- Notice
Novità Fiscali e Previdenziali
Fisco e Previdenza - Fisco |
Mod. 730 precompilato: Circolare dell'Agenzia delle Entrate |
Con Circolare 23 marzo 2015, n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti in merito alla Dichiarazione 730 precompilata. In particolare, l'Agenzia si è espressa con riferimento alle seguenti tematiche:
I modelli precompilati saranno disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate dal 15 aprile; dal 1° maggio al 7 luglio sarà possibile accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla all'Agenzia. |
Credito d'imposta per le spese di ricostruzione di aziende distrutte dal sisma 2012: Provvedimento |
Con Provvedimento 20 marzo 2015, l'Agenzia delle Entrate ha definito lemisure percentuali massime del credito d'imposta spettante ai soggetti che hanno presentato la richiesta nel 2014 per i costi, sostenuti negli anni 2012 e 2013, per il ripristino o la ricostruzione di aziende o studi professionali danneggiati o distrutti dal terremoto che ha colpito alcune aree del Centro-Nord il 20 e 29 maggio 2012 (art. 67-octies, D.L. n. 83/2012). In particolare, la percentuale del credito d'imposta spettante è pari:
Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione esclusivamente tramite Mod. F24 indicando il codice tributo "6843", istituito con Risoluzione 20 marzo 2015, n. 30. |
Non punibile il datore di lavoro per l'omissione contributiva se non gli viene notificato l'accertamento |
La mancata notifica dell'accertamento al datore di lavoro per l'omissione contributiva, eseguita solo nei confronti del curatore fallimentare, rende nulla la condanna dello stesso per omesso versamento di ritenute certificate, ex articolo 10-bis del D.Lgs n. 74/2000. La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12011 del 23 marzo 2015, chiarisce infatti che la mancata notifica dell'accertamento non consente di calcolare i tre mesi entro i quali il datore di lavoro può provvedere al versamento delle somme contestate, entro i quali il datore non è punibile, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1-bis del DL n. 463/1983. Pertanto, avendo impedito al datore di lavoro di estinguere il debito entro il termine di non punibilità, la condanna dello stesso è annullata con rinvio al giudice per un nuovo giudizio.
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Sanzione valida se non è dimostrata la violazione dei termini di difesa da parte del datore |
In tema di licenziamento disciplinare, la Corte di Cassazione ha statuito che il provvedimento espulsivo per le assenze ingiustificate sul lavoro è valido, qualora il dipendente non dimostri che il datore non ha osservato i termini per il diritto alla difesa. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 5714 del 20 marzo 2015, ha precisato che nel caso specifico il CCNL stabilisce dieci giorni per il lavoratore per la presentazione delle giustificazioni, mentre quello di comunicazione del provvedimento decorre dalla scadenza dei cinque giorni successivi alla data di ricevimento e che tali termini sono stati rispettati dal datore, determinando il rigetto del ricorso.
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Modalità di versamento delle somme dovute a titolo di contributo addizionale CIG a seguito dell'attività di recupero |
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 31/E del 23 marzo 2015, modifica le istruzioni relative alle modalità di versamento, mediante modello F24, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni a seguito dell'attività di recupero, impartite con la Risoluzione n. 24/E del 4 marzo 2015. L'Agenzia chiarisce che la nuova causale contributo "RCAD" - denominata "Recupero contributo addizionale CIG" va esposta nel modello F24 (sezione "INPS" - campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, delle somme esposte nella colonna "importi a debito versati) indicando nel campo:
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Contratti di solidarietà aziende CIGS 2015: chiarimenti del Welfare sul trattamento aggiuntivo del 10% |
Con la Circolare n. 8 del 20 marzo 2015, il Ministero del Lavoro interviene in merito all'integrazione salariale aggiuntiva del 10% prevista per i contratti di solidarietà difensivi per le aziende rientranti nella disciplina CIGS. In particolare, nel ricordare che il "Decreto Milleproroghe" ha esteso detto trattamento anche per il 2015, portando l'integrazione complessiva corrisposta al 70% della retribuzione persa dai lavoratori, il Ministero ha precisato che tale trattamento aggiuntivo dovrà essere erogato nel limite di 50 milioni di euro. Inoltre, il Welfare ha evidenziato come dovrà essere data priorità ai CDS iniziati o prorogati nel corso del 2014 ed ancora in corso nel 2015 e sarà l'INPS a monitorare il progressivo utilizzo delle risorse stanziate per il citato 10%.
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CIGS: completamento delle proroghe a 24 mesi dei programmi di crisi per cessazione di attività |
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 9 del 20 marzo 2015, comunica che il finanziamento previsto per le proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività, è esteso all'anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro. Pertanto, in attesa dei relativi decreti di autorizzazione, possono essere autorizzati i trattamenti, oggetto di accordi già stipulati in sede ministeriale, relativi al secondo anno di crisi per cessazione di attività che hanno inizio nel corso dell'anno 2015 fino a concorrenza delle risorse finanziarie stanziate. |
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