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Novità Fiscali e Previdenziali

Fisco e Previdenza - Fisco

Versamenti da Mod. Unico 2015, D.P.C.M. di proroga in via di pubblicazione


Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che il 9 giugno 2015 è stato firmato il D.P.C.M. di proroga per i versamenti delle imposte risultanti dal Mod. UNICO e IRAP 2015.

In particolare, il differimento della scadenza dal 16 giugno al 6 luglio riguarda:

  • i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore;
  • quelli che appartengono al regime dei minimi e al regime dei forfetari;
  • i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.

È possibile effettuare i versamenti delle imposte con maggiorazione dello 0,40% dal 7 luglio al 20 agosto.

Il D.P.C.M. è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Chiarimenti sulle novità apportate alla disciplina IRAP: Circolare


Con Circolare 9 giugno 2015, n. 22, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche alla disciplina IRAP introdotte dalla Legge di Stabilità 2015.

In particolare, con la citata Circolare sono state trattate, tra le altre, le seguenti novità:

  • la possibilità di dedurre integralmente i costi del personale, anche se somministrato, purché il rapporto tra somministratore e lavoratore sia a tempo indeterminato;
  • la deducibilità degli accantonamenti al fondo TFR maturati a decorrere dal 1° gennaio 2015;
  • il credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda indicata in dichiarazione, riservato ad imprese e professionisti che non dispongano di lavoratori dipendenti nemmeno per un periodo limitato nel corso del periodo d'imposta.

 

Licenziamento: legittimo il secondo provvedimento se il primo è inefficace

La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il secondo provvedimento di licenziamento adottato dall'azienda nei confronti del lavoratore nel momento in cui il primo atto è stato riconosciuto come invalidoinefficace, purché la motivazione differisca da quella iniziale.

Nella Sentenza n. 11910 del 9 giugno 2015, la Suprema Corte ha infatti precisato che la diversa motivazione è condizione necessaria a poter legittimare il secondo atto espulsivo, in quanto fa sì che il secondo provvedimento sia del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. In secondo luogo, l'adozione di un nuovo licenziamento risulta produttivo di effetti solo nel momento in cui il primo viene dichiarato inefficace o non valido, cosa che è avvenuta nel caso in specie, consentendo pertanto il licenziamento del lavoratore ricorrente sulla base del secondo provvedimento.

 

 

Addizionale comunale all'IRPEF 2014: aggiornato l'elenco


Il Ministero delle Finanze, con un Comunicato del 9 giugno 2015 pubblicato sul proprio portale, rende noto che è stato ripubblicato l'elenco riepilogativo delle aliquote e delle esenzioni dell'addizionale comunale all'IRPEF, applicabili per l'anno d'imposta 2014, aggiornato al 5 giugno 2015.

L'elenco aggiornato è disponibile alla pagina:

http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/addirpefcom/aliquote/elenco2014.htm

 

 

Legittimo il licenziamento per assenza ingiustificata comunicato al domicilio noto del lavoratore


In materia di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente assente ingiustificato, nel caso in cui la lettera di contestazione di addebito e quella di licenziamento sono inviate all'indirizzo che il lavoratore ha indicato come suo domicilio, anche se nel frattempo ha cambiato residenza, e che vengono restituite al mittente per compiuta giacenza.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 11920 del 9 giugno 2015, ha chiarito che il licenziamento è efficace, in quanto non sussiste alcuna violazione dell'obbligo di forma scritta e le annotazioni sulle buste circa un altro indirizzo sono da considerarsi prive di valore legale perché del tutto informali.

 

 

Certificato di agibilità: comunicazione di variazione tramite Cassetto previdenziale


L'INPS, nel Messaggio n. 3917 del 9 giugno 2015, comunica che è stata adeguata la procedura per la gestione del certificato di agibilità per le aziende con dipendenti per i datori di lavoro dello spettacolo (visualizzazione delle matricole INPS riferite al codice fiscale dell'impresa).

Nell'eventualità di cause di forza maggiore che comportino la necessità di dover apportare variazioni al certificato dopo lo svolgimento della prestazione lavorativa, la comunicazione, corredata della documentazione giustificativa va effettuata (entro e non oltre cinque giorni) tramite la funzione Contatti del Cassetto Previdenziale Aziende: "Servizi Sport e Spettacolo - Istanza di Variazione Certificato di Agibilità". Pertanto, non è più possibile utilizzare il precedente canale di comunicazione, che prevedeva l'invio tramite telefax o posta elettronica.

 

 

 

NARRATIVA

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Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Regime fiscale attività professionali turistiche

Regime fiscale attività professionali turistiche

 

Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

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Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della riforma del 2001 che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell’agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

 

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CONI: cococo non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

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INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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