Get Adobe Flash player
Home Fisco e Previdenza IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO DEI NUOVI FORFETARI
Notice
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO DEI NUOVI FORFETARI

Fisco e Previdenza - Fisco

Art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015

Circolare INPS 10.2.2015, n. 29

La Finanziaria 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche con ricavi / compensi inferiori a determinati limiti, variabili in relazione all’attività esercitata.

A favore degli esercenti attività d’impresa che adottano tale regime è previsto un regime agevolato ai fini contributivi, in base al quale i contributi previdenziali sono dovuti sul reddito “effettivo”.

Recentemente l’INPS ha fornito una serie di chiarimenti in merito al suddetto regime agevolato riguardanti in particolare:

- le modalità e i termini di accesso allo stesso;

- l’esclusione dei benefici previsti per particolari categorie;

- le cause di decadenza e connessi riflessi previdenziali.

Come noto, l’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) applicabile ai soggetti che rispettano determinati requisiti.

Trattasi di un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività (non è quindi riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività). È comunque consentita l’opzione per il regime ordinario, con vincolo minimo triennale.

A favore degli esercenti attività d’impresa che adottano tale regime è prevista la possibilità di beneficiare di uno specifico regime contributivo agevolato.

Recentemente l’INPS con la Circolare 10.2.2015, n. 29 ha fornito una serie di chiarimenti in merito a tale regime di seguito illustrati.

SOGGETTI INTERESSATI

Il comma 76 dispone che:

“I soggetti … esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84”.

Nella Circolare n. 29, dopo aver ribadito il “legame” tra l’adozione del regime forfetario e le agevolazioni previdenziali, l’INPS specifica che beneficiari del regime contributivo agevolato “sono

… coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiareesercenti un’attività contraddistinta dal codice Ateco 2007 riscontrabile nella Tabella contenuta nella

Finanziaria 2015.

CARATTERISTICHE DEL REGIME AGEVOLATO

Il regime contributivo in esame prevede la non applicazione del minimale contributivo di cui alla

Legge n. 233/90. In particolare, in caso di scelta di tale regime, il soggetto iscritto alla Gestione IVS artigiani / commercianti è tenuto al versamento dei contributi sulla base del reddito “effettivo”, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie (non è quindi tenuto al versamento dei contributi sul reddito minimale).

Con riguardo all’accesso al suddetto regime il comma 83 prevede l’obbligo di presentare un’apposita comunicazione telematica all’INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività entro il 28.2 dell’anno di decorrenza dell’agevolazione contributiva.

CALCOLO E ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA

Ai fini del calcolo della contribuzione agevolata, l’INPS nell’ambito della Circolare n. 29 in esame evidenzia che la stessa va determinata:

- in percentuale rispetto al reddito forfetario;

- senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall’art. 1, comma 3, Legge n.

233/90 (pari a € 15.548 per il 2015); con esclusione del versamento della quota fissa”.

Per l’accredito della contribuzione, l’INPS rinvia all’art. 2, comma 29, Legge n. 335/95, relativo alla Gestione separata per cui il versamento di un importo:

- pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento;

- inferiore a quello corrispondente al predetto minimale, comporta che i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti.

In caso di un soggetto già in attività, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di inizio dell’attività la decorrenza coinciderà con il mese di inizio di imposizione contributiva.

 

COADIUTORI / COADIUVANTI

Il comma 78 prevede la possibilità, a favore del titolare dell’impresa che ha adottato il nuovo regime forfetario, di indicare in presenza di coadiuvanti / coadiutori la quota di reddito di spettanza degli stessi fino ad un massimo, complessivamente, del 49%.

Nella Circolare n. 29 in esame l’INPS, con riguardo alla posizione dei suddetti soggetti “anch’essi compresi nel regime previdenziale agevolato cui abbia deciso di aderire il titolare d’impresa”, ribadisce che trova applicazione l’art. 3-bis, DL n. 384/92, per cui la base imponibile su cui il titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data:

- dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al collaboratore fino ad un massimo del 49%;

- da tutti gli altri redditi d’impresa che il collaboratore percepisce nel periodo d’imposta.

ESCLUSIONE DAI BENEFICI PER PARTICOLARI CATEGORIE

Come espressamente disposto dai commi 80 e 81 e ribadito dall’INPS nella Circolare in esame, l’opzione per la contribuzione agevolata determina l’esclusione da alcuni benefici contributivi sia per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato sia per i relativi collaboratori familiari e in particolare:

- i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni INPS con più di 65 anni che si avvalgono del regime agevolato, non potranno contestualmente beneficiare della riduzione contributiva del 50% ex art. 59, comma 15, Legge n. 449/97.

L’INPS evidenzia che tale beneficio potrà essere nuovamente accordato nel caso in cui il soggetto esca dal regime agevolato e con decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di specifica richiesta;

- i collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni, che prestano attività nell’ambito di un’impresa che aderisce al regime agevolato, non potranno usufruire della riduzione contributiva di 3 punti percentuali ex art. 1, comma 2, Legge n. 233/90.

MODALITÀ E TERMINI DI ACCESSO AL REGIME AGEVOLATO

Come accennato il regime contributivo agevolato in esame ha natura opzionale. Con riguardo alle modalità di accesso, l’INPS, dopo aver ribadito che lo stesso avviene “sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto” distingue tra soggetti:

- già esercenti un’impresa all’1.1.2015;

- che intraprendono una nuova impresa dall’1.1.2015.

SOGGETTI GIÀ ESERCENTI UN’ATTIVITÀ D’IMPRESA

Al fine di usufruire del regime contributivo in esame i soggetti già esercenti un’impresa all’1.1.2015, devono entro il 28.2 dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolatocompilare il modello telematico disponibile nel Cassetto Previdenziale al seguente indirizzo Internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e

Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L.

190/2014 – Adesione;

Il suddetto termine è perentorio e pertanto come evidenziato dall’INPS in caso di mancato rispetto:

- l’accesso al regime agevolato è precluso per l’anno in corso;

- dovrà essere (ri)compilato il predetto modello telematico entro il 28.2 dell’anno successivo qualora intenda usufruire del regime in esame. In tal caso l’agevolazione decorre dall’1.1 del relativo anno, purché l’interessato permanga in possesso dei requisiti di legge.

 

Nel caso particolare di un soggetto che, pur esercitando un’attività d’impresa prima dell’1.1.2015, non risulta ancora titolare di una posizione attiva presso le Gestioni IVS, va compilato e consegnato dall’Istituto l’apposito modello cartaceo (riportato in allegato), con specificazione dell’attività esercitata tramite l’indicazione del codice REA.

 

SOGGETTI CHE INIZIANO UNA NUOVA IMPRESA DALL’1.1.2015

I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dall’1.1.2015 e che presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Finanziaria 2015, ai fini dell’accesso al regime contributivo in esame, devono:

- presentare telematicamente l’apposita dichiarazione di adesione, attraverso la predetta procedura;

- con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale”.

Con riguardo al momento di presentazione della dichiarazione di adesione, l’INPS evidenzia che se la stessa perviene all’Istituto:

- entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto

Previdenziale saranno disponibili i modd. F24 precompilati con i codici INPS e le scadenze relative al nuovo regime;

- in una data in cui la posizione del richiedente è stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima è “trasferita”, per l’istruttoria, alla competente sede.

 

TERMINI DI VERSAMENTO

L’INPS specifica che i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, i soggetti obbligati sono tenuti a versare la contribuzione di maternità (€ 7,44 annui) in 2 rate uguali.

USCITA DAL REGIME AGEVOLATO E RELATIVA DECORRENZA

Come previsto dal comma 82 il regime contributivo agevolato cessa di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso al regime forfetario ovvero si verifichi una delle fattispecie di esclusione dallo stesso (così, ad esempio, se un soggetto forfetario non soddisfa i prescritti requisiti nel 2016, il regime contributivo agevolato viene meno, così come il regime fiscale, dal 2017).

CAUSE DI DECADENZA DAL REGIME

Come evidenziato dall’INPS, l’uscita dal regime agevolato in esame si può verificare nelle seguenti tre ipotesi:

- venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;

- scelta del contribuente “a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato”;

- comunicazione all’INPS da parte dell’Agenzia delle Entrate del fatto che il soggetto non ha mai aderito al regime forfetario ovvero non ha mai avuto i requisiti per aderire.

CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE

La decadenza dal regime in esame comporta:

- l’applicazione del regime ordinario di determinazione / versamento dei contributi dovuti a decorrere:

- dall’1.1 dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.

Con successivo messaggio l’INPS comunicherà il rilascio dell’applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilare online tramite accesso al

Cassetto Previdenziale;

- ab origine, nell’ipotesi in cui emerga che i predetti requisiti d’accesso, pur essendo stati dichiarati, non sono mai esistiti in capo al dichiarante.

In tal caso il regime ordinario è “imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato” con ripristino dell’imposizione contributiva ordinaria sin dall’anno nel quale era stata inizialmente registrata l’adesione al regime agevolato;

- l’impossibilità, in ogni caso, di usufruire nuovamente del regime agevolato. Infatti la revoca ha “carattere definitivoe preclude “ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio.

 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Posto che “l’applicazione del regime previdenziale agevolato, in quanto subordinata alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge ai fini fiscali, implica la necessità di una costante trasmissione all’Istituto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei dati fiscali relativi ai soggetti che hanno dichiarato di volerne beneficiare, in modo da poterne controllare la veridicità e dar luogo alla conferma, ovvero alla negazione del beneficio” nella Circolare n. 29 in esame l’INPS sottolinea che, tramite intese appositamente stipulate, procederà ad effettuare il controllo di tali dati a livello centralizzato, con conseguente gestione sulle posizioni dei soggetti interessati”.

 

All’INPS di …………………………………

 

Oggetto: Domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali previste dall’art. 1 commi 77-84

della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

 

__L__ sottoscritt_______________________________________________________________,

nat__ a ___________________________ il __________, cod. fis. _______________________,

titolare dell’impresa iscritta al N° REA __ avente data di inizio attività _____________________

chiede

di avvalersi delle agevolazioni previdenziali previste dall’art. 1, commi 77-84, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 54 ss. della citata

Legge n. 190/14.

__l__ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole:

- che l’agevolazione avrà effetto dalla data d’inizio attività, qualora trattasi di nuova iscrizione;

- che l’agevolazione avrà effetto dal mese di gennaio dell’anno di presentazione della presente domanda, qualora trattasi di soggetto titolare di azienda già attiva, purché la presente richiesta venga presentata, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dello stesso anno;

- che, qualora la domanda sia presentata oltre il predetto termine, l’agevolazione per l’anno in corso non sarà riconosciuta;

- che, ai sensi dell’art. 1 comma 80 e 81 legge n.190/2014, a coloro che scelgono di usufruire dell’agevolazione non si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, né si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista

dall’art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233;

- che, qualora venissero meno i requisiti previsti per usufruire dell’agevolazione, dovrà dare immediata comunicazione a codesto Istituto attraverso l’apposito modello;

_L_ sottoscritt __ _____________________________________________________, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del

28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del

28.12.2000

dichiara

che i dati e le informazioni riportate nella presente richiesta rispondono a verità.

 

 

NARRATIVA

RIFLESSIONI

Enti non commerciali

News image

Gestire una palestra: scelta tra impresa e società sportiva   Un piccolo gruppo di maestri di tennis venne da me perché avevano trovato in affitto un circolo tennis privato e volevano prenderlo in gestione pe...

Riflessioni | Lunedì, 7 Marzo 2016

Leggi tutto

ANTONIO ALBANESE DIREBBE: “PIU’ COZZE P

News image

Uno slogan che ho coniato in occasione di cotanto interesse della politica locale avverso la realizzazione di un  impianto di cozze al largo di Minturno. Eppure, direbbe Albanese, dove erano queste pe...

Riflessioni | Giovedì, 28 Gennaio 2016

Leggi tutto

Nove anni

News image

E' soprattutto quando una persona cara viene a mancare che si apprezza maggiormente la sua presenza e il suo insegnamento... I difetti divengono improvvisamente uno strumento per sopravvivere. E' il ...

Riflessioni | Martedì, 19 Gennaio 2016

Leggi tutto

IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

News image

Ho conosciuto la Bellezza della Politica attraverso gli occhi del Sindaco Angelo Vassallo, trucidato per non aver mai convissuto con l’omertà e l’indifferenza. Camminare per strada e far finta di no...

Riflessioni | Martedì, 12 Gennaio 2016

Leggi tutto

IL MARE: UN AMORE DI CONVENIENZA PER TRO

News image

Sono ancora pochi i politici che parlano del Mare come di un “Elemento”, una risorsa, nel quale vivono creature che noi mangiamo per sopravvivere e per soddisfare i nostri bisogni pr...

Riflessioni | Giovedì, 7 Gennaio 2016

Leggi tutto

MINTURNO: LE ELEZIONI RISVEGLIANO L’AMOR

News image

Le elezioni lasciano spazio a dichiarazioni d’amore verso il Nostro bel Paese. Tutto bellissimo se non fosse per il fatto che alla domanda “cosa hai fatto per promuovere e sostenere la...

Riflessioni | Mercoledì, 30 Dicembre 2015

Leggi tutto
-
+
1

LE VOSTRE STORIE

Le idee

News image

O siamo capaci di sconfiggere le idee contrarie con la discussione, o dobbiamo lasciarle esprimere. Non è possibile sconfiggere le idee con la forza, perché questo blocca il libero sviluppo dell'intelligenza. Che ...

Le vostre storie | Martedì, 22 Dicembre 2015

Leggi tutto

Fate che la vostra vita sia spettacolare

News image

Lo so che giunti al termine di questa nostra vita tutti noi ci ritroviamo a ricordare i bei momenti e dimenticare quelli meno belli, e ci ritroviamo a pensare al ...

Le vostre storie | Lunedì, 16 Novembre 2015

Leggi tutto

Minturno : Appello al Commissario Prefet

News image

Alla c.a. del Commissario Prefettizio Dott. Bruno Strati   Oggetto : Famiglia in difficoltà – Richiesta di AIUTO - Egregio Commissario Prefettizio dottor Bruno Strati, Mi chiamo Erminio Di Nora, delegato dal signor Vincenzo a ...

Le vostre storie | Martedì, 22 Settembre 2015

Leggi tutto

Tutto nasce con noi

News image

Nasce il bambino e con lui il primo vagito apre le porte al Cielo, alla Vita, al cammino.Le esperienze segnano i suoi passi come nei sulla pelle, un percorso con ...

Le vostre storie | Venerdì, 18 Settembre 2015

Leggi tutto

Indifferenza omertosa

News image

Quel giorno vidi la Terra soffrire. Dalle fenditure fuoriusciva un liquido maleodorante, scarti dell'uomo industrializzato.Il Mare era scomparso, nascosto all'occhio umano aveva lasciato sui fondali plastica, scarti di fabbrica, masse ...

Le vostre storie | Giovedì, 30 Luglio 2015

Leggi tutto

Come un Licantropo

News image

Non sono solo leggende metropolitane: l’uomo lupo esiste! E’ quanto emerge dopo anni di studi da parte di un gruppo di ricercatori dell’Università della citta di Wolfy, 125 km a est di...

Le vostre storie | Domenica, 19 Luglio 2015

Leggi tutto
-
+
1

PESCA E ACQUACOLTURA

 

Multimedia

Rassegna Stampa
Photogallery
Videogallery

Curriculum

Aggiungi ai preferiti
 
Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

Read More

Regime fiscale attività professionali turistiche

Regime fiscale attività professionali turistiche

 

Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

Read More

Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della riforma del 2001 che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell’agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

 

Read More

CONI: cococo non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

Read More

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

Read More