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Novità Fiscali e Previdenziali
Fisco e Previdenza - Fisco |
Proroga mod. 730/2015, D.P.C.M. in Gazzetta Ufficiale |
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2015, n. 154, il D.P.C.M. 26 giugno 2015 contenente la proroga del termine per l'invio dei modelli 730/2015. In particolare, lo slittamento del termine dal 7 al 23 luglio 2015 riguarderà i CAF e gli intermediari che alla data del 7 luglio abbiano già trasmesso almeno l'80% delle dichiarazioni prese in carico.
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La mancata tenuta delle scritture contabili non è reato: Cassazione |
Con Sentenza 6 luglio 2015, n. 28581, la Corte di Cassazione ha precisato che la mancata tenuta delle scritture contabili da parte dell'imprenditore non comporta la condanna penale ma solamente la sanzione amministrativa prevista dall'art. 9, D.Lgs. n. 471/1997. In particolare, i Giudici hanno chiarito che la condotta sanzionata dall'art. 10, D.Lgs. n. 74/2000 è relativa solamente all'"occultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta".
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Nullo il licenziamento della dipendente che tace sulla maternità al momento dell'assunzione |
La Corte di Cassazione ha affermato la nullità del licenziamento per giusta causa della lavoratrice a tempo determinato che al momento dell'assunzione non informa il datore di lavoro di essere incinta. Nella Sentenza n. 13692 pubblicata il 3 luglio 2015, i giudici della Corte Suprema hanno precisato che non sussiste un obbligo di informazione in tal senso, in quanto pregiudicherebbe la tutela delle lavoratrici madri e sarebbe contrario al principio di parità di trattamento previsto dalle norme comunitarie. Al datore non resta che risarcire il danno alla lavoratrice e corrisponderle le retribuzioni che avrebbe maturato sino al compimento dell'anno di età del bambino.
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Congedo parentale e Jobs Act: modalità di presentazione della domanda |
L'INPS, con il Messaggio n. 4576 del 6 luglio 2015, interviene per fornire istruzioni operative riguardo alla modalità di presentazione da parte dei lavoratori delle domande di congedo parentale alla luce delle novità intervenute con l'approvazione del D.Lgs n. 80/2015 (c.d. Jobs Act). Come noto, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs 151/2001 come modificato dal Jobs Act ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti è consentito fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. L'INPS, nel messaggio in oggetto, chiarendo che tale estensione è possibile per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs 80/2015) al 31 dicembre 2015, rende noto che, in attesa dell'adeguamento degli applicativi informatici, è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell'Istituto. In particolare, la domanda cartacea va utilizzata dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l'8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia; può riguardare anche periodi di congedo parentale fruiti in data antecedente alla data di presentazione della domanda cartacea, a partire comunque dal 25 giugno 2015. |
Cassazione: al superamento del comporto è illegittimo il licenziamento se è riconosciuto l'infortunio |
Con Sentenza n. 13667 del 3 luglio 2015, la Corte di Cassazione è intervenuta in merito all'illegittimità del licenziamento per periodo di comporto superato in relazione ad un evento di infortunio sul lavoro. In particolare, la Suprema Corte ha riconosciuto illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto della malattia, in quanto tale evento era poi stato riconosciuto come infortunio sul lavoro, rendendo inapplicabili le disposizioni contrattuali previste per la conservazione del posto per gli eventi morbosi.
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Sicurezza sul lavoro: la violazione dell'obbligo di formazione non è reato |
In materia di sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione ha chiarito che il datore di lavoro che violi la disposizione in tema di obbligo formativo, non può essere punito con alcuna sanzione penale, non costituendo la violazione in parola un reato. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 28577 del 6 luglio 2015, ha precisato che l'obbligo previsto dall'art. 18, lettera I, del D.Lgs n. 81/2008 non risulta presidiato da sanzione penale e quindi la condanna del datore di lavoro deve considerarsi illegittima per violazione del principio di legalità.
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Niente mobbing nei confronti del dipendente sanzionato per i continui ritardi |
Secondo la Corte di Cassazione non sussistono gli estremi per il risarcimento dei danni per mobbing, nel caso in cui il datore di lavoro sanzioni il dipendente per i numerosi e continui ritardi al lavoro, in quanto non sussiste alcun intento vessatorio nei suoi confronti. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 13693 del 3 luglio 2015, ha chiarito che, ai fini del risarcimento, spetta al lavoratore che lamenta un danno alla salute l'onere di provare l'esistenza dello stesso, nonché la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso tra l'uno e l'altro e, soltanto se è fornita la dimostrazione di tali circostanze, sussiste in capo al datore l'onere della prova circa l'adozione delle misure necessarie ad impedire il verificarsi del danno e la non riconducibilità della malattia all'inosservanza di tali obblighi. |
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