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Interessi di mora ridotti sulle cartelle di pagamento pagate in ritardo
Fisco e Previdenza - Fisco |
A decorrere dal 15 maggio 2015, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo passano dal 5,14% al 4,88% in ragione annuale, fissato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2015.
L’articolo 30 del DPR 602/1973 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
In attuazione della richiamata disposizione, con provvedimento del 10 aprile 2014, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 5,14 per cento in ragione annuale.
Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota del 25 febbraio 2015, ha stimato al 4,88% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2014-31.12.2014.
Il Provvedimento in questione fissa, dunque, con effetto dal 15 maggio 2015, al 4,88 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
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