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La detrazione del 26% per le erogazioni liberali ai partiti politici ed alle onlus

Legislazione - Decreti

Tra le novità maggiormente interessanti in materia di oneri detraibili evidenziamo l’aumento della detrazione, dal 24% al 26% prevista per le erogazioni liberali effettuate nei confronti dei partiti politici e delle Onlus.

Erogazioni liberali ai partiti politici

Godono della detraibilità al 26% le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore:

  • dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all’art. 4 del D.L. n. 149/2013 (consultabile nel sito www.parlamento.it);
  • dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell’iscrizione al registro e dell’ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell’esercizio tali partiti risultino iscritti al registro ed ammessi ai benefici.

La detrazione, come detto, spetta nella misura del 26% per le erogazioni liberali effettuate nell’anno 2014 per importi compresi tra euro 30 ed euro 30.000; per il 2014 il contribuente potrà quindi fruire di una detrazione minima di euro 7,8 (euro 8, pari al 26% di euro 30), ed una detrazione massima di euro 7.800 (pari al 26% di euro 30.000).

Rispetto alle erogazioni liberali effettuate nell’anno 2013 sono stati modificati:

  • la percentuale di detraibilità, che passa dal 24% del 2013 al 26% del 2014;
  • il limite di spesa agevolabile, che nel 2013 era compreso tra euro 50 ad euro 10.000, mentre nel 2014, come detto, sarà da euro 30 ad euro 30.000;
  • l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione, in quanto nel 2013 erano detraibili le erogazioni liberali effettuate a favore di partiti o movimenti politici che avevano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, oppure che avevano almeno un rappresentante eletto ad un Consiglio regionale o ai Consigli delle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Rispetto invece alle modalità di effettuazione dell’erogazione liberale non vi sono state modifiche rispetto alla disciplina in vigore per l’anno 2013: il versamento deve essere effettuato tramite banca o ufficio postalemediante altri sistemi di pagamento(quali carte debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione l’esatta identificazione soggettiva e reddituale; non è detraibile l’erogazione effettuata in contanti.

Il contribuente deve conservare la ricevuta di pagamento che indichi i dati del soggetto che ha effettuato l’erogazione, l’importo e la data del versamento.

Erogazioni liberali alle Onlus

Beneficiano della detrazione del 26% su un importo massimo di euro 2.065 annui le erogazioni liberali in denaro effettuate nell’anno 2014 in favore:

  • delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle iniziative umanitariereligioselaiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito; non sono detraibili le erogazioni liberali effettuate in contanti.

Per la verifica del limite di spesa di € 2.065 annui si deve tenere conto anche dell’importo delle erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, erogazioni che godono della detrazione del19%, mentre, in alternativa alla detrazione, è prevista la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo.

In particolare il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito, non potendo cumulare entrambe le agevolazioni; la deduzione spetta nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (comprensivo anche del reddito dei fabbricati locati con la cedolare secca) e nella misura massima pari ad euro 70.000.

Come precisato nella C.M. n. 11/E/2014 è necessario il rilascio, da parte della Onlus della documentazione attestante la spettanza o meno della detrazione (o della deduzione); qualora nel corso del medesimo periodo d’imposta siano state effettuate più erogazioni da parte del contribuente, la Onlus può rilasciare un’unica attestazione contenente il riepilogo annuale delle stesse, oltre ad essere necessario che l'erogazione sia indicata nelle scritture contabili dell'Organizzazione non lucrativa.

Infine, per quanto riguarda le modalità di indicazione di tali tipologie di oneri nell’ambito del modello 730/2015 e del modello Unico PF 2015 si ricorda che dovranno essere indicate rispettivamente nei righi da E8 a E12 (modello 730) o nei righi da RP8 a RP14 (modello Unico PF) con il codice 41 le erogazioni liberali effettuate nel 2014 a favore delle Onlus mentre andranno indicate con il codice 42 le erogazioni liberali effettuate nel 2014 a favore di partiti politici.

 

 

 

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730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

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Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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