
In sede di contraddittorio, il contribuente ha sempre la facoltà di fornire la prova della formazione della provvista in anni precedenti. Analogamente, può dimostrare, con idonea documentazione, l’effettiva disponibilità e utilizzo della stessa per l’effettuazione di un determinato investimento (circolare 24/E del 2013). Naturalmente, qualora si avvalori che la provvista si è costituita nelle annualità precedenti, questa non rileva ai fini della determinazione sintetica nell’anno d’imposta oggetto dell’eventuale controllo. Tale circostanza non esclude la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di attivare, per le annualità precedenti in cui sono stati accantonati i risparmi, autonomi controlli avvalendosi dello strumento accertativo più idoneo, di tipo analitico, induttivo o sintetico (circolare 6/E del 2015).
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