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Cinque per mille 2015

Fisco e Previdenza - Fisco

L’Agenzia delle Entrate rende noto il calendario degli adempimenti necessari per l’ammissione al beneficio degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche

Tutto pronto per l’avvio della campagna cinque per mille2015. L’istituto è stato messo a regime dalla Stabilità 2015 (articolo 1, comma 154, legge 190/2014), trasformandosi da beneficio provvisorio, riproposto di anno in anno da specifiche norme, in una forma permanente di finanziamento di settori di rilevanza sociale.
Oggi si apre il canale telematico messo a disposizione dalle Entrate per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, che avranno tempo fino al 7 maggio per inviare la domanda di iscrizione.

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 26 marzo 2015, fornisce agli interessati le necessarie informazioni, per l’anno in corso e per i successivi, su cosa, come e quando fare per accedere al riparto del cinque per mille.


Per la finalità, la legge di stabilità 2015 ha previsto una spesa di 500 milioni di euro all’anno a decorrere dal 2015, stabilendo che “somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell’esercizio successivo” e lasciando invariate le finalità e le tipologie dei beneficiari, le modalità di accesso al contributo e quelle di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti, ammessi o esclusi, e i criteri per l’erogazione delle somme attribuite.

Novità, invece, in merito alla rendicontazione e al recupero delle somme attribuite: un Dpcm dovrà definire “le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l’indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi”.

Il documento di prassi odierno, nel sottolineare che le istruzioni fornite valgono anche per gli esercizi successivi, ribadisce l’efficacia dei chiarimenti forniti con le precedenti circolari (9/201110/2012 e6/2013), con la sola eccezione di quanto previsto per la rendicontazione che verrà rinnovata dal Dpcm di prossima emanazione.

Enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche

A proposito di enti del volontariato, viene ricordato che – come già chiarito dalla risoluzione 22/2015 (vedi articolo “Per le Ong già qualificate Onlus è ora di perfezionare l’iscrizione”) – le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 49/1987, che fino all’esercizio 2014 sono state incluse tra i destinatari del cinque per mille in quanto Onlus di diritto, per mantenere la qualifica a seguito delle mutate disposizioni normative (e, quindi, continuare, tra l’altro, ad accedere al beneficio del cinque per mille), devono presentare istanza di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus, senza necessità di adeguare gli statuti o gli atti costitutivi ai requisiti previsti dall’articolo 10 del Dlgs 460/1997. È comunque previsto che le Ong già riconosciute idonee alla data del 29 agosto 2014 e inserite nell’elenco tenuto dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale potranno continuare ad accedere al beneficio del cinque per mille anche prima dell’iscrizione nell’Anagrafe; l’erogazione del contributo avverrà una volta accertata l’avvenuta iscrizione.

Queste le categorie degli enti del volontariato destinatari del cinque per mille:

  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell’Anagrafe delle Onlus, compresi gli enti che svolgono attività nel settore della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale
  • enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell’Interno, iscritti all’Anagrafe come Onlus parziali, limitatamente cioè alle attività svolte con finalità di solidarietà sociale;
  • organizzazioni di volontariato iscritte nei registri previsti dalla legge 266/1991;
  • organizzazioni non governative già riconosciute idonee alla data del 29 agosto 2014 e inserite nell’elenco tenuto dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;
  • cooperative sociali iscritte all’albo nazionale delle società cooperative e consorzi di cooperative con base sociale formata al 100% dalle stesse cooperative sociali;
  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;
  • associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro nei settori di attività delle Onlus (articolo 10, comma 1), lettera a), Dlgs 460/1997).


Con riferimento invece alle associazioni sportive dilettantistiche, le stesse, per essere ammesse al beneficio, devono: essersi costituite ai sensi dell’articolo 90 della legge 289/2002; possedere il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni; essere affiliate a una federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni; avere un settore giovanile; svolgere prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport di giovani con meno di 18 anni, persone ultrasessantenni o soggetti svantaggiati.

Accesso al 5 per mille

Confermati, come già ricordato, i termini per i diversi adempimenti.
Gli enti interessati all’ammissione al beneficio devono presentare ogni anno la domanda di iscrizione (reperibile sul sito delle Entrate con le istruzioni) e la relativa dichiarazione sostitutiva. In particolare, gli enti del volontariato e le associazione sportive dilettantistiche, per i quali la procedura di iscrizione è gestita dall’Agenzia delle Entrate, devono trasmettere la domanda, esclusivamente per via telematica, a partire dal 26 marzo e fino alla data di chiusura del canale telematico, fissata al 7 maggio.


La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per attestare il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, corredata da una fotocopia del documento d’identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda di iscrizione, va trasmessa entro il 30 giugno: gli enti del volontariato possono trasmetterla alla competente Dr delle Entrate con raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata. Per facilitarne la predisposizione, la procedura telematica fornisce un modello in parte già precompilato con le informazioni contenute nella domanda di iscrizione.
Le associazioni sportive dilettantistiche devono trasmettere la dichiarazione sostitutiva all’ufficio del Coni nel cui ambito si trova la sede legale.
Anche il termine per regolarizzare la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva resta fissato al 30 settembre. Entro quel termine, l’ente, purché in possesso dei necessari requisiti alla data originaria di scadenza, può sanare le irregolarità, versando con F24 (codice tributo 8115) una sanzione di 258 euro.

Pubblicazione degli elenchi

L’Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito tutti gli elenchi riguardanti la ripartizione del cinque per mille. Quindi, oltre a quello degli enti del volontariato che gestisce direttamente, anche quelli curati dal ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, dal ministero della Salute, dal Coni, dal ministero dell’Interno e dal ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo.
In particolare, vengono messi on line:

  • gli elenchi di tutti gli iscritti, distinti per categoria
  • l’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti, aggiornato in seguito a eventuali correzioni anagrafiche
  • gli elenchi, distinti per tipologia, degli enti iscritti in seguito alle regolarizzazioni
  • gli elenchi di tutti gli ammessi e esclusi per ciascuna categoria, con indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi;

Inoltre, per garantire una maggiore trasparenza delle informazioni, verrà pubblicato l’elenco generale di tutti gli enti ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, della categoria (o delle categorie) per la quale è stato ammesso al beneficio, la somma delle scelte ricevute in ciascuna categoria, il totale dell’importo spettante.

Il calendario

Dopo la scadenza del 7 maggio per presentare le domande di ammissione, queste le altre date da tener presenti:

  • entro il 14 maggio l’Agenzia delle Entrate pubblica l’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti
  • gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche hanno tempo fino al 20 maggio per chiedere la correzione di eventuali errori riscontrati
  • l’elenco aggiornato viene ripubblicato entro il 25 maggio
  • entro il 30 giugno gli enti del volontariato inviano le dichiarazioni sostitutive
  • il 30 settembre è la data ultima per regolarizzare domanda di iscrizione e/o integrazione documentale.

 

 


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