Definite le modalità tecniche e operative per verificare i fabbricati rurali iscritti al Catasto terreni che hanno perso i requisiti della ruralità e che non hanno più diritto a usufruire delle agevolazioni fiscali.
E’ infatti entrato in vigore ieri il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Territorio che dà attuazione alla disposizione del collegato alla Finanziaria 2007.
Questi fabbricati sono esonerati dal pagamento delle imposte erariali e anche dell’Ici solo se possiedono i requisiti previsti dalla legge.
Non sono soggetti al pagamento delle imposte se ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 9 del decreto legge 557/93 convertito dalla legge 133/94.
In particolare, l’immobile deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno oppure dall’affittuario.
Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10mila metri quadrati e deve essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario.
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