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La firma del funzionario delegato nulla toglie al potere del dirigente
| Legislazione - Normative |

L’ufficio periferico è rappresentato in giudizio dal titolare dell’organo (funzionario di livello dirigenziale) che, qualora non intenda trasferire il potere di rappresentanza processuale (in via generale o per determinati affari) ad altro funzionario dell’ufficio periferico, bene può agire in rappresentanza dell’ufficio demandando, nell’esercizio dei poteri di organizzazione e gestione delle risorse umane, la sola materiale sottoscrizione dell’atto difensivo a un “delegato alla firma”: in tal caso il “delegato” non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante – che pertanto rimane l’unico soggetto al quale è riferibile l’atto e del quale si assume in via esclusiva la responsabilità – venendo ad operare quale “longa manus” del delegante e cioè come mero sostituto nella esecuzione della operazione materiale della sottoscrizione, dovendo presumersi ritualmente costituito in giudizio l’ufficio periferico, a mezzo del dirigente legittimato processualmente, laddove l’atto difensivo sia stato sottoscritto dal delegato alla firma recando chiara indicazione di tale qualità, anche espressa con la formula “per il dirigente...”, non essendo sufficiente la mera contestazione della legittimazione processuale a fare insorgere l’onere per l’Amministrazione finanziaria di fornire la prova dell’atto interno di organizzazione adottato dal dirigente.
Sentenza n. 20628 del 14 ottobre 2015 (udienza 16 febbraio 2015)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Piccininni Carlo - Est. Olivieri Stefano - Pm. Del Core Sergio
Legittimazione processuale degli uffici dell’Agenzia delle Entrate – Delega di firma
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