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Finanziaria 2015: ulteriori precisazioni

Fisco e Previdenza - Fisco

È stata pubblicata sul S.O. n. 99 alla G.U. 29.12.2014, n. 300 la Finanziaria 2015 (Legge 23.12.2014, n. 190) c.d. “Legge di stabilità 2015”, in vigore dall’1.1.2015.

Rispetto al testo originario del ddl la versione definitiva della citata Legge si compone di 1 articolo suddiviso in 735 commi. Nell’iter di approvazione il Legislatore ha apportato una serie di significative modifiche.

 

BONUS 80 EUROA REGIME – commi 12, 13 e 15

Per effetto della sostituzione, all’art. 13, TUIR, del comma 1-bis, il credito a favore dei lavoratori dipendenti, c.d. “Bonus 80 euro”, riconosciuto per il 2014 dal DL n. 66/2014, è ora previsto a regime.

L’agevolazione in esame, spetta, come in precedenza, ai titolari di:

-reddito di lavoro dipendente ex art. 49, TUIR con esclusione dei redditi da pensione;

-redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), cbis),

d), h-bis) e l), TUIR. L’agevolazione spetta, tra l’altro, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.

In particolare il credito è riconosciuto:

-qualora l’IRPEF lorda calcolata sul reddito di lavoro dipendente e/o assimilato risulti superiore rispetto alla detrazione per lavoro dipendente ed assimilato ex art. 13, comma 1, TUIR;

-in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo:

 

REDDITO COMPLESSIVO

CREDITO SPETTANTE

Non superiore a € 24.000

€ 960

 

Superiore a € 24.000 ma non a € 26.000

 

€ 960 x      26.000 – reddito complessivo

2.000

Superiore a € 26.000

zero

 

-“in via automatica” dal sostituto d’imposta (datore di lavoro / committente) ed attribuito sulle somme corrisposte in ciascun periodo di paga rapportandolo a detto periodo.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo non si computa la riduzione della base imponibile prevista per i ricercatori che rientrano in Italia per cui, ai fini dell’attribuzione del bonus, il reddito sarà considerato per intero.

Sono confermate le modalità di fruizione dell’agevolazione nonché di recupero della stessa da parte del sostituto d’imposta, che avviene tramite il mod. F24 (codice tributo “1655”).

BUONI PASTO ELETTRONICI – commi 16 e 17

A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione all’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR, per i buoni pasto resi in formato elettronico la quota non tassata in capo al dipendente è fissata a €7, rispetto alla quota di € 5,29 per quelli cartacei. Tale novità trova applicazione a decorrere

dall’1.7.2015.

NOVITÀ IRAP – commi da 20 a 25

Con l’introduzione all’art. 11, D.Lgs. n. 446/97 del nuovo comma 4-octies, è riconosciuta la deduzione dal valore della produzione IRAP della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni di cui ai commi 1, lett. a (premio INAIL, cuneo fiscale, contributi previdenziali, apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo), 1-bis (indennità di trasferta autotrasportatori), 4-bis.1 (deduzione di € 1.850 per dipendente) e 4-quater (deduzione IRAP per incremento della base occupazionale) del citato art. 11.

La novità in esame, che comporta di fatto la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato, è applicabile:

-dai soggetti IRAP che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n.446/97, ossia dalle imprese (a prescindere dal metodo, fiscale o da bilancio, adottato), dai lavoratori autonomi, nonché dagli agricoltori. Sono esclusi dalla fruizione della nuova deduzione gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale, la cui base imponibile IRAP è determinata con il metodo retributivo;

-dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

In sede di approvazione è stata altresì introdotta la deduzione del costo del lavoro a favore dei produttori agricoli / società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e con contratto di durata almeno triennale. Tale disposizione è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.

Per effetto della suddetta novità, è disposto che l’IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato, deducibile dal reddito d’impresa, va considerata al netto, oltre che delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis.1, D.Lgs. n. 446/97, anche della nuova deduzione di cui al citato comma 4-octies.

CREDITO D’IMPOSTA PER SOGGETTI SENZA DIPENDENTI

In sede di approvazione è stato riconosciuto ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP ex artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda.

Il nuovo credito d’imposta, spettante a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dall’anno di presentazione del corrispondente mod. IRAP.

BLOCCO RIDUZIONE ALIQUOTE (GIÀ DAL 2014)

Sono abrogate le disposizioni introdotte dal DL n. 66/2014 che prevedevano la riduzione delle aliquote IRAP dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente dal 2014).

Di conseguenza, le aliquote IRAP rimangono confermate nelle misure previgenti (ad esempio, 3,9% anziché 3,5% per la generalità dei soggetti).

Sono comunque fatti salvi gli effetti di cui al comma 2 dell’art. 2 del citato Decreto che prevede (va) l’applicazione dell’aliquota nella misura del 3,75% (per la generalità dei soggetti), 4% (per le imprese concessionarie), 4,50% (per le banche), 5,70% (per le assicurazioni) e 1,80% (per le imprese agricole) ai fini della determinazione dell’acconto IRAP 2014 in caso di utilizzo del metodo previsionale.

TFR IN BUSTA PAGA – commi da 26 a 34

In via sperimentale, per i periodi di paga 1.3.2015 – 30.6.2018, i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro possono (facoltà) richiedere di percepire la quota di TFR maturanda quale parte integrativa della retribuzione. Detta scelta è irrevocabile.

La possibilità in esame:

-riguarda anche la quota destinata dal dipendente alla previdenza complementare;

-non può essere usufruita dai lavoratori domestici e da quelli del settore agricolo.

La quota di TFR in busta paga:

-è soggetta a tassazione ordinaria;

-non è imponibile ai fini previdenziali;

-non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo ex art. 13, comma 1-bis, TUIR, per il riconoscimento del “Bonus 80 euro”.

A favore dei datori di lavoro che non intendono corrispondere le quote di TFR in busta paga utilizzando risorse proprie, è riconosciuta la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico Fondo istituito presso l’INPS. Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito DPCM.

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO – commi 35 e 36

Sono state “riscritte” le disposizioni in materia di riconoscimento del credito d’imposta ex art. 3, DL n. 145/2013 a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

In particolare è stato modificato il periodo di riconoscimento del beneficio, precedentemente fissato al triennio 2014 – 2016. Il credito, infatti, è ora riconosciuto per gli investimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 fino a quello in corso al 31.12.2019 (generalmente quinquennio 2015 – 2019). Le modalità attuative dell’agevolazione in esame saranno definite con un apposito DM.

SOGGETTI INTERESSATI

Il beneficio in esame spetta a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica (ditta individuale, società di persone / di capitali, ecc.), dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

È stato eliminato il previgente limite massimo di fatturato (€ 500 milioni).

ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO AGEVOLABILI

Sono agevolabili le spese sostenute per le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza la previsione di applicazioni / utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, con l’esclusione dei prototipi di cui alla successiva lett. c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzazione di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Rientrano in tale tipologia di attività anche quelle destinate alla:

−definizione concettuale, pianificazione e documentazione riferite a nuovi prodotti, processi e servizi, compresa l’elaborazione di progetti, disegni, piani o altra documentazione purché non destinati a scopi commerciali;

−realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali o progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali (sempreché il prototipo sia il prodotto finale e il relativo costo di fabbricazione sia troppo elevato per poterlo utilizzare solo con finalità di dimostrazione o convalida);

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati / trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non rientrano tra le attività agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, ancorché dette modifiche rappresentino miglioramenti.

SPESE AGEVOLABILI

Le spese per le quali è riconosciuto il credito d’imposta in esame sono quelle relative a:

a) personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione / utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al DM 31.12.88, e comunque di costo unitario non inferiore a € 2.000 (al netto IVA);

c) costi di ricerca svolta in collaborazione con Università e Enti / organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative;

d) competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.

MISURA E CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di € 5 milioni (in precedenza € 2,5 milioni):

-in generale, nella misura del 25% (in precedenza 50%) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015. Il credito spetta nella misura del 50% per le spese di cui alle citate

lett. a) e c);

-sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno € 30.000 (in precedenza € 50.000).

Il credito d’imposta:

-va indicato nel mod. UNICO;

-non è tassato ai fini IRPEF/IRES e IRAP;

-non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

-è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

CONTROLLO DEL CREDITO SPETTANTE

Sulla base della documentazione contabile, da allegare al bilancio, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale / Collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali saranno effettuati controlli sulla spettanza del credito.

Le imprese non soggette a revisione legale e prive del Collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale / società di revisione.

Le spese sostenute per l’attività di certificazione “sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000”.

Qualora venga accertato l’indebito utilizzo del credito, l’Agenzia delle Entrate recupera il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

DETRAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – comma 47, lett. a)

A seguito delle modifiche apportate all’art. 14, DL n. 63/2013 la detrazione IRPEF / IRES relativa ai lavori di riqualificazione energetica è riconosciuta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2015.

La detrazione spetta nella misura del 65% anche per le spese, purchè “documentate e rimaste a carico del contribuente”, sostenute per:

-interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2015;

-acquisto e posa in opera di schermature solari ex Allegato M, D.Lgs. n. 311/2006 sostenute nel periodo 1.1 – 31.12.2015, nel limite di € 60.000;

-acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nel periodo 1.1 –31.12.2015, nel limite di € 30.000.

Si rammenta che la Finanziaria 2014 aveva fissato la detrazione nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 e del 50% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015; con riferimento agli interventi sulle parti comuni la stessa era stabilita al 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 30.6.2015 e al 50% per le spese sostenute dall’1.7.2015 al 30.6.2016.

DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO – comma 47, lett. b), nn. 1) e 3)

Modificando l’art. 16, DL n. 63/2013 è ora stabilito che la detrazione IRPEF relativa ai lavori di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2015.

Si rammenta che la Finanziaria 2014 aveva previsto il riconoscimento della detrazione in esame nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2014 e del 40% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.

DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI / ELETTRODOMESTICI

È prorogata dal 31.12.2014 al 31.12.2015 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

L’agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2015 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.

Ora, inoltre, è previsto che le spese in esame “sono computate, ai fini della fruizione della detrazione … indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni …” del 50%.

DETRAZIONE SPESE SICUREZZA ZONE SISMICHE– comma 47, lett. b), n. 2)

In sede di approvazione è stato modificato il comma 1-bis del citato art. 16 stabilendo che la detrazione IRPEF relativa alle spese per interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche, ex art. 16–bis, comma 1, lett. i), TUIR:

-attivate dal 5.8.2013;

-su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ex OPCM 20.3.2003, n. 3274;

-riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive; spetta nella misura del 65% delle spese sostenute fino al 31.12.2015 (ammontare complessivo agevolabile € 96.000 per unità immobiliare).

ACQUISTO / ASSEGNAZIONE IMMOBILI RISTRUTTURATI – comma 48

Con la modifica, introdotta in sede di approvazione, del comma 3 dell’art. 16-bis, TUIR è stato allungato da 6 a 18 mesi il periodo entro il quale l’impresa ristrutturatrice / cooperativa può cedere / assegnare l’unità immobiliare, consentendo all’acquirente / assegnatario di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% (fino al 31.12.2015) o 36% (dall’1.1.2016).

NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO – commi da 54 a 89

È introdotto un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), che sostituisce l’attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 e contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n.98/2011, che vengono sostanzialmente abrogati.

Il nuovo regime è applicabile a coloro che rispettano i requisiti di seguito evidenziati e quindi non è riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività.

Il regime in esame è un regime naturale. È comunque consentita l’opzione per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale.

CONDIZIONI DI ACCESSO

L’accesso al regime è consentito a condizione che nell’anno precedente:

-i ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non siano superiori a specifici limiti, differenziati a seconda dell’attività esercitata, evidenziati nella tabella di seguito riportata;

-siano state sostenute spese non superiori ad € 5.000 lordi per:

lavoro accessorio;

dipendenti e collaboratori ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR;

−compensi ad associati in partecipazione;

−prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60, TUIR;

-il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali al 31.12 non superi € 20.000. A tal fine non vanno considerati i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a € 516,46.

In sede di approvazione è stata aggiunta un’ulteriore condizione per poter adottare il nuovo regime in esame. Infatti, il reddito d’impresa / lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR. Tale condizione non va verificata in caso di “rapporto di lavoro cessato” ovvero se la somma dei predetti redditi non è superiore a € 20.000.

Il regime in esame non può essere adottato dai soggetti:

−-che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;

non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;

−che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;

−che, contestualmente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti.

CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME

I soggetti che aderiscono al nuovo regime, analogamente a quanto previsto per il regime dei minimi:

-         sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;

-         non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito;

-         non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti;

-         non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte;

-         sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini

IVA che II.DD.. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali, all’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;

-         non sono soggetti agli studi di settore / parametri.

Come evidenziato nella Relazione di accompagnamento del ddl i contribuenti in esame sono esonerati dalla comunicazione clienti – fornitori nonché black – list.

 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata, come evidenziato nella seguente tabella.

Gruppo settore

Codice attività ATECO 2007

Limiti ricavi

/compensi

Coefficinte redditività

Industrie alimentari e delle bevande

10-11

35.000

40%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

45 (da 46.2 a 46.9) – (47.1 a 47.7) – 47.9

40.000

40%

Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande

47.81

30.000

40%

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 – 47.89

20.000

54%

Costruzioni e attività immobiliari

41 – 42 – 43 - 68

15.000

86%

Intermediari del commercio

46.1

15.000

62%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

55 – 56

40.000

40%

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi

64 – 65 – 66 –69 -70 – 71 -72 -73 -74 – 75 – 85 – 86 – 87 - 88

15.000

78%

 

 

Altre attività economiche

01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – (da 12 a 33) – (da 35 a 39) – (da 49 a 53) – (da 58 a 63) – (da 77 a 82) – 84- (da 90 a 99)

20.000

67%

 

Il reddito così determinato, ridotto dei contributi previdenziali versati, è soggetto ad un’imposta, pari al 15%, sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e dell’IRAP.

In caso di entrata / uscita dal nuovo regime forfetario si rendono applicabili le consuete disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell’IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell’imposizione diretta.

Inizio attività (regime forfetario start-up)

Per i soggetti che iniziano una nuova attività è altresì stabilito che, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e i 2 successivi il reddito, determinato come sopra evidenziato, è ridotto di 1/3 a condizione che:

-il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

-l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;

-qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti previsti.

DURATA DEL REGIME

Per il regime in esame non è previsto alcun limite di durata, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

 

 

NUOVO REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO

Ai soli contribuenti esercenti attività d’impresa, che applicano il regime forfetario, è riconosciuto un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90.

Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie. Non dovranno versare i contributi sul reddito minimale.

Per utilizzare il regime agevolato contributivo in esame è richiesta un’apposita comunicazione telematica all’INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, entro il 28.2 dell’anno di decorrenza dell’agevolazione contributiva.

PASSAGGIO AL NUOVO REGIME

Per i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative, dei minimi ovvero il regime contabile agevolato, abrogati dal 2015, sono previste specifiche disposizioni dirette a gestire il passaggio al nuovo regime forfetario.

In particolare gli stessi, se in possesso dei requisiti previsti, passano automaticamenteal nuovo regime forfetario.

In caso di inizio dell’attività da meno di 3 anni e di adozione nel 2014 del regime delle nuove iniziative ovvero dei minimi è riconosciuta la possibilità di usufruire della riduzione ad 1/3 del reddito forfetario per i periodi d’imposta che residuano al compimento del triennio in cui opera detta riduzione.

Nei confronti dei contribuenti che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono continuare ad applicare detto regime fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d’età.

BONUS BEBÉ – commi da 125 a 129

Per ogni figlio nato o adottato nel periodo 1.1.2015 – 31.12.2017 è riconosciuto un assegno di importo annuo di € 960. Tale assegno:

-         è erogato, previa richiesta, dall’INPS mensilmente a decorrere dal mese di nascita / adozione;

-         non concorre alla formazione del reddito complessivo;

-         è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato UE ovvero di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia;

-         spetta a condizione che il valore dell’indicatore ISEE relativo al nucleo familiare del genitore richiedente l’assegno, non superi 25.000.

In caso di ISEE pari o inferiore a 7.000 il bonus è raddoppiato.

Le somme in esame non rilevano ai fini della verifica del limite di reddito per la spettanza del “Bonus 80 euro” ex art. 13, comma 1-bis, TUIR.

Le disposizioni attuative della novità in esame sono demandate ad un apposito DPCM.

BONUS WI-FI ALBERGHI – comma 149

In sede di approvazione è stato modificato l’art. 9, comma 2, lett. a), DL n. 83/2014 per cui la concessione del credito d’imposta (c.d. “Bonus digitalizzazione”) riconosciuto a favore degli esercizi ricettivi per le spese relative al wi-fi è subordinata:

-         alla gratuità del servizio a disposizione dei clienti;

-         alla velocità di connessione, pari ad almeno 1 megabit/s in download.

 

CREDITO D’IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI – comma 233 e 234

In sede di approvazione è stato disposto che, a decorrere dall’1.1.2015, il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione a favore degli autotrasportatori di cui all’Elenco 2 allegato alla Finanziaria 2014 non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.

A detto credito d’imposta inoltre non è applicabile fino al 2018 la riduzione del 15% prevista dalla Finanziaria 2014. L’agevolazione in esame quindi può essere fruita dagli autotrasportatori in misura integrale (100%) dal 2014 al 2018.

 

RENDITA CATASTALE IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO – commi 244 e 245

In attesa della Riforma del Catasto fabbricati, in sede di approvazione, è stato previsto che per la determinazione della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo sono applicabili le istruzioni fornite dall’Agenzia del Territorio nella Circolare 30.11.2012, n. 6/T.

In particolare, al fine della suddetta determinazione, non rilevano le componenti dell’immobile che, ancorchè caratterizzanti la destinazione economica dello stesso, risultano prive dei requisiti di “immobiliarità”.

Il requisito dell’immobiliarità va inteso come stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell’unità immobiliare, c.d. “imbullonati”.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO – commi da 247 a 251

In sede di approvazione sono state introdotte una serie di novità in materia di autotrasporto, modificando alcune disposizioni contenute nel D.Lgs n. 286/2005 e nel DL n. 112/2008.

MODIFICHE DEL D.LGS. N. 286/2005

Sono aggiornate le definizioni di vettoree di committente” contenute nell’art. 2 del citato Decreto ed è introdotta la nuova figura del sub-vettore con la correlata disciplina della subvettura di cui al nuovo art. 6-ter.

Inoltre è abrogato l’art. 7-bis relativo alla scheda di trasporto e sono soppressi “tutti i riferimenti [alla stessa] contenuti nel medesimo decreto legislativo”.

MODIFICHE DEL DL N. 112/2008

A seguito dell’abrogazione dei primi 3 commi dell’art. 83-bis, contenente una serie di disposizioni a favore degli esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi, viene meno, oltre all’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, anche il meccanismo di adeguamento dei corrispettivi dovuti all’autotrasportatore, in ragione dell’aumento dei costi del carburante.

Con la sostituzione dei commi da 4 a 4-quinquies sono introdotte, tra l’altro, le seguenti novità:

-         soppressione dei c.d. “costi minimi”, per cui i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti “tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”;

-         è prevista la responsabilità solidale del committente con il vettore nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, nel limite di 1 anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere:

-         i trattamenti retributivi ai lavoratori;

-         i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti; limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso del contratto di trasporto, con esclusione delle sanzioni per cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

In caso di inadempimento più grave, la responsabilità è estesa anche all’ambito fiscale e alle violazioni del Codice della strada;

  • • la predetta responsabilità solidale può essere esclusa qualora il committente:

− acquisisca il DURC del vettore (preliminarmente ovvero al termine del contratto);

− accerti la regolarità via Internet utilizzando l’apposita modalità che sarà resa disponibile

dall’Albo degli autotrasportatori;

  • • in caso di mancato rispetto del termine massimo di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada (60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura, salvo diverso accordo) è applicabile la sanzione pari al 10% dell’importo della fattura e comunque non inferiore a € 1.000;
  • • le nuove imprese che si iscrivono all’Albo degli autotrasportatori possono, limitatamente ai primi

2 anni di esercizio dell’attività, dimostrare il requisito della capacità finanziaria anche sotto formadi assicurazione di responsabilità professionale.

Dal terzo anno è richiesta l’attestazione di un Revisore legale ovvero una fideiussione bancaria / assicurativa.

 

 

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – commi 626 e 627

Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; alla data dell’1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2015 il termine entro il quale provvedere:

  • • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
  • • al versamento dell’imposta sostitutiva. Va evidenziato che, in sede di approvazione, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta è stata raddoppiata e pertanto risulta pari al:

4% per le partecipazioni non qualificate;

8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

ESTENSIONE REVERSE CHARGE – commi 629, lett. a), 631 e 632

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 17, DPR n. 633/72 il reverse charge è esteso anche a:

  • • prestazioni di servizi, relative ad edifici, di:

− pulizia;

− demolizione;

− installazione di impianti;

− completamento;

  • • trasferimenti di:

− quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell’art. 12 della citata Direttiva;

− altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva;

− certificati relativi a gas e energia elettrica;

  • • cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72.

In sede di approvazione il reverse charge è stato esteso anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari fermo restando, ai fini dell’efficacia della disposizione, il rilascio di un’apposita autorizzazione UE ai sensi dell’art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

Ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra / altre unità / certificati relativi al gas e all’energia elettrica e alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore, il reverse charge è applicabile “per un periodo di 4 anni”.

 

SPLIT PAYMENT– commi 629 lett. b) e c), 630, 632 e 633

Per effetto dell’introduzione del nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72 è previsto un particolare meccanismo di assolvimento dell’IVA (“c.d. split payment”) per le cessioni i beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici, che, ancorché non siano debitori d’imposta, saranno tenuti “in ogni casoa versare l’IVA direttamente all’Erario e non al fornitore, entro termini e con modalità che saranno stabiliti da uno specifico DM.

In particolare tale regime trova applicazione relativamente alle fatture emesse nei confronti di:

  • • Stato;
  • • organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica;
  • • Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi;
  • • CCIAA;
  • • istituti universitari;
  • • ASL ed enti ospedalieri;
  • • Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza; purché non siano già debitori d’imposta ai sensi della disciplina IVA (ad esempio, reverse charge).

Per i contribuenti interessati dal nuovo regime, a seguito della modifica apportata all’art. 30, comma 2, DPR n. 633/72, è prevista la possibilità di richiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile (annuale / trimestrale).

Ai fornitori cui si applica lo split payment è riconosciuto altresì il rimborso del credito IVA in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni, così come individuati da un apposito DM.

SOPPRESSIONE OBBLIGO AUTORIZZAZIONE UE

A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione, “nelle more del rilascio” dell’autorizzazione UE è previsto che il meccanismo in esame trova “comunque applicazione per le operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015”.

ESCLUSIONE PER I LAVORATORI AUTONOMI CON RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA

In sede di approvazione è stata esclusa l’applicazione del predetto meccanismo da parte dei lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

ESTENSIONE REGIME IVA ROTTAMI– comma 629, lett. d)

Per effetto delle modifiche apportate in sede di approvazione all’art. 74, comma 7, DPR n. 633/72, anche le cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo sono assoggettate al regime IVA dei “rottami”.

Di conseguenza le cessioni dei predetti beni sono assoggettate al reverse charge.

 

NUOVORAVVEDIMENTO OPEROSO – commi da 634 a 640

Dopo aver sancito, in termini generali, una serie di principi relativi al rapporto Amministrazione finanziaria / contribuente è introdotta una serie di modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 nonché l’abolizione progressiva di alcuni istituti deflattivi del contenzioso.

 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRIBUENTE

Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale”, è previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente (ovvero dell’intermediario abilitato) e della Guardia di Finanza le informazioni ad esso relative, acquisite direttamente o pervenute da terzi, riferite a ricavi / compensi, redditi, volume d’affari e valore della produzione, agevolazioni, deduzioni / detrazioni e crediti d’imposta, ancorché non spettanti, nonché le informazioni utili per la valutazione in ordine ai predetti elementi.

NUOVE FATTISPECIE DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

Innanzitutto, con la modifica del comma 8 dell’art. 2, DPR n. 322/98 contenente la disciplina della dichiarazione integrativa a sfavore presentata entro i termini dell’accertamento, viene fatto espresso rinvio al ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

Contestualmente, al citato art. 13 sono state introdotte le nuove lett. a-bis), b-bis) e b-ter) riferite a 3 nuove fattispecie di ravvedimento.

Non ha subito modifiche la lett. c) relativa all’ipotesi di ritardata presentazione delle dichiarazioni.

In particolare è prevista la riduzione della sanzione:

  • • ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;
  • • ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
  • • ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore.

In sede di approvazione al citato art. 13 è stata altresì introdotta la lett. b-quater) che dispone la riduzione ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la notifica del verbale di constatazione salvo che la violazione non sia relativa alla mancata emissione dello scontrino / ricevuta fiscale di cui all’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 471/97 ovvero all’omessa installazione del registratore di cassa ex art. 11, comma 5 del citato Decreto.

Le previsioni di cui alle citate nuove lett. b-bis) e b-ter) si applicano solo ai tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo comma 1-ter del citato art. 13 rivede le cause ostative del ravvedimento, tenendo conto dell’allungamento dei termini del ravvedimento e della contestuale abrogazione di taluni istituti deflativi del contenzioso.

Non costituisce più causa ostativa del ravvedimento l’inizio dell’attività amministrativa di accertamento portata formalmente a conoscenza del contribuente (constatazione della violazione o inizio di accessi, ispezioni o verifiche) che sarà inibito, per le violazioni di tipo sostanziale, solo dal momento della notifica dell’avviso di accertamento.

Continua ad essere causa ostativa del ravvedimento la notifica degli avvisi di irregolarità emessi in base ai controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.

 

ABROGAZIONE ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

A seguito delle novità sopra esaminate, è prevista l’abrogazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso e in particolare:

  • l’adesione agli inviti a comparire (artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies e 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97);
  • l’adesione ai PVC (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97).

Inoltre, in materia di acquiescenza (art. 15, D.Lgs. n. 218/97) è stata abrogata la disposizione (comma 2-bis) che prevede(va) la riduzione delle sanzioni alla metà qualora l’avviso di accertamento / liquidazione non fosse stato preceduto dall’invito a comparire.

Detti istituti continuano comunque ad applicarsi:

  • • agli inviti al contradditorio in materia di imposte sui redditi ed IVA e altre imposte indirette notificati entro il 31.12.2015;
  • • ai PVC in materia di imposte sui redditi ed IVA consegnati entro il 31.12.2015.

Con riguardo alla suddetta disposizione relativa all’acquiescenza, la stessa non è più applicabile agli atti notificati a decorrere dall’1.1.2016.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E TERMINI DI NOTIFICA CARTELLE E DI ACCERTAMENTO

È previsto che, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero, qualora non sia prevista la dichiarazione periodica, di regolarizzazione dell’errore / omissione:

  • • il termine per la notifica periodica della cartella di pagamento ex art. 25, comma 1, lett. a) e

b), DPR n. 602/73 (attività di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse), riferita alla dichiarazione integrativa presentata per la regolarizzazione di errori / omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorre dalla data di presentazione della stessa, “limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione”;

  • • il termine per l’accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72 decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, “limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione”;
  • • il termine di liquidazione in materia di imposta di registro ex art. 76, DPR n. 131/86 e di imposta sulle successioni e donazioni ex art. 27, D.Lgs. n. 346/90 decorre dalla regolarizzazione.

DICHIARAZIONE IVA – comma 641

Con la modifica del DPR n. 322/98 è previsto:

  • • l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale:

in forma autonoma. Non è pertanto più consentita l’inclusione della stessa nel mod. UNICO;

entro il mese di febbraio di ogni anno;

  • l’abrogazione dell’obbligo di presentare la comunicazione dati IVA.

Le predette disposizioni sono applicabili “a decorrere dalla dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015”.

TASSAZIONE UTILI ENTI NON COMMERCIALI – commi 655 e 656

Con la modifica dell’art. 4, comma 1, lett. q), D.Lgs. n. 344/2003 contenente le disposizioni transitorie della Riforma fiscale, è prevista la riduzione dal 95% al 22,26% dell’esenzione da tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali.

Pertanto, finché detti soggetti non saranno inclusi tra i soggetti passivi IRES gli utili dagli stessi percepiti concorrono alla formazione del reddito nella misura del 77,74%.

Tale disposizione trova applicazione con riguardo agli utili messi in distribuzionedall’1.1.2014.

CREDITO D’IMPOSTA

In sedi di approvazione, in applicazione della predetta disposizione, per il periodo d'imposta in corso all’1.1.2014, è stato previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari alla maggior IRES dovuta. Tale credito d’imposta:

  • • va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso all’1.1.2014;
  • non è tassato ai fini IRPEF/IRES e IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza alcun altro vincolo quantitativo”;
  • va utilizzato nella misura di 1/3 a decorrere dall’1.1.2016, dall’1.1.2017 e dall’1.1.2018.

RITENUTA BONIFICI SPESE DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA – comma 657

È disposto l’aumento dal 4% all’8% della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico.

ALIQUOTA IVA E-BOOK – comma 667

In sede di approvazione è stata prevista la riduzione dell'aliquota IVA per gli e-book (libri /periodici in formato elettronico) che passa dal 22% al 4% in quanto sono considerati libri “tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.”

DEDUCIBILITÀ COSTI “BLACK LIST” – comma 678

Ai fini della deducibilità dei costi / spese ex art. 110, comma 10, TUIR, con un apposito Decreto il

MEF, in attesa dell’emanazione della c.d. “white list”, individuerà gli Stati “black list” con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni”.

TASI 2015 – comma 679

In sede di approvazione, a seguito delle modifiche apportate all’art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, è prorogata, anche per il 2015, l’aliquota TASI massima del 2,5‰ per la prima casa aumentabile fino al 3,3‰ (+0,8‰) se il Comune prevede detrazioni aggiuntive.

Con tale intervento, il Legislatore ha evitato l’aumento, previsto dal citato comma 677, dell’aliquota

TASI al 6‰.

FRANCHIGIA IRPEF LAVORATORI FRONTALIERI – comma 690

A seguito delle modifiche apportate all’art. 1, comma 175, Finanziaria 2014, l’esenzione IRPEF per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l’attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi è aumentata a € 7.000 a decorrere dall’1.1.2015.

 

VERSAMENTO IMU 2014 TERRENI AGRICOLI EX MONTANI / DI COLLINA – comma 692

In sede di approvazione, è stato inserito quanto recentemente disposto dal DL n. 185/2014 che proroga al 26.1.2015 il termine di versamento dell’IMU 2014 relativamente ai terreni agricoli non ricadenti nei Comuni montani / di collina, individuati sulla base dell’altitudine e desumibili dall’elenco predisposto dall’ISTAT (Informativa SEAC 18.12.2014, n. 323).

È inoltre confermato che l’imposta dovuta va determinata applicando l’aliquota deliberata dal Comune e che in mancanza della previsione di una specifica aliquota va utilizzata quella ordinaria pari al 7,6‰.

AUMENTO ALIQUOTA IVA PELLET – comma 711

A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione al n. 98), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet passa dal 10% al 22%.

AUMENTO LIMITE TRACCIABILITÀ SOGGETTI LEGGE N. 398/91 comma 713

A seguito della modifica apportata in sede di approvazione all’art. 25, comma 5, Legge n. 133/99, il limite previsto per la tracciabilità dei pagamenti / versamenti (da effettuarsi tramite c/c bancari o postali, carte di credito / bancomat, ecc.) per le società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici passa da € 516,46 a € 1.000 (Informativa SEAC 21.11.2014, n. 297).

L’inosservanza dell’obbligo in esame comporta la decadenza dal regime forfetario ex Legge n. 398/91 e l’applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065 ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA – commi 718 e 719

Con la sostituzione dell’art. 1, comma 430, Finanziaria 2014, è previsto l’aumento:

  • dell’aliquota IVA del 10% di 2 punti percentuali (12%) a decorrere dal 2016 e di un ulteriore punto percentuale (13%) dal 2017;
  • dell’aliquota IVA del 22% di 2 punti percentuali (24%) a decorrere dal 2016, di un ulteriore punto percentuale (25%) dal 2017 e di ulteriori 0,50 punti percentuali (25,5%) dal 2018.

L’incremento di cui sopra non sarà attuato qualora siano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

RIMBORSO CREDITO IRPEF > € 4.000 – comma 726

A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione all’art. 1, comma 587, Finanziaria 2014, è stato fissato un termine per il rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate del credito IRPEF superiore a € 4.000 risultante dal mod. 730 in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione.

In particolare il rimborso dovrà essere effettuato non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione … ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini”, ossia entro il 28.2.

 

 

NARRATIVA

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Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Regime fiscale attività professionali turistiche

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Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

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Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della riforma del 2001 che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell’agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

 

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Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

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INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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