- Notice
NOTIZIARIO FISCALE
Fisco e Previdenza - Fisco |
Redditi percepiti da più sostituti d'imposta: le Entrate invitano i contribuenti a presentare la dichiarazione dei redditi
Con Comunicato stampa 19 ottobre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sta inviando delle lettere al fine di invitare i contribuenti che, pur avendo percepito più redditi (senza conguaglio), non hanno presentato la dichiarazione per il periodo d'imposta 2014, a verificare la propria posizione in autonomia ed eventualmente a porvi rimedio senza incorrere in controlli.
In particolare, l'Agenzia ha precisato che i soggetti che ricevono detta comunicazione possono presentare il Mod. UNICO PF entro il 29 dicembre 2015 (ossia, entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre), beneficiando, grazie all'istituto del ravvedimento operoso, di una riduzione delle sanzioni dovute per:
- la presentazione tardiva della dichiarazione (euro 25,00);
non aver versato quanto eventualmente dovuto (3,75%).
Fatturazione e regime fiscale dei compensi da versare ai medici: Risoluzione
Con Risoluzione 19 ottobre 2015, n. 88, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito all'INPS il regime fiscale da applicare ai compensi versati ad un professionista.
Nel documento di prassi viene analizzato il caso di un medico dipendente di una ASL in rapporto esclusivo, che ha svolto l'attività di consulente tecnico d'ufficio.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha precisato che per un corretto inquadramento fiscale dei compensi, il soggetto erogatore deve verificare se la prestazione medico - legale svolta sia resa:
-
- nell'ambito di un procedimento penale: in tal caso, l'attività costituisce esercizio di una pubblica funzione e il trattamento fiscale va determinato ex art. 50, comma 1, lettera f), TUIR (indennità, gettoni di presenza, etc). Solo se detta attività è svolta nell'esercizio d'impresa/lavoro autonomo assume rilevanza ai fini IVA, con la conseguenza che la prestazione è assoggettata al tributo e deve essere documentata con fattura elettronica;
- per finalità assicurative, amministrative e simili: in questo caso, se l'attività di consulenza è svolta con carattere di:
- abitualità, il reddito va assoggettato al regime del reddito di lavoro autonomo ex art. 53, TUIR con la conseguente applicabilità della disciplina dell'art 54, TUIR che implica l'obbligo di fatturazione elettronica (se chi eroga i compensi è qualificato come PA);
occasionalità, i relativi redditi onorari vanno qualificati come redditi diversi ex art. 67,comma 1, lett. l), TUIR e sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA.
Fatturazione e regime fiscale dei compensi da versare ai medici: Risoluzione |
Con Risoluzione 19 ottobre 2015, n. 88, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito all'INPS il regime fiscale da applicare ai compensi versati ad un professionista. Nel documento di prassi viene analizzato il caso di un medico dipendente di una ASL in rapporto esclusivo, che ha svolto l'attività di consulente tecnico d'ufficio. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha precisato che per un corretto inquadramento fiscale dei compensi, il soggetto erogatore deve verificare se la prestazione medico - legale svolta sia resa:
|
Il risarcimento richiesto dal dipendente spetta per intero se non viene contestato |
In caso di licenziamento illegittimo, l'importo richiesto dal lavoratore a titolo di risarcimento spetta per intero a meno che il datore di lavoro non contesti nel merito le basi di calcolo su cui tale importo è stato calcolato, e il giudice non può disporre diversamente accogliendo i conteggi del datore senza tale contestazione. La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20844 pubblicata il 15 ottobre 2015, ha infatti precisato che "nel rito del lavoro, il convenuto (il datore di lavoro) ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore (il lavoratore), ai sensi degli articoli 167 e 416 del c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma". |
Esclusione della subordinazione per esiguità delle ore lavorate e mancanza di eterodirezione |
La Corte di Cassazione ha statuito l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in presenza di elementi quali l'esiguità delle ore lavorate, la mancanza di uno stipendio predeterminato e della prova di eterodirezione da parte del presunto datore di lavoro. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 21023 del 16 ottobre 2015, ha confermato che la subordinazione va intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore con conseguente assoggettamento alle sue direttive riguardo le modalità di esecuzione dell'attività, mentre elementi come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma di retribuzione possono avere un valore indicativo ma mai determinante. |
< Prec. | Succ. > |
---|
- 02/11/2015 14:27 - Stabilita’ 2016: proroga dell’esonero contributivo per le assunzioni
- 21/10/2015 14:41 - Il regime dei minimi e l’incertezza di fare impresa
- 21/10/2015 14:38 - Il medico dipendente non fattura la consulenza occasionale
- 21/10/2015 14:23 - La mancata prevalenza non travolge l’Srl agricola
- 21/10/2015 14:09 - INFORMATIVA
- 16/10/2015 09:22 - INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE
- 16/10/2015 09:20 - Proprietario unico e mutuo cointestato
- 16/10/2015 09:16 - Agevolazioni prima casa: salve anche con l'acquisto gratuito
- 16/10/2015 09:10 - NOTIZIARIO FISCALE e PREVIDENZIALE
- 16/10/2015 09:07 - INFORMATIVA
NARRATIVA
RIFLESSIONI
|
LE VOSTRE STORIE
PESCA E ACQUACOLTURA |