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NOTIZIARIO FISCALE e PREVIDENZIALE

Fisco e Previdenza - Fisco

Legge di Stabilità 2016: l'IMU sulle case di lusso si paga

Il testo del disegno di Legge di Stabilità 2016 approvato dal Governo lo scorso 15 ottobre è passato al Quirinale, per poi essere trasmesso al Senato. Nella testo passato al Quirinale, la manovra sulla casa si modifica e assume un aspetto più “tradizionale”: torna, infatti, l’Imu su ville e castelli, cioè sulle case che il Catasto considera “di lusso” (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e rispunta anche la super-Tasi dello 0,8 per mille applicabile su tutti gli immobili che non sono abitazioni principali per far arrivare all’11,4 per mille la richiesta congiunta di imposta municipale e tributo sui servizi.

 

Legge di stabilità 2016: il super ammortamento

Il disegno di Legge di stabilità 2016 prevede un'importante agevolazione fiscale per le imprese. Si tratta della possibilità di usufruire di un super ammortamento del 140% per gli acquisti di beni, compresi quelli effettuati dal 15 ottobre 2015. La retroattività è stata prevista per non deprimere le vendite di beni industriali nell'ultimo trimestre 2015. Il beneficio, tuttavia, non potrà essere utilizzato per ridurre gli acconti in scadenza il prossimo fine novembre.

Fonte Il Sole 24 ore

 

Legge di stabilità 2016: imbullonati esclusi dall'IMU

Il Ddl di Stabilità 2016 interviene sulle modalità di determinazione della rendita catastale dei cosiddetti “imbullonati”, cioè dei fabbricati ad uso produttivo nei quali sono incorporati gli impianti funzionali all’attività di produzione. Ora, il Ddl di stabilità 2016 punta ad escludere dal computo della rendita gli impianti e i macchinari, a partire dal 1° gennaio 2016. I titolari degli immobili già esistenti potranno avvalersi della procedura Docfa, al fine di modificare in riduzione l’importo della rendita. Inoltre, gli atti di aggiornamento presentati attraverso tale procedura entro il 15 giugno 2016 producono effetti a partire dal 1° gennaio 2016. Così, si consente ai contribuenti che provvedono per tempo alla variazione della rendita di utilizzare la stessa già con il primo acconto Imu/Tasi 2016. Le variazioni presentate entro l’anno, successivamente al 15 giugno, esplicheranno effetti, invece, dall’Imu/Tasi 2017. Il Ddl prevede infine che per i fabbricati merce delle imprese costruttrici, non locati, l’aliquota Tasi di base sia l’1 per mille. È tuttavia fatto salvo il potere del Comune di elevare tale aliquota sino al 2,5 per mille o di azzerarla.

Fonte Il Sole 24 ore

 

Avvisi bonari in arrivo per chi ha dimenticato di presentare la dichiarazione

Con comunicato stampa del 19 ottobre, l'Agenzia delle Entrate ha informato che sta inviando in questi giorni circa 220mila lettere ad altrettanti contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi pur avendo percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) senza aver effettuato il conguaglio delle imposte, per invitarli a presentare la dichiarazione dei redditi non ancora presentata. Chi riceve la lettera può presentare il modello Unico Persone Fisiche entro il 29 dicembre 2015 (entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre) beneficiando, con il ravvedimento operoso, di una significativa riduzione delle sanzioni dovute per la tardiva dichiarazione e per gli eventuali versamenti.

Fonte Agenzia delle Entrate

 

Credito d'imposta per l’e-commerce di prodotti agricoli, istanze dal 20 febbraio 2016

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con la circolare n. 67351/2015, ha indicato le modalità di presentazione delle domande per l’attribuzione del credito d’imposta per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche, esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico di prodotti agricoli, introdotto dall’art. 3 comma 1 del D.L. n. 91/2014 e disciplinato dal D.M. n. 273 del 13 gennaio 2015. Sono ammissibili all'agevolazione esclusivamente le spese sostenute per nuovi investimenti, realizzate per il primo periodo di imposta, dal 14 marzo 2015, data di entrata in vigore del Decreto, al 31 dicembre 2015, per i periodi di imposta successivi, nel corso dell’intero anno precedente a quello di presentazione della domanda. Non sono quindi agevolabili gli investimenti realizzati nel 2014. L'IVA non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA. Per fruire dell'agevolazione, le imprese devono presentare alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – Ufficio Politiche di filiera (PQAI III), dal 20 febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti, specifica istanza di concessione delle agevolazioni.

Fonte Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

 

Patent box decreto ministeriale  sul sito del MISE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre scorso il comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico sul decreto "patent box", il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Con il comunicato, si dà avviso dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Mise, nella sezione «normativa - decreti interministeriali», del decreto del 30 luglio 2015 recante, appunto, le modalità attuative del nuovo regime introdotto dall'art. 1, commi 37-43, della Legge n.  190/2014, come modificato dal D.L. n.  3/2015, convertito nella Legge n. 33/2015.

Fonte Gazzetta Ufficiale

 

Comunicazione beni ai soci e finanziamenti alle imprese

Mancano pochi giorni alla scadenza della comunicazione dei beni ai soci relativa al 2014,  fissata per il  30 ottobre 2015 . La Comunicazione riguarda:

- i beni d'impresa concessi in godimento da una società/ditta individuale ad un socio/familiare, senza corrispettivo o ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato; - i finanziamenti/capitalizzazioni concessi nell'anno dai soci/familiari a favore della società/ditta individuale per un importo complessivo, per ciascuna, pari o superiore a 3.600 €. La scadenza è quella fissata con il Provvedimento del 16 aprile 2014 dell’Agenzia delle Entrate ed è il 30° giorno successivo al quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. In precedenza la data era il 30 aprile dell’anno successivo. Il modello e le istruzioni sono rimaste le stesse dell’anno scorso e sono disponibili sul sito dell’Agenzia.

 


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INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Regime fiscale attività professionali turistiche

Regime fiscale attività professionali turistiche

 

Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

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Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della riforma del 2001 che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell’agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

 

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CONI: cococo non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

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INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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