Get Adobe Flash player
Home Fisco e Previdenza IVA-DAL 2015 È POSSIBILE REVOCARE L’OPZIONE
Notice
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

IVA-DAL 2015 È POSSIBILE REVOCARE L’OPZIONE

Fisco e Previdenza - Fisco

- Art. 32-bis, DL n. 83/2012

- DM 11.10.2012

- Provvedimento Agenzia Entrate 21.11.2012

- Circolari Agenzia Entrate 26.11.2012, n. 44/E e 15.2.2013, n. 1/E

Sintesi

Per i soggetti che hanno scelto di adottare l’IVA per cassa a decorrere dall’1.12.2012 (con comunicazione dell’opzione nel quadro VO del mod. IVA 2013), con il 2014 è decorso il triennio di applicazione obbligatoria di detto regime.

 

 

Per il 2015 detti soggetti possono quindi scegliere di:

- proseguire con il regime IVA per cassa. In tal caso non è necessario provvedere ad alcun adempimento / comunicazione in quanto, scaduto il primo triennio, l’opzione si rinnova automaticamente di anno in anno;

- applicare il regime IVA ordinario. In tal caso, dall’1.1.2015 rileva il comportamento concludente del soggetto interessato che provvederà a comunicare la revoca dell’opzione nel quadro VO del mod. IVA 2016 relativo al 2015.

 

Come noto l’art. 32-bis, DL n. 83/2012 ha introdotto, a decorrere dall’1.12.2012, il regime della liquidazione “IVA per cassa”:

- riservato alle imprese / lavoratori autonomi che nell’anno precedente hanno realizzato (prevedono di realizzare in caso di inizio attività) un volume d’affari non superiore a € 2 milioni (senza ragguaglio ad anno in caso di inizio attività in corso d’anno);

- applicabile alle cessioni di beni / prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo, ossia nei rapporti impresa-impresa, impresa-lavoratore autonomo, lavoratore autonomo-impresa, ecc., a prescindere dal tipo di contabilità adottata (ordinaria o semplificata)

ESIGIBILITÀ / DETRAIBILITÀ DELL’IVA

Per il soggetto che opta per il regime in esame:

- l’IVA a debito diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ovvero decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione a meno che l’acquirente / committente non sia assoggettato a procedure concorsuali;

- l’IVA a credito è detraibile dal momento del pagamento dei relativi corrispettivi e comunque decorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata, fermo restando che la detrazione può essere effettuata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento ovvero a quello in cui è decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.2.2013, n. 1/E, nel caso di pagamento tramite mezzi diversi dal denaro (ad esempio, bonifico bancario) il corrispettivo si considera incassato nel momento dell’effettiva disponibilità della somma sul c/c bancario. Rileva, quindi, la c.d. “data disponibile”, corrispondente al giorno a partire dal quale quanto accreditato può essere effettivamente utilizzato e non la “formale conoscenza” dell’operazione che avviene con l’invio della documentazione contabile da parte della banca (Informativa SEAC 23.1.2014, n. 20).

In merito si rammenta che l’esigibilità / detraibilità dell’IVA così individuate:

- riguardano esclusivamente il soggetto che ha optato per l’applicazione del regime di liquidazione IVA per cassa e non i clienti / fornitori – prestatori dello stesso;

- trovano applicazione con riferimento a tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal soggetto che ha optato per l’applicazione del regime in esame, ferme restando le specifiche esclusioni previste dal citato art. 32-bis, ossia:

- operazioni con applicazione di regimi speciali di determinazionedell’IVA (regimi monofase, regime del margine dei beni usati, regime agenzie viaggi, ecc.);

- operazioni con “IVA ad esigibilità differita” ex art. 6, comma 5, DPR n. 633/72 (cessioni / prestazioni effettuate nei confronti dello Stato, ecc.). Tale fattispecie dovrà essere coordinata con il nuovo metodo dello split payment in vigore dall’1.1.2015;

- operazioni con assolvimento dell’imposta da parte dell’acquirente / committente mediante il “reverse charge”;

- operazioni intraUE;

- esportazioni / importazioni ed operazioni assimilate;

- prestazioni di servizi internazionali;

- estrazioni di beni da depositi IVA.

Con riferimento alle operazioni attive escluse, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 1/E ha specificato che le stesse non consentono di applicare il regime ordinario di detraibilità dell’IVA a credito relativa agli acquisti afferenti dette operazioni attive escluse dal regime IVA per cassa. In particolare, l’Agenzia ha precisato che il regime in esame non va riferito alle singole operazioni ma all’attività esercitata dal contribuente nel suo complesso e conseguentemente:

- il differimento della detrazione dell’IVA al momento del pagamento opera per tutti gli acquisti compresi quelli relativi alle operazioni attive escluse dal regime;

- non è possibile gestire separatamente le operazioni attive / passive escluse dal regime “IVA per cassa” rispetto a quelle incluse, salvo che le stesse siano riconducibili ad una specifica attività (identificata da un proprio codice ATECO 2007) per la quale il contribuente scelga di operare la separazione delle attività ex art. 36, DPR n. 633/72.

 

ADEMPIMENTI

L’applicazione della liquidazione IVA per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente che:

- a decorrere dall’1.1 dell’anno in cui intende applicare detto regime è tenuto a riportare nelle fatture emesse la specifica dicitura della disciplina adottata quale, ad esempio, “Operazione con IVA per cassa ex art. 32-bis, DL 22.6.2012, n. 83”.

Va peraltro evidenziato che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare

26.11.2012, n. 44/E, l’assenza di detta dicitura non inficia l’applicazione della liquidazione IVA per cassa nel presupposto che il comportamento concludente sia altrimenti riscontrabile (modalità di versamento e di detrazione dell’IVA);

- nel quadro VO del mod. IVA relativo all’anno in cui inizia ad applicare la liquidazione IVA per cassa deve comunicare l’esercizio dell’opzione.

Tale scelta è vincolante per 3 anni, fermo restando che il conseguimento in corso d’anno di un volume d’affari superiore a € 2 mln fa decadere dal regime con conseguente obbligo di applicare le ordinarie regole IVA per le operazioni effettuate a partire dal mese / trimestre successivo a quello del superamento.

Trascorso il primo triennio, il contribuente può scegliere di:

- proseguire con l’applicazione della liquidazione in esame. In tal caso continua ad emettere le fatture con l’apposita dicitura senza necessità di effettuare alcun ulteriore adempimento in quanto l’opzione si rinnova automaticamente di anno in anno.

Dal quarto anno in poi, quindi, è possibile valutare di anno in anno l’opportunità di proseguire o meno con la liquidazione IVA per cassa;

- revocare l’opzione con conseguente liquidazione ordinaria dell’IVA. In tal caso dall’1.1 vale il comportamento concludente del contribuente che dovrà provvedere a comunicare la revoca dell’opzione nel quadro VO del mod. IVA relativo a detto anno.

SOGGETTI CHE HANNO ADOTTATO LA LIQUIDAZIONE “IVA PER CASSA” NEL 2012

Considerato che l’adozione del regime in esame è stata possibile a decorrere dall’1.12.2012, il 2015 rappresenta il primo anno nel quale i soggetti interessati possono valutare se proseguire con tale regime ovvero revocare la scelta precedentemente fatta, applicando il regime di liquidazione IVA ordinario dall’1.1.2015.

Infatti, i soggetti che hanno adottato la liquidazione IVA per cassa a decorrere dall’1.12.2012 (opzione comunicata nel quadro VO del mod. IVA 2013) sono stati obbligati a mantenere lo stesso per il triennio 2012 – 2014.

Per il 2015 detti soggetti devono scegliere se:

- proseguire con l’IVA per cassa e quindi con le medesime modalità fino ad ora adottate, senza necessità di comunicare alcunché;

- applicare il regima IVA ordinario revocando la scelta fatta nel 2012. In tal caso le fatture emesse per le operazioni effettuate dall’1.1.2015 non riporteranno più il richiamo all’IVA per cassa e la revoca dell’opzione dovrà essere comunicata barrando l’apposita casella nel quadro VO del mod. IVA 2016 relativo al 2015.

 

 

 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA

 

Opzione per liquidazione

IVA per cassa dall’1.12.2012

(mod. IVA 2013)

fino al 31.12.2014

Obbligo di mantenere liquidazione IVA per cassa

dall’1.1.2015

Possibile mantenere regime IVA per cassa

Automatico di anno in anno

Possibile revocare regime IVA per cassa

Quadro VO

Mod. IVA 2016

 

 

Si evidenzia che in caso di revoca dell’opzione, il contribuente deve computare a debito nella liquidazione periodica relativa all’ultimo mese / trimestre di applicazione del regime l’ammontare dell’IVA relativa alle operazioni effettuate i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. Nella stessa liquidazione sarà possibile detrarre l’IVA a credito relativa agli acquisti non ancora pagati.

Detto comportamento va adottato anche in caso di decadenza dal regime in corso d’anno a causa di un volume d’affari superiore al limite massimo ammesso.

SOGGETTI CHE ADOTTANO LA LIQUIDAZIONE “IVA PER CASSA” DAL 2015

Il contribuente che intende applicare la liquidazione IVA per cassa a partire dal 2015 è tenuto a:

- emettere le fatture complete della relativa dicitura per le operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2015 e liquidare l’IVA per cassa, ossia in base al momento dei pagamenti (comportamento concludente);

- comunicare nel mod. IVA 2016 relativo al 2015 l’opzione per tale regime, da applicare obbligatoriamente fino al 2017, ferma restando la decadenza in caso di superamento del limite massimo di volume d’affari (€ 2 mln).

 

NARRATIVA

RIFLESSIONI

Enti non commerciali

News image

Gestire una palestra: scelta tra impresa e società sportiva   Un piccolo gruppo di maestri di tennis venne da me perché avevano trovato in affitto un circolo tennis privato e volevano prenderlo in gestione pe...

Riflessioni | Lunedì, 7 Marzo 2016

Leggi tutto

ANTONIO ALBANESE DIREBBE: “PIU’ COZZE P

News image

Uno slogan che ho coniato in occasione di cotanto interesse della politica locale avverso la realizzazione di un  impianto di cozze al largo di Minturno. Eppure, direbbe Albanese, dove erano queste pe...

Riflessioni | Giovedì, 28 Gennaio 2016

Leggi tutto

Nove anni

News image

E' soprattutto quando una persona cara viene a mancare che si apprezza maggiormente la sua presenza e il suo insegnamento... I difetti divengono improvvisamente uno strumento per sopravvivere. E' il ...

Riflessioni | Martedì, 19 Gennaio 2016

Leggi tutto

IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

News image

Ho conosciuto la Bellezza della Politica attraverso gli occhi del Sindaco Angelo Vassallo, trucidato per non aver mai convissuto con l’omertà e l’indifferenza. Camminare per strada e far finta di no...

Riflessioni | Martedì, 12 Gennaio 2016

Leggi tutto

IL MARE: UN AMORE DI CONVENIENZA PER TRO

News image

Sono ancora pochi i politici che parlano del Mare come di un “Elemento”, una risorsa, nel quale vivono creature che noi mangiamo per sopravvivere e per soddisfare i nostri bisogni pr...

Riflessioni | Giovedì, 7 Gennaio 2016

Leggi tutto

MINTURNO: LE ELEZIONI RISVEGLIANO L’AMOR

News image

Le elezioni lasciano spazio a dichiarazioni d’amore verso il Nostro bel Paese. Tutto bellissimo se non fosse per il fatto che alla domanda “cosa hai fatto per promuovere e sostenere la...

Riflessioni | Mercoledì, 30 Dicembre 2015

Leggi tutto
-
+
1

LE VOSTRE STORIE

Le idee

News image

O siamo capaci di sconfiggere le idee contrarie con la discussione, o dobbiamo lasciarle esprimere. Non è possibile sconfiggere le idee con la forza, perché questo blocca il libero sviluppo dell'intelligenza. Che ...

Le vostre storie | Martedì, 22 Dicembre 2015

Leggi tutto

Fate che la vostra vita sia spettacolare

News image

Lo so che giunti al termine di questa nostra vita tutti noi ci ritroviamo a ricordare i bei momenti e dimenticare quelli meno belli, e ci ritroviamo a pensare al ...

Le vostre storie | Lunedì, 16 Novembre 2015

Leggi tutto

Minturno : Appello al Commissario Prefet

News image

Alla c.a. del Commissario Prefettizio Dott. Bruno Strati   Oggetto : Famiglia in difficoltà – Richiesta di AIUTO - Egregio Commissario Prefettizio dottor Bruno Strati, Mi chiamo Erminio Di Nora, delegato dal signor Vincenzo a ...

Le vostre storie | Martedì, 22 Settembre 2015

Leggi tutto

Tutto nasce con noi

News image

Nasce il bambino e con lui il primo vagito apre le porte al Cielo, alla Vita, al cammino.Le esperienze segnano i suoi passi come nei sulla pelle, un percorso con ...

Le vostre storie | Venerdì, 18 Settembre 2015

Leggi tutto

Indifferenza omertosa

News image

Quel giorno vidi la Terra soffrire. Dalle fenditure fuoriusciva un liquido maleodorante, scarti dell'uomo industrializzato.Il Mare era scomparso, nascosto all'occhio umano aveva lasciato sui fondali plastica, scarti di fabbrica, masse ...

Le vostre storie | Giovedì, 30 Luglio 2015

Leggi tutto

Come un Licantropo

News image

Non sono solo leggende metropolitane: l’uomo lupo esiste! E’ quanto emerge dopo anni di studi da parte di un gruppo di ricercatori dell’Università della citta di Wolfy, 125 km a est di...

Le vostre storie | Domenica, 19 Luglio 2015

Leggi tutto
-
+
1

PESCA E ACQUACOLTURA

 

Multimedia

Rassegna Stampa
Photogallery
Videogallery

Curriculum

Aggiungi ai preferiti
 
Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

Read More

Regime fiscale attività professionali turistiche

Regime fiscale attività professionali turistiche

 

Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

Read More

Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della riforma del 2001 che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell’agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

 

Read More

CONI: cococo non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

Read More

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

Read More