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Le responsabilità nel contratto di appalto

Legislazione - Normative

L’autonomia dell’appaltatore il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, il medesimo debba ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera.

 

Con la sentenza n.20557/15 la Corte di Cassazione si è occupata di una vicenda in un cui un condomino aveva convenuto in giudizio il proprio Condominio, l’amministratore del medesimo personalmente, nonché le due società appaltatrice-committente al fine di ottenere il risarcimento per tutti i danni patiti nell’unità immobiliare di sua proprietà a causa della cattiva esecuzione delle opere di bonifica e di impermeabilizzazione del tetto del Condominio.

I convenuti si sono costituiti in giudizio e la società esecutrice dei lavori ha chiamato in causa la propria assicurazione in manleva.

Il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento danni condannando la sola società esecutrice delle opere al pagamento della somma di lire 504 milioni in favore di parte attrice e ha condannato altresì l’assicurazione a manlevare la medesima per lire 75 milioni.

In sede di gravame la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la società esecutrice dei lavori, il Condominio (con esclusione dell’appellante) e l’amministratore personalmente al pagamento della somma di euro 452.500 a titolo di risarcimento danno in favore di parte attrice nonché alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

Nello specifico, la Corte territoriale ha ritenuto di attribuire una responsabilità in capo al Condominio in concorso con la società appaltatrice relativamente alla scelta dell’impresa affidataria dei lavori (c.d. culpa in eligendo), nonché in capo all’amministratore, in qualità di direttore dei lavori, cui ha attribuito una responsabilità per aver omesso i necessari controlli (c.d. culpa in vigilando).

Il Condominio e l’amministratore personalmente, pertanto, hanno proposto ricorso in Cassazione avverso tale sentenza eccependo tra l’altro che la domanda di risarcimento danni per la mancata vigilanza nell’esecuzione dei lavori effettuati era stata formulata da parte attrice in primo grado ai sensi dell’art. 2043 c.c. e, pertanto, la domanda di risarcimento fondata sulla culpa in eligendo sarebbe risultata nuova in quanto proposta esclusivamente nel secondo grado di giudizio.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20557/2014, nel ritenere accoglibile l’eccezione formulata da parte ricorrente ha ritenuto opportuno precisare e ribadire alcuni principi in ordine alla responsabilità del committente, dell’amministratore e del direttore dei lavori.

Nello specifico la Suprema Corte, riprendendo un principio giurisprudenziale ormai consolidato, ha rilevato che, in tema di appalto, la responsabilità dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto è attribuita all’appaltatore, in forza dell’autonomia con cui svolge la propria attività nell’esecuzione dell’opera. La responsabilità del committente nei confronti dei terzi, secondo gli Ermellini, “è configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, tanto che l’appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell’autonomia che normalmente gli compete”. (vedasi Cassazione sentenza n.7499/04 e n.7755/09), ovvero nel caso in cui sia configurabile in capo al committente una culpa in eligendo, per aver assegnato il lavoro ad un’impresa chiaramente incompetente e priva delle capacità tecniche necessarie (Cassazione sentenza n.15185/04).

La Suprema Corte ha precisata altresì che l’amministratore rappresenta il Condominio, poiché quest’ultimo è un ente di gestione privo di personalità giuridica. Ne consegue che il condomino che ritenga, come nel caso de quo, di aver subito un danno in conseguenza di un’omessa vigilanza da parte del Condominio nell’esecuzione di lavori sulle parti comuni, dovrà necessariamente agire nei confronti dell’ente. Il direttore dei lavori, secondo la Suprema Corte, assume la specifica funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore, vigilando che l’esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità a quanto stabilito nel capitolato di appalto.

Alla luce di quanto detto nel caso in oggetto non è stato riconosciuto alcun tipo di responsabilità al direttore dei lavori, all’amministratore, ovvero al committente che non possono rispondere della cattiva esecuzione dei lavori imputabile esclusivamente a libere iniziative dell’appaltatore.

 

 


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