Get Adobe Flash player
Home Legislazione IL NUOVO DECRETO: TIPOLOGIE CONTRATTUALI E VARIZIONE DELLE MANSIONI
Notice
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

IL NUOVO DECRETO: TIPOLOGIE CONTRATTUALI E VARIZIONE DELLE MANSIONI

Legislazione - Normative

Dopo l’approvazione definitiva del decreto sulle Tutele Crescenti, ora alla firma del Presidente della Repubblica, il Governo presenta un ulteriore pilastro del proprio piano di riforma, il decreto sul riordino delle tipologie contrattuali e sulla revisione della disciplina delle mansioni.

Ad un primo sguardo complessivo, il testo del D.Lgs, nei suoi 55 articoli, contiene la disciplina di tutte le tipologie contrattuali di lavoro, dal contratto a termine, all’apprendistato e al lavoro accessorio, compreso le collaborazioni coordinate e continuative, disciplinate nel Titolo II, il cui riferimento a “Riconduzione al lavoro subordinato” è sufficientemente indicativo dell’intendimento del Governo. L’unico contratto abrogato è l’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, facendo comunque salvi i contratti in essere fino alla scadenza; rimane, viceversa, il lavoro intermittente che sembrava, dal testo della legge delega n. 183/2014, potesse essere assorbito dal lavoro accessorio.

 

Ma andiamo con ordine. Il testo si apre con una norma di principio, dove si considera il lavoro subordinato a tempo indeterminato come la forma comune di rapporto di lavoro: oltre al suo valore di orientamento, rafforza il concetto per cui situazioni di illegittimità del contratto portano alla riconduzione al lavoro a tempo indeterminato.

La prima tipologia contrattuale affrontata è il lavoro part time. Due sono le novità di particolare interesse:

  1. L’introduzione di una disciplina in materia di lavoro supplementare, clausole elastiche e flessibili cedevole, in presenza di regolamentazione da parte dei contratti collettivi. Per il lavoro supplementare è previsto il limite del 15% delle ore concordate, con una maggiorazione sempre pari al 15%, onnicomprensiva. Per le clausole flessibili e elastiche (per le quali si ammette un aumento massimo pari al 25%) è prevista una maggiorazione oraria del 15%. In caso di violazione delle disposizioni legali o contrattuali è previsto, in aggiunta alla retribuzione, un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno.
  2. Viene previsto il diritto, per una sola volta, in luogo del congedo parentale, di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale per un periodo corrispondente, con una riduzione d’orario non superiore al 50%.

Nessuna novità di rilievo per il lavoro intermittente e il lavoro a tempo determinato. Per quest’ultima tipologia contrattuale, appena riformata dal D.L. n. 34/2014, oltre a un riordino sistematico delle norme (e il recepimento di disposizioni di dettaglio della prassi, come l’arrotondamento, nel calcolo dei limiti quantitativi, all’unità superiore con decimali pari o superiori a 0,5) sono state introdotte due novità: la possibilità da parte dei contratti aziendali di fissare i limiti quantitativi di tali contratti e l’allungamento a 12 mesi dell’ulteriore contratto che può essere stipulato (presso la DTL, senza più la previsione della necessaria assistenza sindacale).

Riguardo al lavoro accessorio, viene portato a 7.000 euro, nel corso dell’anno civile, il limite massimo di compensi per lo svolgimento legittimo di tale prestazione e viene confermata la possibilità, fino a 3.000 euro di corrispettivo per anno civile, per i percettori di prestazioni integrative al reddito. Inoltre, recependo un precedente indirizzo interpretativo da parte dell’INPS, non può essere impiegato nell’ambito dell’esecuzione di appalti, fatti salve specifiche ipotesi individuate con decreto dal Ministero del Lavoro, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Infine, è prevista una comunicazione, prima dell’inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, dei dati anagrafici e del codice fiscale del lavoratore, indicando il luogo della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi.

L’intervento più consistente riguarda sicuramente il mondo delle collaborazioni coordinate continuative, stante anche le previsioni contenute nella legge delega 183/2014, nella quale si prevede in più punti il superamento delle collaborazioni coordinate e continuative. Tale previsione è sicuramente tra le disposizioni che più hanno fatto discutere: è indubbio che spesso sono servite per dissimulare vere e proprie prestazioni di lavoro subordinato, ma è altrettanto vero che il lavoro autonomo continuativo ha rappresentato e rappresenta in molte situazioni un importante strumento per l’organizzazione e la produzione delle imprese.

Innanzitutto si prevede, a far data dal 1° gennaio 2016, l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche alle collaborazioni con prestazioni esclusivamente personali, continuative di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Più che un superamento, il meccanismo presuntivo, non chiarissimo a dir la verità (non si prevede direttamente una riconversione contrattuale, ma l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato), colpisce solo le collaborazioni di basso livello professionale (il contenuto ripetitivo). Inoltre, vengono escluse dal “superamento”, le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi sul piano nazionale (vedi il recente accordo per il terzo settore del 24 aprile 2013), le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali con iscrizione all’albo, le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi o commissioni, le prestazioni rese in favore di associazioni e società sportive affiliate alle federazioni. Le norme sul contratto a progetto, che non sarà quindi più necessario nelle collaborazioni che sopravvivranno dopo l’entrata in vigore del decreto in commento, rimarranno in vigore esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto. Vengono meno, inoltre, le presunzioni di riqualificazione per le partite Iva, previste dall’art. 69-bis del D.Lgs n. 276/2003, anch’esso abrogato.

Ad ogni modo, è evidente che le collaborazioni coordinate e continuative complesse, di consulenza, rimarranno in vita, con l’alleggerimento dell’obbligo del progetto.

Inoltre, a decorrere dall’entrata in vigore e fino al 31.12.2015, i datori di lavoro privati, se stabilizzeranno con assunzioni a tempo indeterminato cocopro le partite Iva, vedranno estinte le violazioni previste in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali derivanti dall’erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso. La stabilizzazione è sigillata, per espressa previsione normativa, dall’atto di conciliazione da sottoscrivere in sede protetta e dal divieto per il datore di lavoro di recesso nei 12 mesi successivi, salvo che per motivi disciplinari.

L’ultima parte del decreto riguarda la disciplina delle mansioni, con la riscrittura di un articolo storico del codice civile, il 2103 Cod. Civ.. Si prevede innanzitutto la possibilità di un assegnazione a mansioni del livello di inquadramento inferiore in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore. Nello stesso modo, anche i contratti collettivi, anche a livello aziendale, possono prevedere specifiche situazioni in cui si legittima la modifica peggiorativa delle mansioni. Viene infine portato a 6 mesi continuativi il periodo che fa scattare il definito inquadramento nelle mansioni superiori.

 

 


Articoli più recenti:
Articoli meno recenti:

 

NARRATIVA

RIFLESSIONI

Enti non commerciali

News image

Gestire una palestra: scelta tra impresa e società sportiva   Un piccolo gruppo di maestri di tennis venne da me perché avevano trovato in affitto un circolo tennis privato e volevano prenderlo in gestione pe...

Riflessioni | Lunedì, 7 Marzo 2016

Leggi tutto

ANTONIO ALBANESE DIREBBE: “PIU’ COZZE P

News image

Uno slogan che ho coniato in occasione di cotanto interesse della politica locale avverso la realizzazione di un  impianto di cozze al largo di Minturno. Eppure, direbbe Albanese, dove erano queste pe...

Riflessioni | Giovedì, 28 Gennaio 2016

Leggi tutto

Nove anni

News image

E' soprattutto quando una persona cara viene a mancare che si apprezza maggiormente la sua presenza e il suo insegnamento... I difetti divengono improvvisamente uno strumento per sopravvivere. E' il ...

Riflessioni | Martedì, 19 Gennaio 2016

Leggi tutto

IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

News image

Ho conosciuto la Bellezza della Politica attraverso gli occhi del Sindaco Angelo Vassallo, trucidato per non aver mai convissuto con l’omertà e l’indifferenza. Camminare per strada e far finta di no...

Riflessioni | Martedì, 12 Gennaio 2016

Leggi tutto

IL MARE: UN AMORE DI CONVENIENZA PER TRO

News image

Sono ancora pochi i politici che parlano del Mare come di un “Elemento”, una risorsa, nel quale vivono creature che noi mangiamo per sopravvivere e per soddisfare i nostri bisogni pr...

Riflessioni | Giovedì, 7 Gennaio 2016

Leggi tutto

MINTURNO: LE ELEZIONI RISVEGLIANO L’AMOR

News image

Le elezioni lasciano spazio a dichiarazioni d’amore verso il Nostro bel Paese. Tutto bellissimo se non fosse per il fatto che alla domanda “cosa hai fatto per promuovere e sostenere la...

Riflessioni | Mercoledì, 30 Dicembre 2015

Leggi tutto
-
+
1

LE VOSTRE STORIE

Le idee

News image

O siamo capaci di sconfiggere le idee contrarie con la discussione, o dobbiamo lasciarle esprimere. Non è possibile sconfiggere le idee con la forza, perché questo blocca il libero sviluppo dell'intelligenza. Che ...

Le vostre storie | Martedì, 22 Dicembre 2015

Leggi tutto

Fate che la vostra vita sia spettacolare

News image

Lo so che giunti al termine di questa nostra vita tutti noi ci ritroviamo a ricordare i bei momenti e dimenticare quelli meno belli, e ci ritroviamo a pensare al ...

Le vostre storie | Lunedì, 16 Novembre 2015

Leggi tutto

Minturno : Appello al Commissario Prefet

News image

Alla c.a. del Commissario Prefettizio Dott. Bruno Strati   Oggetto : Famiglia in difficoltà – Richiesta di AIUTO - Egregio Commissario Prefettizio dottor Bruno Strati, Mi chiamo Erminio Di Nora, delegato dal signor Vincenzo a ...

Le vostre storie | Martedì, 22 Settembre 2015

Leggi tutto

Tutto nasce con noi

News image

Nasce il bambino e con lui il primo vagito apre le porte al Cielo, alla Vita, al cammino.Le esperienze segnano i suoi passi come nei sulla pelle, un percorso con ...

Le vostre storie | Venerdì, 18 Settembre 2015

Leggi tutto

Indifferenza omertosa

News image

Quel giorno vidi la Terra soffrire. Dalle fenditure fuoriusciva un liquido maleodorante, scarti dell'uomo industrializzato.Il Mare era scomparso, nascosto all'occhio umano aveva lasciato sui fondali plastica, scarti di fabbrica, masse ...

Le vostre storie | Giovedì, 30 Luglio 2015

Leggi tutto

Come un Licantropo

News image

Non sono solo leggende metropolitane: l’uomo lupo esiste! E’ quanto emerge dopo anni di studi da parte di un gruppo di ricercatori dell’Università della citta di Wolfy, 125 km a est di...

Le vostre storie | Domenica, 19 Luglio 2015

Leggi tutto
-
+
1

PESCA E ACQUACOLTURA

 

Multimedia

Rassegna Stampa
Photogallery
Videogallery

Curriculum

Aggiungi ai preferiti
 
Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

Read More

Regime fiscale attività professionali turistiche

Regime fiscale attività professionali turistiche

 

Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

Read More

Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della riforma del 2001 che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell’agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

 

Read More

CONI: cococo non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

Read More

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

Read More