
- 09/11/2015 09:26 - Attività sportiva dilettantistica: la fiscalità delle associazioni
- 09/11/2015 09:24 - INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE
- 09/11/2015 09:19 - Il verbale della Gdf non contestato legittima il maggiore imponibile
- 09/11/2015 09:18 - Le novità dal 2016 per il regime forfetario
- 09/11/2015 09:13 - Novità Iva bifronti in agricoltura
- 09/11/2015 09:08 - Disabili: installazione condizionatore
- 03/11/2015 14:49 - NOTIZIARIO FISCALE e PREVIDENZIALE
- 03/11/2015 08:27 - Musicoterapia: deducibilità delle spese
- 03/11/2015 08:23 - La disciplina dei premi agli sportivi dilettanti. Un invito all'evasione
- 02/11/2015 14:47 - Attività sportiva dilettantistica: la fiscalità delle associazioni
NARRATIVA
RIFLESSIONI
|
LE VOSTRE STORIE
PESCA E ACQUACOLTURA |