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INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

Fisco e Previdenza - Fisco

Proroga invio 730

I Caf ed i professionisti abilitati avranno tempo fino al 23 luglio, anziché fino al 7 luglio, per completare l’assistenza fiscale e trasmettere all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2015, a condizione, però, che abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni. Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha, infatti, prorogato il termine per la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, per la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2015. A renderlo noto è stato il comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 137 del 1° luglio 2015.

 

A proposito di 770 semplificato, il Ministro dell'Economia Padoan, nella risposta ad un question time di ieri alla Camera, ha affermato che quest'anno non ci sarà alcuna proroga dal 31 luglio al 30 settembre del termine di trasmissione del 770/2015 semplificato all'Agenzia delle Entrate. L’eventuale slittamento del termine a fine settembre genererebbe un ingorgo di adempimenti, considerato che il 30 settembre scade anche il termine per l'invio di UNICO 2015.

Decreti fiscali

Lo schema di decreto sulla riscossione approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso e ora inviato alle Camere per i pareri, rivede il periodo di dilazione degli avvisi bonari, elevando a 8 rate trimestrali (anziché 6) il periodo minimo di dilazione se l'importo non supera i 5.000 euro. Resta fermo il tetto massimo di 20 rate trimestrali nel caso di importo superiore a 5.000 euro. Con riguardo ai piani di rientro con l’agente della riscossione, invece, si determinerà la decadenza quando ci saranno 5 rate non pagate, anziché 8, di fatto innalzando il rischio di decadenza. Viene poi concessa la possibilità di rateizzare un debito già scaduto (attualmente non possibile), a condizione che si versino le rate scadute e la nuova dilazione non può eccedere il periodo residuo della vecchia.

Lo schema di decreto legislativo attuativo della delega fiscale sulla riforma delle sanzioni penali e amministrative, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri ed ora all'esame delle Camere, introduce una revisione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017. Nella revisione delle sanzioni amministrative trova spazio anche la dichiarazione precompilata. In particolare, viene previsto un tetto massimo di 50.000 euro per la sanzione da 100 euro applicabile al sostituto d'imposta per ciascuna certificazione unica (modello CU) omessa, tardiva o errata. Inoltre, se il sostituto d'imposta trasmetterà le CU entro 60 giorni dalla scadenza (quindi decorrenti dal 7 marzo, di regola), verrà applicata la riduzione della sanzione pari ad 1/3 (e fino ad un massimo di 20.000 euro).

Lo schema di decreto legislativo attuativo della delega fiscale sulla riforma delle sanzioni penali e amministrative prevede anche un'importante novità relativa alle dichiarazioni d'intento. Come noto, già il D.Lgs. n. 175/2014 ha traslato dal cedente al cessionario l’obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento alle Entrate per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015. Ad oggi, in caso di cessione di beni o prestazione di servizi prima di aver ricevuto dal cessionario la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione, in capo al cedente si applica una sanzione proporzionale che va dal 100 al 200% dell’Iva riferibile alle operazioni effettuate in regime di non imponibilità. Dal 2016, invece, in base al decreto attuativo della Delega fiscale, la sanzione per il cedente diverrebbe fissa (da 250 a 2.000 euro) e non più proporzionale sulle violazioni Iva relative a forniture di beni e servizi a esportatori abituali.

Certificazioni uniche lavoratori autonomi

L'Agenzia delle Entrate, in un forum sul 730 organizzato dalla stampa specializzata, ha precisato che le Certificazioni uniche riferite ai lavoratori autonomi, non rientranti quindi nella precompilata, devono essere inviate entro il termine per l'invio del modello 770/2015 semplificato, attualmente fissato al 31 luglio. Si ricorda, infatti, che in questo primo anno di applicazione dell'adempimento è stata concessa ai sostituti d'imposta, in via interpretativa (risposta 2.9 circolare. 6/E/2015), la facoltà di scegliere se inviare o meno nei termini di legge (9 marzo) le certificazioni irrilevanti ai fini della precompilazione del modello 730 senza rischiare le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 6-quinques, DPR 322/98 (100 euro per ogni certificazione unica). Non era stato, tuttavia, precisato un termine entro il quale procedere all'adempimento senza incorrere in sanzioni. Ora l'Agenzia ha precisato che si deve fare riferimento al termine per l'invio del modello 770 semplificato.

Nuovi modelli fidejussioni per rimborsi IVA

Con il provvedimento 87349/2015 pubblicato venerdì 26 giugno 2015, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli di fidejussione bancaria o assicurativa, per le richieste di rimborso dei crediti Iva annuali e trimestrali. La modifica si è resa necessaria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto semplificazioni (d.lgs. 175/2014), che puntano a ridurre le tempistiche e i costi per l'esecuzione dei rimborsi. I nuovi modelli sono già utilizzabili, anche se è possibile utilizzare ancora quelli precedenti, approvati con il provvedimento del 10.06.2004, fino al 31.12.2015. Si ricorda che la garanzia è dovuta ora solo per i rimborsi superiori a 15 mila Euro, purché non ricorrano le specifiche condizioni di esonero introdotte dal D.lgs. 175/2014.

Agevolazione IMU TASI TARI per pensionati esteri

Con la risoluzione n. 6/DF/2015 il dipartimento delle Finanze fornisce un'interpretazione sull'agevolazione Imu-Tasi-Tari per i pensionati esteri. Si ricorda che dal 2015 l'unità immobiliare (non locata) posseduta da cittadini italiani iscritti all'AIRE, non residenti in Italia, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, non paga l'Imu, inoltre la Tasi e la Tari sono ridotte di due terzi (commi 1 e 2 dell'art. 13 del D.l. 201/2011). Nella risoluzione 6/DF il Mef precisa che l'agevolazione si estende alle pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero, a condizione che la parte estera sia relativa al Paese in cui il contribuente ha la residenza. Il Mef precisa anche che la norma si riferisce genericamente al trattamento pensionistico, pertanto si può ricomprendere in tale trattamento, fermo restando quanto appena illustrato, qualunque tipo di pensione e, quindi, ad esempio anche quella di invalidità.

 

 

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INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

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Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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