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I controlli fiscali delle Associazioni sportive dilettantistiche
Fisco e Previdenza - Fisco |
I controlli fiscali rappresentano una tipica attività amministrativa, volta a garantire la concreta esecuzione dell'art. 53 della Costituzione, a mente del quale “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.
Il principio costituzionale in commento opera anche nei confronti delle Associazioni Sportive dilettantistiche. In relazione a tali organismi associativi, i controlli consistono nel:
1) mettere in evidenza le realtà in cui non viene svolta alcuna attività sportiva dilettantistica, cioè identificare le circostanze che indicano lo svolgimento di vere e proprie attività commerciali, con obiettivi lucrativi;
2) contrastare le frodi fiscali;
3) verificare se l’ASD possiede i requisiti per usufruire delle agevolazioni fiscali riservate a questa categoria di enti.
Le attività di controllo si possono suddividere in due tipologie:
1) attività esterne all’ente che effettua il controllo. Si tratta delle attività svolte presso la sede dell’ASD o che comunque necessitano di un accesso. La più significativa attività esterna è la verifica fiscale;
2) attività interne eseguite presso l’ente di controllo (ad esempio, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate).
Le attività di controllo di cui trattasi possono avvenire, principalmente, attraverso:
1) indagini finanziarie, cioè analisi degli estratti di conto corrente dell’ASD controllata, confrontati con la documentazione contabile;
2) questionari, atti con cui l’Ufficio può chiedere al contribuente informazioni, da fornire compilando un questionario, ed eventuale documentazione da allegare;
3) inviti al contraddittorio, atti con cui il contribuente è invitato a presentarsi in Ufficio per fornire chiarimenti in merito a determinati elementi ed eventualmente per consegnare i relativi documenti;
4) questionari notificati a soggetti pubblici e privati che hanno intrattenuto rapporti economici con l’ASD controllata. La problematica dei controlli fiscali nell’ambito delle Associazioni sportive Dilettantistiche è stata recentemente approfondita in una guida della Direzione Piemonte delle Entrate del settembre 2015.
I controlli fiscali nelle ASD
Come anticipato in premessa, anche i controlli nei confronti delle Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) rispondono al principio costituzionale secondo cui “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” (ART. 53 COST.). In particolare, le finalità dei controlli su tali enti associativi sono le seguenti.
Finalità dei controlli per le Associazioni Sportive Dilettantistiche Mettere in evidenza le realtà in cui non viene svolta alcuna attività sportiva dilettantistica, cioè identificare le circostanze che indicano lo svolgimento di vere e proprie attività commerciali, con obiettivi lucrativi; contrastare le frodi fiscali; verificare se l’ASD possiede i requisiti per usufruire delle agevolazioni fiscali riservate a questa categoria di enti tutelare le vere ASD, scoraggiando i soggetti che adottano comportamenti fiscalmente illeciti e che possono anche dare origine a fenomeni di concorrenza sleale.
Gli organi dell’Amministrazione finanziaria deputati a svolgere le attività di controllo sono sostanzialmente: - l’Agenzia delle Entrate;
- la Guardia di Finanza;
- l’Agenzia delle Dogane.
Possono effettuare controlli di natura fiscale e contributiva nei confronti delle ASD anche altri enti, quali ad esempio la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).
La problematica dei controlli fiscali nell’ambito delle Associazioni sportive Dilettantistiche è stata recentemente approfondita in una guida della Direzione Piemonte delle Entrate del settembre 2015. Ma veniamo per ordine.
Cosa fare in caso di controllo
Il contribuente, nei confronti del Fisco, ha diritti e garanzie riconosciuti dallo statuto del contribuente, introdotto con lo scopo di rendere più chiare, trasparenti e comprensibili le norme tributarie e di tutelare i cittadini.
Diritti del contribuente in caso di controlli.
Conoscere le ragioni che hanno giustificato l’accesso, nonché l’oggetto della verifica e il periodo interessato al controllo Richiedere di essere assistito da un professionista abilitato alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie Chiedere che l’attività di verifica venga effettuata durante il normale orario di lavoro Richiedere che l’esame della documentazione contabile e amministrativa prosegua presso l’ufficio dei verificatori o presso quello del professionista; Richiedere che l’attività dei verificatori non interferisca con la propria attività economica, arrecando la minor turbativa possibile Far inserire le proprie osservazioni, rilievi, precisazioni nel processo verbale redatto dai verificatori Richiedere, consultare ed esaminare copia dei documenti acquisiti alla verifica (salvo l’adozione di idonee misure cautelative), oltre ad ottenere una ricevuta dettagliata di tutti i documenti eventualmente “prelevati” Rispetto da parte dei verificatori del segreto d’ufficio su tutti i dati, le notizie e gli elementi acquisiti durante le operazioni di verifica Durata massima della verifica di 30 giorni lavorativi prorogabile al massimo di altri 30 Leggere, sottoscrivere e ricevere copia dei diversi processi verbali redatti durante le operazioni di verifica Ottenere notizia dalle banche della richiesta di estratti conto o notizie sui movimenti, effettuata dai verificatori Rivolgersi al Garante del contribuente se ritiene non sia stato rispettato l’art. 12 dello Statuto del Contribuente Comunicare all’ufficio impositore, entro 60 giorni dalla notifica del P.V.C., osservazioni e richieste e pretendere che l’avviso di accertamento non sia emesso prima di tale scadenza.
Per rendere più rapido e sereno il controllo, il rapporto tra gli enti incaricati di effettuare i controlli e il contribuente deve essere basato sui principi della collaborazione e della buona fede.
Doveri del contribuente
Consentire l’accesso dei verificatori in tutti i locali per i quali è autorizzato l’accesso Mettere a disposizione dei verificatori tutti i registri e le scritture contabili oltre alla documentazione Rispondere in modo chiaro e completo alle domande dei verificatori e non creare ostacoli alle operazioni di verifica Custodire senza modifiche o alterazioni la documentazione esaminata dai verificatori e relativa ai periodi interessati dal controllo Tenere durante le operazioni di verifica un comportamento caratterizzato dal principio di collaborazione e cooperazione con gli organi dell’amministrazione finanziaria.
Documenti oggetto di controllo
I controlli iniziano, quasi sempre, con la richiesta effettuata all’ASD del materiale da esaminare, suddiviso nelle seguenti due categorie:
- Documentazione contabile obbligatoria e facoltativa: Libri, registri, scritture, contratti (sia cartacei che in formato elettronico);
- Documentazione extra contabile. Si tratta, a titolo esemplificativo, dell’eventuale corrispondenza con gli associati, della documentazione riguardante i rapporti con gli istituti di credito e l’amministrazione postale, ecc. (computer, hard disk esterni, penne USB o CD).
Si precisa che:
- i controlli possono essere svolti soltanto sulla base delle informazioni di cui l’Amministrazione finanziaria è già in possesso, ma solitamente si approfondiscono con l’analisi dei dati contenuti nei documenti contabili (e attraverso il confronto con quelli compresi nei documenti extracontabili) e il comportamento effettivamente tenuto;
- risulta spesso necessario – oltre alla richiesta della suddetta documentazione fare degli accessi direttamente nella sede dell’ASD;
- può essere richiesta, in via eventuale, ulteriore documentazione anche ai soggetti che hanno intrattenuto rapporti economici con l’ASD oggetto di verifica fiscale.
Le diverse attività di controllo
Le attività di controllo si possono suddividere in due tipologie:
- Attività esterne all’ente che effettua il controllo;
ATTIVITA’ ESTERNE ALL’ENTE CHE EFFETTUA IL CONTROLLO Si tratta delle attività svolte presso la sede dell’ASD o che comunque necessitano di un accesso. La più significativa attività esterna è la verifica fiscale. Essa si conclude con un documento redatto dall’Ufficio, denominato Processo Verbale di Constatazione (PVC), nel quale vengono descritte:
- le attività di controllo effettuate e;
- i risultati della verifica.
Qualora ci siano dei rilievi, al PVC seguirà un atto impositivo, che si differenzia a seconda delle scelte che il contribuente può effettuare. Infatti, il contribuente verificato può scegliere una delle seguenti possibilità:
- può presentare, a norma dell’art. 12, co.7, dello Statuto del contribuente, delle memorie difensive, entro 60 giorni dalla consegna del PVC.
- può presentare, a norma dell’art. 6, co. 1, D.Lgs 218/1997, un istanza per la formulazione della proposta di accertamento, ai fini dell’eventuale definizione;
- può avvalersi dello strumento del ravvedimento operoso;
- solo per l’anno 2015, il contribuente può presentare, entro 30 giorni dalla consegna del PVC, istanza di adesione integrale, ai sensi dell’art. 5 bis, D.Lgs 218/97, a seguito della quale verrà notificato un atto di definizione con sanzioni ridotte a 1/6 dell’importo dell’imposta. Tale possibilità si ribadisce è in vigore soltanto per i PVC consegnati fino alla data del 31.12.2015);
- può attendere la notifica dell’avviso di accertamento.
- Attività interne eseguite presso l’ente di controllo (ad esempio, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate).
ATTIVITA’ INTERNE ESEGUITE PRESSO L’ENTE DI CONTROLLO
Le attività di controllo di cui trattasi possono avvenire, principalmente, attraverso:
- indagini finanziarie, cioè analisi degli estratti di conto corrente dell’ASD controllata, confrontati con la documentazione contabile;
- questionari, atti con cui l’Ufficio può chiedere al contribuente informazioni, da fornire compilando un questionario, ed eventuale documentazione da allegare;
- inviti al contraddittorio, atti con cui il contribuente è invitato a presentarsi in Ufficio per fornire chiarimenti in merito a determinati elementi ed eventualmente per consegnare i relativi documenti;
- questionari notificati a soggetti pubblici e privati che hanno intrattenuto rapporti economici con l’ASD controllata.
Tutte le attività di controllo interne o esterne si concludono alternativamente:
- con l’archiviazione oppure;
- con l’avviso di accertamento, con il quale l’Ufficio notifica al contribuente la pretesa tributaria determinata a seguito del controllo.
Si rammenta, al riguardo, che l’avviso di accertamento deve contenere, a pena di nullità, le seguenti informazioni:
- la motivazione;
- gli imponibili accertati e le aliquote applicate;
- l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni nonché il responsabile del procedimento;
- le modalità e il termine del pagamento;
- l’organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere.
Tutele del contribuente
Anche nel caso di avviso di accertamento il contribuente controllato può valutare tra le seguenti possibilità:
- entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento, può optare per la definizione integrale (art. 15 del D.Lgs. 218/1997) versando l’imposta richiesta oltre a interessi e sanzioni pari ad 1/6. Nel caso in cui l’avviso di accertamento sia stato preceduto da un PVC, la definizione integrale comporta il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/3;
- entro 60 giorni dalla notifica, può presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente. In questo caso può scegliere di versare le sole sanzioni, che sono ridotte ad 1/3. Qualora fossero presenti i requisiti, è possibile presentare, contemporaneamente al ricorso, l’istanza di mediazione, con le modalità e nel termine previsti per il ricorso stesso;
- entro 60 giorni dalla notifica, può presentare all’ufficio istanza di accertamento con adesione (art. 6, co. 2, del D.Lgs. 218/1997) che sospende di ulteriori 90 giorni i termini per presentare il ricorso a cui potrebbe seguire l’atto di adesione (in cui le sanzioni sono pari a 1/3);
- può presentare istanza di autotutela per chiedere all’Amministrazione finanziaria il riesame di un atto che ritiene sia da correggere o annullare, senza incorrere nell’aumento delle sanzioni (l’autotutela non sospende i termini procedurali tributari).
Se il contribuente non sceglie nessuna di queste possibilità, si parla di mancata opposizione e l’Ufficio effettuerà l’iscrizione a ruolo di imposte e sanzioni al 100%.
Gli errori più frequenti
Di seguito si riepilogano alcune circostanze ricorrenti in sede di controllo delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Verifica sull’avvenuta richiesta e conseguimento del riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, con iscrizione nel relativo registro. |
L’Amministrazione finanziaria recupera a tassazione la differenza tra: - quanto è effettivamente dovuto e; - quanto era stato versato applicando le agevolazioni fiscali non spettanti. |
Verifica dell’attività effettivamente svolta dall’associazione, atteso che l’iscrizione al registro nazionale delle ASD non è sufficiente per poter usufruire dei vantaggi fiscali: è necessario, infatti, ai fini delle facilitazioni fiscali che l’ASD non svolga esclusivamente o prevalentemente attività con finalità di lucro. |
Nel caso in cui dai controlli fiscali risulti che l’ASD, pur essendo iscritta al registro del CONI, non svolga nessuna attività sportiva e/o i proventi percepiti abbiano natura esclusivamente commerciale, l’Amministrazione: - effettuerà una segnalazione al CONI; - rileverà la necessità di recuperare le imposte relative ai proventi non dichiarati. |
Verifica dell’effettività del rapporto associativo, il quale costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento alle ASD dei benefici fiscali. |
L’associazione decade dalle agevolazioni in presenza, ad esempio, di: - mancanza di forme di comunicazione per informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali; - quote associative differenti in funzione del diritto alla fruizione e/o al godimento di beni e servizi diversi; - esercizio limitato del diritto di voto, dovuto alla presenza di categorie di associati privilegiati oppure ad un uso improprio dell’istituto della delega di voto. Non è, quindi, sufficiente l’inserimento nello Statuto delle clausole obbligatorie. È necessario invece il rispetto, di fatto, delle clausole stesse per poter usufruire delle agevolazioni. Le conseguenze del mancato rispetto delle norme consistono nel recupero a tassazione delle imposte non versate. |
Omessa, tardiva o infedele presentazione del MODELLO EAS |
In presenza di omessa, tardiva o infedele presentazione del Modello EAS non sono previste specifiche sanzioni. Tuttavia se l’ASD non rispetta quest’obbligo entro i termini previsti, in caso di controlli decadono le agevolazioni, con conseguente recupero a tassazione di quanto non versato. |
La mancata tracciabilità dei pagamenti a favore di società, enti o ASD e dei versamenti da questi effettuati, per importi superiori a 1.000 euro, attraverso l’utilizzo di conti correnti bancari o postali intestati all’ASD o con altre modalità che consentano all’Amministrazione Finanziaria di effettuare controlli, come carte di credito o bancomat |
La conseguenza del mancato rispetto di questa norma consiste nella decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge 398/91 e, in più, una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro. |
TUTTAVIA, IN QUESTI ULTIMI DUE CASI SI PRECISA CHE: In base a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 16/2012 (Decreto c.d. Semplificazioni Fiscali) la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa. Pertanto, è necessario: - che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza; - che il contribuente provveda ad effettuare la comunicazione/adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile versando la sanzione pari a Euro 258. Il regime sanzionatorio appena descritto, sarà comunque destinato radicalmente a cambiare. Lo schema di decreto legislativo recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 183), all’art. 19, propone, infatti, di abrogare la parte dell’art. 25 co. 5 della L. 133/99, ove prevede la decadenza dalle agevolazioni sancite dalla L. 398/91, nel caso in cui venga violato l’obbligo di tracciabilità degli incassi e pagamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro. |
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