Sono deducibili dal reddito le spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti disabili (articolo 3 della legge 104/1992). La deducibilità è prevista anche se tali spese siano sostenute per i familiari indicati nell’articolo 433 del codice civile, anche se non fiscalmente a carico (articolo 10 del Tuir). Le attività di musicoterapia finalizzate alla riabilitazione rientrano in tale agevolazione se prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato, ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (paragrafo 3.3. della circolare 19/E del 2012).
Articoli più recenti:
Articoli meno recenti: