- Notice
INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE
Fisco e Previdenza - Fisco |
Revoca organo di controllo delle S.r.l. solo con Decreto del tribunale: Nota Ministero della Giustizia |
Con Nota 13 gennaio 2015, n. 4865 (allegata alla Circolare MISE 19 gennaio 2015, n. 6100), il Ministero della Giustizia ha fornito la sua interpretazione in merito all'abrogazione dell'art. 2447, comma 2, C.C. (ad opera dell'art. 20, comma 8, D.L. n. 91/2014), con il quale era previsto l'obbligo di nomina dell'organo di controllo per le S.r.l. con capitale superiore ad euro 120.000,00. In particolare, il Ministero della Giustizia ritiene che, qualora i soci deliberino larevoca del collegio, la cui nomina sia avvenuta:
Si fa presente, al riguardo, che il Consiglio nazionale del Notariato (Studio n. 1129-2014/I) aveva invece ritenuto legittima ed efficace la revoca dell'organo di controllo, senza necessità di Decreto di approvazione del Tribunale. |
Il collaboratore part time non fa scattare automaticamente l'autonoma organizzazione: Cassazione |
Con Sentenza 27 gennaio 2015, n. 1544 la Corte di Cassazione ha chiarito, in tema di autonoma organizzazione ai fini IRAP, che lacollaborazione di un inserviente part time non è di per se stessa sufficiente, a prescindere dal concreto contenuto qualitativo e quantitativo delle relative prestazioni, ad integrare il presupposto impositivo. Secondo la Corte, infatti, l'automatica sottoposizione ad IRAP del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente vanificherebbe l'affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale, secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito.
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Non c'è evasione contributiva in caso di riqualificazione retroattiva di un rapporto di lavoro subordinato |
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 1476 depositata in data 27 gennaio 2015, si pronuncia in merito alle sanzioni da applicare nei casi dimancato o incompleto versamento dei contributi previdenziali da parte di quei datori di lavoro che, a seguito di una sentenza del tribunale del lavoro, sono tenuti a riqualificare il rapporto di lavoro autonomo in rapporto di lavoro subordinato con effetto retroattivo. A tale riguardo la Suprema Corte chiarisce che, in tali ipotesi, il mancato pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi non integra la fattispecie dell'evasione contributiva bensì quella dell'omissione contributiva. |
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